Testo dell'articoloVigente
Art. 2366 c.c. Formalità per la convocazione
In vigore
L’assemblea è convocata dall’amministratore unico, dal consiglio di amministrazione (2) o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (3) Per le società […] (4) che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle leggi speciali. (5) Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, (6) l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2366 c.c. presidia il diritto di partecipazione dei soci all'assemblea, imponendo forme di pubblicità dell'avviso di convocazione che consentano a ciascun avente diritto di essere informato in anticipo su quando, dove e su cosa l'assemblea delibererà. La finalità è duplice: garantire la partecipazione consapevole dei soci e assicurare la legittimità delle delibere assembleari. Un avviso incompleto o tardivo pregiudica il diritto del socio di prepararsi, di conferire deleghe o di opporsi preventivamente. Il legislatore ha tuttavia introdotto un regime semplificato per le società chiuse, riconoscendo che le esigenze di flessibilità e i costi della pubblicità su Gazzetta Ufficiale possono essere sproporzionati rispetto alla struttura societaria. L'istituto dell'assemblea totalitaria risponde invece alla logica opposta: quando tutti i soci sono presenti e d'accordo a deliberare, la tutela informativa è già soddisfatta in concreto.
Analisi
Il primo comma individua il contenuto minimo obbligatorio dell'avviso: data, ora, luogo e ordine del giorno. Quest'ultimo è essenziale perché delimita l'oggetto della deliberazione: l'assemblea non può validamente deliberare su materie non indicate nell'avviso, salvo il caso dell'assemblea totalitaria. Il secondo comma disciplina le modalità di pubblicazione per le società aperte: Gazzetta Ufficiale o quotidiano indicato nello statuto, con preavviso minimo di 15 giorni. Il quarto comma introduce la deroga per le società chiuse: lo statuto può ammettere la convocazione mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova del ricevimento (raccomandata, PEC, posta certificata), con preavviso ridotto a 8 giorni. Il quinto comma codifica l'assemblea totalitaria: la presenza di tutto il capitale e della maggioranza degli organi di controllo e di gestione sana qualsiasi vizio formale della convocazione, ma ciascun partecipante conserva il diritto di opporsi alla trattazione di argomenti su cui non si ritenga informato. Il sesto comma impone la comunicazione delle delibere ai membri degli organi assenti, a tutela del loro diritto di conoscere le decisioni assunte.
Quando si applica
La norma si applica a ogni convocazione di assemblea di SPA, sia ordinaria che straordinaria. Il rispetto delle formalità è condizione di validità della costituzione dell'assemblea: la violazione delle forme di convocazione può determinare l'annullabilità delle delibere ai sensi dell'art. 2377 c.c. Il termine di 15 o 8 giorni decorre dalla pubblicazione o dal ricevimento dell'avviso, non dalla spedizione. L'assemblea totalitaria è ammessa in qualsiasi momento, purché siano soddisfatti i due requisiti: presenza dell'intero capitale e della maggioranza degli organi. Il diritto di opposizione del partecipante non informato deve essere esercitato prima che la deliberazione sia presa.
Connessioni
L'art. 2366 si raccorda con l'art. 2363 c.c. (luogo di convocazione), l'art. 2367 c.c. (convocazione su richiesta di minoranza), l'art. 2369 c.c. (seconda convocazione, con termine ridotto a 8 giorni) e l'art. 2377 c.c. (annullabilità delle delibere per vizi del procedimento). Per le società quotate, la disciplina della convocazione è integrata dal TUF e dal Regolamento Emittenti Consob, che prevedono termini e modalità specifiche. Il principio dell'assemblea totalitaria si ritrova anche nell'art. 2479-bis c.c. per le SRL.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il consiglio di amministrazione della SPA Gamma pubblica l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria su un quotidiano non indicato nello statuto, con un preavviso di soli 10 giorni. Tizio, socio al 5%, non riesce a partecipare e impugna la delibera di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 2377 c.c. Il giudice accerta il vizio formale della convocazione e, verificato che l'assenza di Tizio ha inciso sull'esito della votazione, dichiara annullabile la delibera.
Caso 2: Caso 2
La SPA Delta, società chiusa senza ricorso al mercato, ha uno statuto che prevede la convocazione via PEC. L'amministratore unico invia la PEC a Caio e Sempronio (unici soci) 9 giorni prima dell'assemblea straordinaria, allegando l'ordine del giorno. L'assemblea si tiene regolarmente: il rispetto del termine di 8 giorni con mezzo che garantisce la prova del ricevimento è sufficiente per la validità della convocazione.
Caso 3: Caso 3
La SPA Epsilon convoca l'assemblea senza rispettare alcuna formalità, ma Mevio e Filano (titolari del 100% del capitale) si presentano spontaneamente insieme all'amministratore unico e al sindaco unico. L'assemblea totalitaria delibera validamente sull'approvazione di un aumento di capitale: la presenza di tutto il capitale e degli organi sana il vizio formale, purché nessun partecipante si opponga alla trattazione per difetto di informazione.
Domande frequenti
Cosa deve contenere obbligatoriamente l'avviso di convocazione?
L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno). L'omissione di anche uno solo di questi elementi può inficiare la validità della convocazione.
Con quanto anticipo deve essere pubblicato l'avviso di convocazione?
Almeno 15 giorni prima per le SPA che pubblicano su Gazzetta Ufficiale o quotidiano. Per le società chiuse che utilizzano mezzi di comunicazione diretta (es. PEC, raccomandata), il termine minimo è ridotto a 8 giorni.
L'assemblea totalitaria può deliberare su qualsiasi argomento?
Sì, in linea di principio, ma ciascun partecipante può opporsi alla trattazione di un argomento su cui non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso, quell'argomento deve essere rinviato a una successiva assemblea regolarmente convocata.
Cosa succede se il quotidiano indicato nello statuto ha cessato le pubblicazioni?
Se il quotidiano indicato nello statuto non pubblica più, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. È opportuno che la società aggiorni lo statuto per indicare un nuovo quotidiano.
Le delibere dell'assemblea totalitaria devono essere comunicate agli assenti?
Sì, l'art. 2366 c.c. impone che le deliberazioni assunte dall'assemblea totalitaria siano comunicate tempestivamente ai componenti degli organi amministrativi e di controllo che non erano presenti, pur non essendo soci.