Testo dell'articoloVigente
Art. 2380 c.c. – Sistemi di amministrazione e di controllo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
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Lo statuto adotta per l’amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 della presente sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.
Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente paragrafo che fanno riferimento al consiglio o agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2380 c.c. consente alla SPA di scegliere tra tre sistemi di amministrazione e controllo: il sistema tradizionale (CdA + collegio sindacale), quello dualistico (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza) e quello monistico (CdA + comitato interno di controllo).
La scelta tra i tre sistemi
La riforma del diritto societario del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha introdotto in Italia i modelli di governance alternativi a quello tradizionale, in linea con le best practice europee e con la direttiva comunitaria sulla libertà di organizzazione societaria. La scelta del sistema deve essere fatta nello statuto e può essere modificata con delibera dell'assemblea straordinaria. In assenza di previsione statutaria, si applica il sistema tradizionale come regime residuale.
Il sistema tradizionale
Nel sistema tradizionale (artt. 2380-bis ss. c.c.) la gestione è affidata a uno o più amministratori (o a un consiglio di amministrazione) e il controllo è esercitato da un collegio sindacale. La revisione legale dei conti è affidata a un revisore esterno (o alla società di revisione), distinto dal collegio sindacale, salvo per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non redigono il bilancio consolidato (in questi casi, il collegio sindacale può svolgere anche la revisione legale). È il modello più diffuso in Italia, specialmente per le SPA di medie dimensioni non quotate.
Il sistema dualistico
Nel sistema dualistico (artt. 2409-octies ss. c.c.) coesistono un consiglio di gestione (organo esecutivo) e un consiglio di sorveglianza (organo di controllo, eletto dall'assemblea). Questo sistema si ispira al modello tedesco (Aufsichtsrat/Vorstand) e attribuisce al consiglio di sorveglianza sia funzioni di controllo sia alcune competenze tipicamente assembleari (approvazione del bilancio, nomina del consiglio di gestione). È diffuso nelle grandi banche e nelle SPA a partecipazione pubblica.
Il sistema monistico
Nel sistema monistico (artt. 2409-sexiesdecies ss. c.c.) esiste un unico organo gestorio, il consiglio di amministrazione, al cui interno viene costituito un comitato per il controllo sulla gestione, formato da consiglieri in possesso di specifici requisiti di indipendenza. Si ispira al modello anglosassone e accentra il controllo all'interno del medesimo organo gestorio, con salvaguardie di indipendenza. È poco diffuso in Italia rispetto alle attese iniziali, ma presente in alcune SPA quotate.
La variazione di sistema
La delibera di variazione del sistema di governance è di competenza dell'assemblea straordinaria (richiede quindi i quorum rafforzati di cui all'art. 2368 c.c.). Salvo che la delibera non disponga diversamente, la variazione ha effetto alla data della prima riunione dell'organo competente nel nuovo sistema. La variazione comporta la decadenza degli organi del sistema precedente e la loro sostituzione con quelli del nuovo sistema.
Domande frequenti
Una SPA è obbligata ad adottare il sistema tradizionale di governance?
No. L'art. 2380 c.c. offre tre sistemi alternativi: tradizionale, dualistico e monistico. In assenza di scelta statutaria, si applica il sistema tradizionale come regime residuale. La scelta deve essere indicata nello statuto.
Come si cambia il sistema di governance di una SPA?
Con delibera dell'assemblea straordinaria (quorum rafforzati ex art. 2368 c.c.) che modifica lo statuto. Salvo diversa previsione, la variazione ha effetto dalla prima riunione dell'organo competente nel nuovo sistema.
Qual è la differenza tra sistema dualistico e monistico?
Nel sistema dualistico esistono due organi separati (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza); il consiglio di sorveglianza ha anche alcune competenze assembleari. Nel sistema monistico esiste un unico CdA con un comitato di controllo interno formato da consiglieri indipendenti, ispirato al modello anglosassone.
Nei sistemi alternativi è ancora necessario il collegio sindacale?
No. Il collegio sindacale è tipico del sistema tradizionale. Nel sistema dualistico la funzione di controllo è svolta dal consiglio di sorveglianza; nel sistema monistico dal comitato per il controllo sulla gestione interno al CdA. In tutti i casi rimane necessaria la revisione legale affidata a un soggetto esterno.
Quale sistema è più adatto a una SPA familiare non quotata?
Il sistema tradizionale (CdA + collegio sindacale) è il più diffuso e collaudato per le SPA non quotate di medie dimensioni. I sistemi dualistico e monistico presentano maggiore complessità organizzativa e sono preferiti da grandi gruppi, banche o SPA che vogliono avvicinarsi ai modelli internazionali.