Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2364-bis c.c. – Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:

1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;

2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;

3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;

4) delibera sulla distribuzione degli utili;

5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti .

Si applica il secondo comma dell’articolo 2364.

In sintesi

  • Nomina e revoca del consiglio di sorveglianza. L'assemblea ordinaria è l'unico organo competente a nominare e revocare i componenti del consiglio di sorveglianza; questa attribuzione non è delegabile ad altri organi societari.
  • Determinazione del compenso. Spetta all'assemblea fissare il compenso dei consiglieri di sorveglianza, salvo che lo statuto non lo preveda già in misura fissa.
  • Responsabilità civile dei consiglieri di sorveglianza. L'assemblea delibera sull'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di sorveglianza che abbiano causato danni alla società.
  • Distribuzione degli utili e revisione legale. Rimangono di competenza assembleare la distribuzione degli utili e la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
  • Applicazione esclusiva al modello dualistico. Le competenze elencate operano solo nelle s.p.a. che abbiano adottato il modello dualistico di governance con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza.
Indice dei contenuti

Ratio

L'articolo 2364-bis c.c. disciplina le competenze dell'assemblea ordinaria nelle società per azioni che hanno optato per il modello dualistico di governance, ispirato all'esperienza tedesca del Aufsichtsrat e del Vorstand. Il modello dualistico, introdotto dalla riforma del 2003, prevede due organi distinti: il consiglio di gestione, responsabile della gestione corrente dell'impresa, e il consiglio di sorveglianza, che esercita funzioni di vigilanza e controllo e - elemento caratterizzante - approva il bilancio di esercizio. La ratio dell'art. 2364-bis è preservare il ruolo dell'assemblea dei soci come sede di esercizio dei diritti proprietari fondamentali, anche in un sistema in cui molte delle tradizionali competenze assembleari (compresa l'approvazione del bilancio) sono state trasferite al consiglio di sorveglianza. La norma individua quindi il nucleo irriducibile di poteri che rimangono in capo all'assemblea: la nomina e la revoca dei controllori (consiglieri di sorveglianza), la loro remunerazione, la distribuzione degli utili e la scelta del revisore esterno. Questa architettura garantisce che la base azionaria mantenga un controllo effettivo sull'organo di sorveglianza, evitando il paradosso di un consiglio di sorveglianza autoreferenziale che non risponda a nessun mandante identificabile.

Analisi

La norma elenca in modo tassativo le competenze dell'assemblea ordinaria nel sistema dualistico. Il primo e più importante potere è la nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza: l'assemblea sceglie chi eserciterà il controllo sulla gestione, con un meccanismo che assicura la legittimazione democratica dell'organo di vigilanza. La revoca, come nel modello tradizionale, può avvenire in qualsiasi momento e per qualunque ragione (salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa), ma rimane esclusiva competenza assembleare: nessun altro organo può destituire un consigliere di sorveglianza. Il secondo potere è la determinazione del compenso: se lo statuto non stabilisce una remunerazione fissa, l'assemblea delibera sul punto in sede di nomina o successivamente. Questa attribuzione serve a evitare che il consiglio di gestione - che viene controllato dal consiglio di sorveglianza - possa influenzare la remunerazione di chi lo controlla, con evidenti rischi di conflitto di interesse. Il terzo potere è la deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza: se questi ultimi abbiano violato i propri doveri causando danni alla società, l'assemblea può deliberare l'esercizio dell'azione di responsabilità. Questa competenza rispecchia la struttura dell'art. 2393 c.c. per gli amministratori nel modello tradizionale. Il quarto potere è la distribuzione degli utili: anche nel sistema dualistico, dove il bilancio viene approvato dal consiglio di sorveglianza, la destinazione dell'utile netto rimane di esclusiva pertinenza dell'assemblea. Lo statuto può prevedere che il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, ma la decisione su quanto distribuire ai soci e quanto accantonare a riserva spetta sempre all'assemblea. Il quinto potere è la nomina del revisore legale: l'assemblea sceglie la società di revisione o il revisore persona fisica incaricato della revisione legale dei conti, nel rispetto delle regole previste dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La norma rinvia infine al secondo comma dell'art. 2364 c.c. per quanto attiene ai termini e alle modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria, assicurando uniformità procedurale tra i due modelli di governance.

Quando si applica

La disposizione si applica unicamente alle società per azioni che abbiano adottato il modello dualistico di governance, esercitando l'opzione prevista dall'art. 2380 c.c. e inserendo nello statuto le previsioni relative al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza. La scelta del modello dualistico è volontaria e non reversibile automaticamente: richiede una delibera assembleare straordinaria di modifica dello statuto. Il modello è diffuso soprattutto in alcune realtà bancarie e assicurative di medie-grandi dimensioni, che hanno mutuato dall'esperienza tedesca la separazione formale tra gestione e controllo. Non si applica né al modello tradizionale (consiglio di amministrazione + collegio sindacale, disciplinato dall'art. 2364 c.c.) né al modello monistico (consiglio di amministrazione con comitato per il controllo sulla gestione, disciplinato dagli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti c.c.). Le competenze elencate sono tassative e non derogabili dallo statuto a favore di altri organi.

Connessioni

L'art. 2364-bis c.c. è la norma gemella dell'art. 2364 c.c. (assemblea ordinaria nel sistema tradizionale) e si inserisce nel blocco normativo dedicato al modello dualistico, composto principalmente dagli artt. 2409-octies (consiglio di sorveglianza: composizione e nomina), 2409-novies (consiglio di gestione: attribuzioni), 2409-terdecies (competenze specifiche del consiglio di sorveglianza, tra cui l'approvazione del bilancio) e 2409-quaterdecies (responsabilità dei componenti del consiglio di sorveglianza). Si collega altresì all'art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità) e agli artt. 13-17 del d.lgs. n. 39/2010 in materia di nomina e revoca del revisore legale. Per le banche e gli intermediari finanziari che adottano il modello dualistico, le competenze dell'assemblea ordinaria si sovrappongono con i requisiti di governance previsti dalla Banca d'Italia (Circolare 285/2013 e successive modifiche) e dalle direttive europee CRD IV e V.

Casi pratici

Caso 1: Revoca di un consigliere di sorveglianza scomodo

La s.p.a. Gamma adotta il modello dualistico. Tizio, consigliere di sorveglianza, segnala al resto dell'organo irregolarità nelle operazioni infragruppo compiute dal consiglio di gestione. Il consiglio di gestione, irritato dalle contestazioni, propone di revocare Tizio. Caio, presidente del consiglio di sorveglianza, chiarisce che la revoca di un consigliere di sorveglianza è competenza esclusiva dell'assemblea dei soci ex art. 2364-bis c.c.: né il consiglio di gestione né lo stesso consiglio di sorveglianza possono deliberare la destituzione. Solo l'assemblea, convocata con le ordinarie formalità, può procedere, con eventuale obbligo di risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

Caso 2: Distribuzione degli utili e approvazione del bilancio

La s.p.a. Delta (modello dualistico) chiude l'esercizio con un utile netto di 800.000 euro. Il consiglio di sorveglianza approva il bilancio nella propria riunione, come previsto dall'art. 2409-terdecies c.c. Sempronio, socio di maggioranza, chiede se la distribuzione dei dividendi possa essere deliberata dal consiglio di sorveglianza contestualmente all'approvazione del bilancio. Il legale della società risponde che la distribuzione degli utili rimane competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria ex art. 2364-bis c.c., che dovrà essere convocata separatamente per deliberare sulla destinazione dell'utile.

Domande frequenti

Quale organo nomina i consiglieri di sorveglianza in una s.p.a. con sistema dualistico?

L'assemblea ordinaria dei soci, in via esclusiva. Nessun altro organo sociale può nominare o revocare i componenti del consiglio di sorveglianza ex art. 2364-bis c.c.

Nel modello dualistico chi approva il bilancio?

Il bilancio è approvato dal consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies c.c.), non dall'assemblea. La distribuzione degli utili rimane però competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria.

Lo statuto può attribuire al consiglio di gestione il potere di fissare il compenso dei consiglieri di sorveglianza?

No. Il compenso dei consiglieri di sorveglianza è determinato dallo statuto o, in mancanza, dall'assemblea ordinaria; non può essere demandato al consiglio di gestione per evitare conflitti di interesse.

Le competenze dell'assemblea ordinaria nel sistema dualistico sono diverse da quelle nel sistema tradizionale?

Sì. Nel sistema dualistico l'assemblea ordinaria non approva più il bilancio (compito del consiglio di sorveglianza), ma nomina i consiglieri di sorveglianza in luogo del collegio sindacale del sistema tradizionale.

L'art. 2364-bis si applica anche alle s.r.l.?

No. La norma è specifica per le s.p.a. con modello dualistico. Le s.r.l. hanno una struttura di governance diversa e non possono adottare il sistema con consiglio di sorveglianza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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