Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 2361 c.c. limita l’assunzione di partecipazioni in altre imprese: non è consentita, anche se genericamente prevista dallo statuto, se ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale; le partecipazioni che comportano responsabilità illimitata (es. in s.n.c.) devono essere deliberate dall’assemblea e indicate in nota integrativa.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2361 c.c. Partecipazioni

In vigore

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto. L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato (1).

In sintesi

  • La società può assumere partecipazioni in altre imprese, anche se lo statuto lo prevede solo genericamente, ma non se ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale.
  • Le partecipazioni che comportano responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'impresa partecipata devono essere deliberate dall'assemblea.
  • Di tali partecipazioni gli amministratori forniscono specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, con indicazione di denominazione, sede e forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2361 c.c. persegue una duplice finalità: tutelare i soci e i creditori dai rischi derivanti dall'assunzione di partecipazioni anomale o eccessive, e garantire la coerenza tra le attività effettivamente svolte dalla società e l'oggetto sociale dichiarato nello statuto. La prima parte della norma (primo comma) impedisce che la società, attraverso partecipazioni in imprese di natura diversa, muti di fatto il proprio oggetto sociale senza il consenso dei soci espresso nelle forme previste per la modifica statutaria. La seconda parte (secondo comma) affronta il rischio specifico della responsabilità illimitata: se la società assume una partecipazione in un'entità in cui i soci rispondono illimitatamente (es. una società in nome collettivo), essa si espone a un rischio illimitato che va approvato dall'assemblea e reso trasparente in bilancio.

Analisi

Il primo comma stabilisce una regola generale: l'assunzione di partecipazioni è consentita anche in presenza di una previsione statutaria generica (es. «la società può partecipare ad altre imprese»), salvo che per effetto della partecipazione risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale. La valutazione è qualitativa e quantitativa: rileva non solo il settore di attività dell'impresa partecipata, ma anche la misura della partecipazione (una partecipazione totalitaria in un'impresa operante in un settore completamente diverso può configurare una modifica sostanziale dell'oggetto). Il secondo comma introduce una deroga procedurale per il caso di responsabilità illimitata: l'assemblea deve deliberare, a prescindere dalla previsione statutaria, ogni volta che la partecipazione implica che la società risponda senza limite per le obbligazioni dell'entità partecipata. Questo accade tipicamente quando si partecipa come socio illimitatamente responsabile in una s.n.c., s.a.s. (come accomandatario) o in qualsiasi altra forma che non preveda limitazione di responsabilità. L'obbligo informativo in nota integrativa, con denominazione, sede e forma giuridica, completa il quadro di trasparenza.

Quando si applica

Il primo comma si applica a qualunque assunzione di partecipazione in altra impresa che possa alterare l'oggetto sociale: in caso di dubbio, spetta all'organo amministrativo valutare la compatibilità prima dell'operazione. Il secondo comma scatta ogni volta che la partecipazione comporta responsabilità illimitata, indipendentemente dalla dimensione della partecipazione o dalla previsione statutaria. L'informativa in nota integrativa è obbligatoria per tutte le partecipazioni con responsabilità illimitata, anche quelle di modesta entità. La norma si applica alle società per azioni e, per rinvio, alle S.r.l. e alle altre società di capitali.

Connessioni

L'art. 2361 si coordina con l'art. 2328 (oggetto sociale come elemento necessario dell'atto costitutivo) e con l'art. 2436 (procedura di modifica dello statuto), poiché un'assunzione di partecipazioni che modifichi sostanzialmente l'oggetto richiederebbe una modifica statutaria deliberata dall'assemblea straordinaria. In materia contabile, l'OIC 21 e lo IAS 28 disciplinano la valutazione delle partecipazioni in imprese collegate e controllate. Il D.Lgs. 127/1991 sull'obbligo di bilancio consolidato si applica alle partecipazioni in controllate ex art. 2359. Sul piano fiscale, la partecipazione come socio illimitatamente responsabile in una società di persone determina l'imputazione pro-quota del reddito della partecipata ai sensi dell'art. 5 TUIR.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è amministratore di Alfa S.p.A., società che produce componenti elettronici (oggetto sociale: produzione e commercio di componentistica elettronica). Alfa decide di acquistare il 100% di Beta S.r.l., che gestisce un hotel. Poiché la misura e l'oggetto della partecipazione modificherebbero sostanzialmente l'oggetto sociale di Alfa, l'operazione non può essere realizzata senza una modifica statutaria approvata dall'assemblea straordinaria. Tizio non può procedere autonomamente con la sola delibera del consiglio di amministrazione.

Caso 2: Caio è amministratore di Gamma S.p.A

Gamma intende partecipare come socio accomandatario in Delta S.a.s., assumendo così responsabilità illimitata per le obbligazioni di Delta. L'assemblea ordinaria di Gamma deve preventivamente deliberare l'assunzione di questa partecipazione. Una volta deliberata, gli amministratori di Gamma devono riportare nella nota integrativa del bilancio la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di Delta S.a.s., affinché i soci e i creditori di Gamma siano informati dell'esposizione illimitata assunta.

Domande frequenti

Una S.p.A. può partecipare a una società di persone?

Sì, ma se la partecipazione comporta responsabilità illimitata (es. come socio accomandatario o socio di S.n.c.), occorre una delibera assembleare preventiva. Gli amministratori devono poi indicare tale partecipazione nella nota integrativa del bilancio.

Quando una partecipazione modifica sostanzialmente l'oggetto sociale?

Quando, per la dimensione (misura) e per la natura dell'attività dell'impresa partecipata (oggetto), il profilo economico della società partecipante viene significativamente spostato rispetto a quanto indicato nello statuto. Non esiste una soglia fissa: la valutazione è caso per caso.

L'assemblea deve sempre approvare l'assunzione di partecipazioni?

No, solo quando la partecipazione comporta responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'impresa partecipata. Negli altri casi, rientra nelle competenze dell'organo amministrativo, salvo che lo statuto non richieda una delibera assembleare.

Quali informazioni devono essere indicate in nota integrativa per le partecipazioni con responsabilità illimitata?

Gli amministratori devono indicare la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato, consentendo ai lettori del bilancio di identificare i soggetti per i cui debiti la società risponde illimitatamente.

Cosa succede se si assume una partecipazione che modifica l'oggetto sociale senza modificare lo statuto?

L'operazione può essere impugnata dai soci che non hanno acconsentito, e gli amministratori possono essere ritenuti responsabili per eccesso di potere gestionale. In presenza di danni, potrebbe configurarsi anche una responsabilità risarcitoria ex art. 2395 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.