Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2360 c.c. – Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

In sintesi

  • Le società non possono costituire il proprio capitale né aumentarlo tramite sottoscrizione reciproca delle rispettive azioni.
  • Il divieto si applica anche quando l'operazione è effettuata tramite società fiduciaria o per interposta persona, per prevenire elusioni.
  • La ratio è impedire la creazione di capitale fittizio: le due società si finanziano reciprocamente senza apporto reale di risorse dall'esterno.
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Ratio

L'art. 2360 c.c. vieta la sottoscrizione reciproca di azioni tra due società: l'operazione, se consentita, permetterebbe a ciascuna di costituire o aumentare il proprio capitale versando denaro all'altra che contestualmente le retrocede un importo equivalente, senza alcun apporto di risorse reali dall'esterno. Il risultato sarebbe un capitale di carta, gonfiato artificialmente, a danno dei creditori che fanno affidamento sul patrimonio netto come garanzia generica. Il divieto si affianca alle norme sull'acquisto di azioni proprie (art. 2357) e sugli acquisti della controllata (art. 2359-bis), formando un sistema coerente di presidi a tutela dell'integrità del capitale sociale. A differenza di quegli istituti, l'art. 2360 colpisce un'operazione ancor più insidiosa perché coinvolge soggetti formalmente distinti, rendendo meno evidente l'artificiosità dell'operazione.

Analisi

La norma è di formulazione sintetica ma di portata ampia: vieta qualsiasi operazione, costituzione o aumento di capitale, realizzata mediante sottoscrizione reciproca di azioni. La reciprocità è l'elemento essenziale: non basta che due società si partecipino, ma occorre che la sottoscrizione avvenga in modo corrispondente e contestuale, sì da neutralizzare il flusso reale di risorse. Il divieto riguarda la sottoscrizione, non la compravendita successiva di azioni già emesse: la norma non vieta alle due società di acquistare azioni l'una dell'altra sul mercato secondario (ciò è disciplinato da altre norme). L'estensione alle operazioni tramite fiduciaria o interposta persona chiude le possibili vie elusive: non è sufficiente interporre un terzo che formalmente sottoscriva le azioni di una società e poi le trasmetta all'altra. Le sanzioni per la violazione non sono espressamente previste dall'art. 2360, ma si ricavano dai principi generali: nullità delle sottoscrizioni, possibile responsabilità degli amministratori ex art. 2395 e sanzioni penali ex art. 2632 c.c.

Quando si applica

La norma si applica in fase di costituzione di una società (es. due S.p.A. in corso di costituzione si sottoscrivono reciprocamente le azioni) e in fase di aumento del capitale (es. due S.p.A. già esistenti deliberano contestualmente un aumento di capitale, ciascuna sottoscrivendo le azioni dell'altra). Non si applica, invece, agli acquisti di azioni già emesse sul mercato secondario, che rimangono soggetti agli artt. 2357, 2357-bis, 2359 e 2359-bis. La norma è applicabile a tutte le società per azioni e, per estensione analogica, alle società in accomandita per azioni.

Connessioni

L'art. 2360 si inserisce nel sistema degli artt. 2357-2362. L'art. 2357 vieta (salvo condizioni) l'acquisto di azioni proprie; l'art. 2359-bis limita l'acquisto di azioni della controllante da parte della controllata; l'art. 2360 vieta la sottoscrizione reciproca. Sul piano penale, l'art. 2632 c.c. sanziona la formazione fittizia di capitale con la reclusione fino a tre anni. In prospettiva comunitaria, la Direttiva 2017/1132/UE (artt. 60-61) contiene disposizioni analoghe, con le quali la norma italiana è allineata. In ambito bancario e finanziario, i requisiti prudenziali di Basilea III/CRR impongono la deduzione dal capitale regolamentare delle partecipazioni incrociate che potrebbero configurare sottoscrizioni reciproche artificiali.

Casi pratici

Caso 1: Tizio costituisce Alpha S.p.A

e, contestualmente, convince Caio a costituire Beta S.p.A. Nella fase di costituzione, Alpha sottoscrive azioni di Beta per 500.000 euro e Beta sottoscrive azioni di Alpha per 500.000 euro. Non entra dall'esterno alcuna risorsa reale: i capitali si bilanciano. L'operazione viola l'art. 2360 c.c. e le sottoscrizioni sono nulle; il notaio che riceve l'atto non può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese, e gli amministratori di entrambe le società possono essere chiamati a rispondere ex art. 2395 c.c.

Caso 2: Sempronio è amministratore di Gamma S.p.A

e Mevio di Delta S.p.A. Per aggirare il divieto, concordano che Gamma sottoscriva un aumento di capitale di Delta per 300.000 euro tramite la fiduciaria Epsilon, che poi trasferisce le azioni a Gamma, mentre Delta sottoscrive contestualmente un aumento di Gamma per 300.000 euro. L'interposizione di Epsilon non elude il divieto: l'art. 2360 estende espressamente il divieto alle operazioni tramite fiduciaria o interposta persona. L'operazione è nulla e può configurare la fattispecie penale ex art. 2632 c.c.

Domande frequenti

Cosa vieta esattamente l'art. 2360 c.c.?

Vieta a due società di costituire o aumentare reciprocamente il proprio capitale sottoscrivendo le azioni l'una dell'altra. L'obiettivo è impedire la creazione di un capitale fittizio che non corrisponde ad alcun apporto reale di risorse dall'esterno.

Il divieto si applica anche agli acquisti di azioni sul mercato secondario?

No. L'art. 2360 riguarda la sottoscrizione di azioni in fase di costituzione o aumento di capitale, non la compravendita di azioni già emesse sul mercato secondario, che è disciplinata dalle norme sull'acquisto di azioni proprie e della controllante.

Quali sanzioni conseguono alla violazione dell'art. 2360?

Le sottoscrizioni sono nulle e non producono effetti. Gli amministratori possono essere responsabili ex art. 2395 c.c. per i danni causati. Sul piano penale, l'art. 2632 c.c. sanziona la formazione fittizia di capitale con la reclusione fino a tre anni.

È possibile eludere il divieto usando una fiduciaria?

No. L'art. 2360 estende espressamente il divieto alle operazioni effettuate tramite società fiduciaria o per interposta persona, rendendo irrilevante l'interposizione di soggetti terzi nella catena dell'operazione.

Il divieto vale anche per le S.r.l.?

L'art. 2360 si riferisce letteralmente alle azioni, proprie delle S.p.A. e delle S.a.p.a. Per le S.r.l., che emettono quote e non azioni, si applicano in via analogica i principi generali a tutela dell'integrità del capitale, potendo configurarsi ugualmente operazioni elusive vietate.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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