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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2359 BIS c.c. Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate

In vigore

controllate (1) La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma del secondo comma dell’articolo 2357. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate. (2) Una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite. La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

In sintesi

  • La controllata può acquistare azioni o quote della controllante solo entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
  • L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea della controllata e può riguardare solo azioni interamente liberate.
  • Il valore nominale delle azioni acquisite non può superare il quinto del capitale della controllante (se ricorre al mercato del capitale di rischio), sommando le azioni già possedute dalla controllante stessa e dalle sue controllate.
  • Deve essere costituita e mantenuta una riserva indisponibile pari al valore iscritto all'attivo per le azioni della controllante.
  • La controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante sulle azioni così acquisite.
Ratio

L'art. 2359-bis c.c. risponde all'esigenza di prevenire il cd. «acquisto incrociato indiretto» di azioni proprie: se la controllata acquistasse liberamente azioni della controllante, quest'ultima potrebbe indirettamente finanziare l'acquisto di se stessa, violando i principi di integrità del capitale sociale e di tutela dei creditori. Il fenomeno è pericoloso perché consente di alterare gli equilibri di governance (la controllata voterebbe nelle assemblee della controllante amplificando il potere del gruppo dominante) e di gonfiare artificialmente le partecipazioni reciproche. La norma bilancia due interessi contrapposti: la libertà imprenditoriale del gruppo da un lato, e la tutela dei soci di minoranza e dei creditori dall'altro. Il modello adottato non vieta in assoluto l'acquisto, ma lo condiziona a requisiti analoghi a quelli previsti per l'acquisto di azioni proprie ex art. 2357.

Analisi

Il primo comma subordina l'acquisto a tre condizioni cumulative: (i) il corrispettivo non deve eccedere gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, (ii) le azioni devono essere interamente liberate, (iii) l'acquisto deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria della controllata secondo le modalità dell'art. 2357, secondo comma (delibera che indica il numero massimo di azioni acquistabili, la durata, le modalità di acquisto e il corrispettivo minimo e massimo). Il secondo comma pone un tetto quantitativo: il valore nominale delle azioni detenute dalla controllata non può superare la quinta parte del capitale della controllante, se questa è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio; a tal fine si computano anche le azioni già possedute dalla stessa controllante e dalle altre sue controllate. Il terzo comma introduce due ulteriori presidi: l'obbligo di costituire e mantenere una riserva indisponibile pari al valore iscritto all'attivo per le azioni della controllante (a garanzia dei creditori), e il divieto assoluto di esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante, eliminando il rischio di autoreferenzialità decisionale.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una società controllata intende acquistare, direttamente o tramite fiduciaria o interposta persona, azioni o quote della propria controllante. L'applicazione è estesa alle operazioni indirette, per evitare elusioni tramite schermature societarie. L'articolo opera in combinato con l'art. 2357 sull'acquisto di azioni proprie (che disciplina le modalità assembleari) e con l'art. 2357-bis (esenzioni). La verifica dei limiti quantitativi (quinta parte del capitale) richiede una ricognizione di tutte le azioni della controllante detenute dall'intero gruppo. In caso di violazione, si applica l'art. 2359-ter, che impone l'alienazione entro un anno o l'annullamento con riduzione del capitale.

Connessioni

L'art. 2359-bis si inserisce nel sistema degli artt. 2357-2359-ter. L'art. 2357 disciplina l'acquisto di azioni proprie da parte della stessa società emittente e ne fissa le condizioni; il 2359-bis estende logicamente la stessa ratio alle azioni della controllante. L'art. 2359-ter regolamenta le conseguenze della violazione. L'art. 2360 vieta la sottoscrizione reciproca di azioni, completando il quadro contro le operazioni circolari sul capitale. In ambito contabile, il principio OIC 21 e lo IAS 28 disciplinano la valutazione di tali partecipazioni. Sul piano penale, l'art. 2628 c.c. sanziona le operazioni in violazione delle norme sull'acquisto di azioni proprie o della controllante.

Domande frequenti

Può una controllata acquistare azioni della controllante senza limiti?

No. L'acquisto è ammesso solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e deve essere autorizzato dall'assemblea. Sono acquistabili solo azioni interamente liberate.

Qual è il limite quantitativo all'acquisto di azioni della controllante?

Il valore nominale delle azioni acquistate non può superare la quinta parte del capitale della controllante, se questa ricorre al mercato del capitale di rischio. Nel computo si sommano le azioni già possedute dalla controllante stessa e dalle altre sue controllate.

La controllata può votare con le azioni della controllante così acquisite?

No. L'art. 2359-bis stabilisce espressamente che la controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante sulle azioni acquistate ai sensi di questo articolo.

Che cos'è la riserva indisponibile prevista dall'art. 2359-bis?

È una posta del passivo del bilancio della controllata, pari al valore iscritto all'attivo per le azioni della controllante, che deve essere costituita e mantenuta per tutta la durata del possesso. Tutela i creditori della controllata garantendo che quelle risorse non siano distribuite.

L'acquisto tramite fiduciaria evita i limiti dell'art. 2359-bis?

No. L'ultimo comma dell'articolo estende espressamente le disposizioni agli acquisti effettuati tramite società fiduciaria o per interposta persona, chiudendo ogni possibile via elusiva.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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