Testo dell'articoloVigente
Art. 2358 c.c. Altre operazioni sulle proprie azioni
In vigore
La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, nè fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l’operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l’operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l’operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l’assemblea. Il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese. In deroga all’articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l’acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell’articolo 2357 e 2357-bis l’assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea. Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l’operazione realizza al meglio l’interesse della società. L’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell’eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell’articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio. La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2358 c.c. disciplina la financial assistance, vietando alla società di finanziare o garantire l'acquisto delle proprie azioni, salvo il rispetto di condizioni stringenti. La norma contrasta pratiche che in passato hanno consentito a gruppi di acquisto di rilevare società utilizzando le risorse della stessa target (leveraged buyout finanziate dalla società): una prassi che svuota il capitale sociale a danno dei creditori e degli azionisti non partecipanti all'operazione. Il divieto recepisce la Direttiva 2006/68/CE (che ha modificato la seconda direttiva societaria), introdotto in Italia con d.lgs. 4/2008: prima della riforma la financial assistance era vietata in modo assoluto; oggi è ammessa a condizioni rigorose, con la ratio di permettere operazioni economicamente giustificate senza sacrificare la tutela dei terzi.
Analisi
Il primo comma pone il divieto generale: nessuna assistenza finanziaria (prestiti, garanzie o operazioni assimilabili) per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie, «direttamente o indirettamente». Il secondo comma richiede l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria, non ordinaria, segnalando la gravità dell'operazione. Il terzo comma prescrive una relazione degli amministratori con contenuto dettagliato: profilo giuridico ed economico, condizioni dell'operazione, ragioni e obiettivi imprenditoriali, interesse specifico della società, rischi per liquidità e solvibilità, prezzo di acquisto delle azioni. La relazione deve attestare che l'operazione avviene a condizioni di mercato, con particolare riguardo alle garanzie e al tasso di interesse, e che il merito creditizio della controparte è stato valutato. Il quarto e quinto comma disciplinano la pubblicità: deposito in sede 30 giorni prima dell'assemblea e iscrizione nel registro delle imprese del verbale entro 30 giorni dalla delibera. Il sesto comma regola il caso in cui la financial assistance riguardi azioni già detenute dalla società ex artt. 2357-2357-bis: l'assemblea straordinaria autorizza la disposizione delle azioni contestualmente alla delibera di assistenza. Il settimo comma fissa il prezzo di acquisto delle azioni secondo i criteri dell'art. 2437-ter, secondo comma (valutazione equa delle azioni in sede di recesso). L'ottavo comma pone un obbligo rafforzato di attestazione quando la controparte sono amministratori della società o della controllante, la controllante stessa o soggetti che agiscono per loro conto. Il nono comma stabilisce il limite finanziario: le somme impiegate e le garanzie non possono eccedere utili distribuibili e riserve disponibili, tenuto conto anche delle azioni proprie detenute. Il decimo comma impone l'iscrizione di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo dell'assistenza. L'undicesimo comma vieta l'accettazione in garanzia di azioni proprie, anche tramite fiduciaria o interposta persona. Il dodicesimo comma esclude dall'ambito della norma le operazioni per favorire l'acquisto di azioni da parte dei dipendenti (salvo il sesto comma).
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che la società eroga un finanziamento o presta garanzie a chiunque (terzi, soci, amministratori, dipendenti esclusi) per consentire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie. Le operazioni di leveraged buyout in cui la target concorre al proprio finanziamento ne sono l'esempio paradigmatico. La norma non si applica alle operazioni a favore dei dipendenti (art. 2358, dodicesimo comma) né, in caso di conflitto di interessi rilevante, a prescindere dall'applicazione degli artt. 2391-bis e 2501-bis richiamati dall'ultimo comma.
Connessioni
L'articolo si collega all'art. 2357 c.c. (acquisto di azioni proprie) e agli artt. 2357-bis e 2357-ter c.c. L'art. 2437-ter c.c. fornisce i criteri di valutazione del prezzo di acquisto richiamati dal settimo comma. L'art. 2501-bis c.c. disciplina la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (merger LBO), strettamente connessa alla financial assistance. Gli artt. 2391 e 2391-bis c.c. regolano le operazioni con parti correlate, applicabili quando la controparte dell'assistenza sia un amministratore. Sul piano europeo, la Direttiva 2017/1132/UE (che ha codificato la seconda direttiva societaria) è il riferimento normativo sovranazionale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio intende acquisire il controllo di Alfa S.p.A
e chiede alla società stessa di concedergli un finanziamento di 2 milioni di euro per acquistare le azioni dai soci attuali. Il CdA di Alfa predispone la relazione ex art. 2358, terzo comma, attestando le condizioni di mercato del finanziamento e il merito creditizio di Tizio. L'assemblea straordinaria delibera l'autorizzazione. La relazione viene depositata in sede e il verbale è iscritto nel registro delle imprese entro i termini. Il finanziamento rientra nei limiti degli utili distribuibili e Alfa iscrive una riserva indisponibile corrispondente al passivo.
Caso 2: Caso 2
Caio, amministratore delegato di Beta S.p.A., chiede alla società di prestare garanzia bancaria per l'acquisto di azioni proprie che egli intende effettuare. In questo caso la relazione del terzo comma deve contenere un'attestazione aggiuntiva ai sensi dell'ottavo comma: gli amministratori devono dichiarare che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società. La fattispecie è particolarmente delicata e richiede che il CdA, o un comitato indipendente, deliberi in assenza di Caio.
Caso 3: Gamma S.p.A
adotta un piano di azionariato per i propri dipendenti, concedendo loro finanziamenti agevolati per l'acquisto di azioni proprie. Questa operazione è esclusa dall'ambito dell'art. 2358 ai sensi del dodicesimo comma (salvo il regime speciale del sesto comma per le azioni già detenute dalla società). I dipendenti possono così diventare soci senza i vincoli burocratici previsti per la financial assistance ordinaria.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'financial assistance' nel diritto societario italiano?
È il finanziamento o la prestazione di garanzie da parte di una società per consentire a terzi (o a soci) di acquistare o sottoscrivere le proprie azioni. Prima del 2008 era vietata in modo assoluto; oggi è ammessa a condizioni rigorose fissate dall'art. 2358 c.c.
Perché serve l'assemblea straordinaria e non quella ordinaria?
Il legislatore ha qualificato la financial assistance come operazione di rilievo straordinario, richiedendo la maggioranza qualificata dell'assemblea straordinaria (di norma più alta di quella ordinaria). Questo riflette il rischio che l'operazione comporta per l'integrità del capitale sociale.
Cosa deve contenere la relazione degli amministratori?
Deve illustrare l'operazione dal punto di vista giuridico ed economico, descriverne le condizioni, le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali, l'interesse della società, i rischi per liquidità e solvibilità, e il prezzo delle azioni. Deve attestare che le condizioni sono di mercato e che il merito creditizio della controparte è stato valutato.
Esiste un limite quantitativo alla financial assistance?
Sì. L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie non può superare il totale degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, tenendo conto anche delle azioni proprie già detenute. Una riserva indisponibile equivalente va iscritta al passivo del bilancio.
I piani di azionariato per i dipendenti sono soggetti all'art. 2358?
No, il dodicesimo comma esclude dall'ambito della norma le operazioni per favorire l'acquisto di azioni da parte dei dipendenti della società o di controllanti/controllate. Questa esenzione facilita i piani di stock option e incentivazione aziendale per i lavoratori.