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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 2368 c.c. fissa i quorum dell’assemblea di s.p.a.: l’ordinaria è costituita con almeno la metà del capitale (escluse le azioni senza voto) e delibera a maggioranza assoluta; la straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo maggioranze statutarie più elevate.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2368 c.c. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

In vigore

deliberazioni (1) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata (2) almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di […] (3) più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata (4) almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto (5) di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.

In sintesi

  • Quorum costitutivo assemblea ordinaria: almeno la metà del capitale sociale (escluse azioni senza diritto di voto); delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
  • Assemblea straordinaria: delibera con voto favorevole di più della metà del capitale, salvo maggioranze statuta­riamente più elevate.
  • Seconda convocazione: l'assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.
  • Derogabilità statutaria: lo statuto può elevare i quorum ma non abbassarli al di sotto dei minimi legali; per alcune delibere straordinarie la legge fissa quorum inderogabili.
Indice dei contenuti

L'art. 2368 c.c. disciplina i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea della SPA: in prima convocazione l'assemblea ordinaria richiede almeno la metà del capitale, mentre l'assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

I quorum dell'assemblea ordinaria

Per l'assemblea ordinaria in prima convocazione, l'art. 2368 richiede un quorum costitutivo pari ad almeno la metà del capitale sociale (escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima: azioni di risparmio, azioni con voto limitato, ecc.). Il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta dei voti presenti (più del 50% dei voti espressi), salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali, lo statuto può stabilire norme particolari (voto di lista, rappresentanza delle minoranze, ecc.).

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la quota di capitale rappresentata (anche un solo azionista che detenga l'1% è sufficiente) e delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti. Non è quindi previsto un quorum costitutivo minimo in seconda convocazione per l'assemblea ordinaria.

I quorum dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è competente per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 2365 c.c.) e richiede quorum più elevati per garantire che le decisioni strutturali siano sostenute da una maggioranza significativa del capitale. In prima convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale (50%+1 del totale, non dei presenti), salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. In seconda e terza convocazione, i quorum si abbassano progressivamente (art. 2369 c.c.).

Azioni escluse dal computo

Nel calcolo del quorum costitutivo si escludono le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. La formula precisa è importante: si escludono le azioni che non hanno diritto di voto in quell'assemblea specifica (non tutte le azioni senza voto). Per esempio, le azioni di risparmio non votano nell'assemblea ordinaria delle SPA quotate ma hanno diritto di voto nell'assemblea speciale di categoria; pertanto vengono escluse dal denominatore del quorum dell'assemblea ordinaria.

Derogabilità statutaria

Lo statuto può aumentare i quorum legali (es. richiedere i due terzi del capitale per delibere particolarmente delicate) ma non può abbassarli al di sotto dei minimi legali. Alcune delibere straordinarie hanno quorum inderogabili fissati dalla legge: per esempio, la delibera di trasformazione in altra forma societaria, la fusione transfrontaliera e alcune operazioni sui diritti dei soci richiedono maggioranze minime che lo statuto non può ridurre.

Il ruolo del presidente dell'assemblea

Il presidente dell'assemblea, nominato secondo le modalità previste dallo statuto o, in mancanza, eletto dall'assemblea stessa, verifica il raggiungimento dei quorum, dirige i lavori e proclama i risultati delle votazioni. La verifica dei quorum è essenziale per la validità delle delibere: una delibera adottata in assenza del quorum costitutivo è nulla (non annullabile), rilevabile d'ufficio e senza termine.

Domande frequenti

Quanti voti servono per deliberare in assemblea ordinaria SPA in prima convocazione?

Il quorum costitutivo richiede almeno la metà del capitale con diritto di voto; il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta dei voti espressi (più del 50%). Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate ma non può abbassarle.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria può deliberare con pochi azionisti?

Sì. In seconda convocazione non è richiesto alcun quorum costitutivo minimo per l'assemblea ordinaria: è valida qualunque sia la quota di capitale rappresentata. La delibera è presa a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Qual è la differenza tra quorum costitutivo e quorum deliberativo?

Il quorum costitutivo riguarda la quota di capitale che deve essere presente (o rappresentata per delega) perché l'assemblea sia validamente costituita. Il quorum deliberativo è la percentuale di voti favorevoli necessari per approvare la delibera. Entrambi devono essere soddisfatti.

Le azioni di risparmio si contano nel quorum dell'assemblea ordinaria?

No. Le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea in questione, tra cui tipicamente le azioni di risparmio nell'assemblea ordinaria delle SPA quotate, sono escluse dal computo del quorum costitutivo. Ciò rende più facilmente raggiungibile il quorum nelle SPA con molti piccoli azionisti.

Cosa succede se una delibera viene adottata senza il quorum costitutivo?

La delibera è nulla per difetto di costituzione valida dell'assemblea, non semplicemente annullabile. La nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice, senza termine di decadenza, e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 2379 c.c.).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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