Art. 2383 c.c. Nomina e revoca degli amministratori
In vigore
[…] (2) La nomina degli amministratori è preceduta (3) dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea. (4) Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data della riunione dell’organo competente convocato (5) per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili […] (6) in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, dall’organo competente a nominarli, (7) salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
In sintesi
Gli amministratori della SPA sono nominati dall'assemblea ordinaria per un massimo di tre esercizi e possono essere revocati in qualsiasi momento anche senza giusta causa, con diritto al risarcimento del danno in caso di revoca ingiustificata.
La nomina degli amministratori
L'art. 2383 c.c. disciplina la nomina e la revoca degli amministratori della SPA nel sistema tradizionale (con le necessarie varianti per i sistemi dualistico e monistico ex artt. 2409-novies e 2409-sexiesdecies). La nomina spetta all'assemblea ordinaria (art. 2364 c.c.) per tutta la vita della società, fatta eccezione per i primi amministratori che possono essere nominati direttamente nell'atto costitutivo. La nomina è preceduta dalla presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione scritta circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità ex art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento personale) e di interdizioni adottate da altri Stati UE.
La durata del mandato
Il mandato degli amministratori non può eccedere tre esercizi sociali. La scadenza avviene alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato (non alla data del bilancio stesso). Questo meccanismo garantisce una certa continuità: l'assemblea che approva il bilancio può contestualmente nominare i nuovi amministratori. Se il mandato scade prima che l'assemblea sia convocata, gli amministratori rimangono in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei successori (art. 2385 comma 2 c.c.).
La revoca ad nutum
Il principio cardine della norma è la revocabilità ad nutum degli amministratori: l'assemblea può revocarli in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa e senza preavviso. La revoca non richiede motivazione specifica e può essere deliberata anche nel corso di un'assemblea convocata per altri scopi, purché la revoca sia all'ordine del giorno. La ratio è la supremazia dell'assemblea sull'organo gestorio: gli amministratori devono godere della fiducia dei soci e questa può venire meno in qualsiasi momento.
In contropartita, la revoca ingiustificata, ossia quella non sorretta da giusta causa, dà diritto all'amministratore revocato al risarcimento del danno. Il risarcimento non è automatico: deve essere provato il danno concreto subito (in genere, i compensi non percepiti per il periodo residuo del mandato, al netto di quanto percepito in forza di nuovi incarichi). La giusta causa che esime la società dal risarcimento è interpretata in modo restrittivo: deve essere un fatto grave e imputabile all'amministratore (infedeltà, conflitto di interessi non dichiarato, violazione degli obblighi fiduciari).
Nomina per lista e rappresentanza delle minoranze
Lo statuto può prevedere, e per le SPA quotate è obbligatorio ex art. 147-ter TUF, meccanismi di voto per lista (list voting) che assicurano la rappresentanza delle minoranze azionarie nel consiglio di amministrazione. Il sistema più diffuso prevede che la lista che ottiene il maggior numero di voti elegga la maggioranza dei consiglieri e la lista di minoranza più votata ne elegga almeno uno. Per le SPA non quotate lo statuto può liberamente prevedere qualsiasi sistema di nomina, incluse nomination da parte di soci qualificati o di categorie speciali di azionisti.
Domande frequenti
Per quanto tempo possono durare in carica gli amministratori di una SPA?
Al massimo tre esercizi sociali (art. 2383 c.c.). Scadono alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio dell'ultimo esercizio del mandato. Lo statuto può prevedere una durata inferiore.
L'assemblea può revocare un amministratore senza motivazione?
Sì. La revoca degli amministratori è consentita in qualsiasi momento anche senza giusta causa (principio della revoca ad nutum). Tuttavia, se la revoca avviene senza giusta causa, la società è tenuta a risarcire il danno all'amministratore revocato.
Cosa si intende per 'giusta causa' di revoca?
È interpretata restrittivamente: deve essere un fatto grave e imputabile all'amministratore (infedeltà, conflitto di interessi non dichiarato, violazione dei doveri fiduciari, reati). Non basta un generico disaccordo sulla gestione o un cambio di maggioranza azionaria.
Gli amministratori scaduti rimangono in carica?
Sì, in regime di prorogatio fino alla nomina dei successori (art. 2385 comma 2 c.c.). Possono compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione urgenti; non possono adottare decisioni strategiche che vincolino a lungo termine la società.
Come funziona la nomina per lista nelle SPA quotate?
Nelle SPA quotate è obbligatorio il voto per lista (art. 147-ter TUF): la lista di maggioranza elegge la maggioranza dei consiglieri, la lista di minoranza più votata ne elegge almeno uno. Il meccanismo garantisce la rappresentanza degli azionisti di minoranza nel board.