Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2357-bis c.c. – Casi speciali di acquisto delle proprie azioni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le limitazioni contenute nell’articolo 2357 non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga:

1) in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;

2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;

3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;

4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l’eccedenza il penultimo comma dell’articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l’alienazione è di tre anni .

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Le limitazioni dell'art. 2357 non si applicano in quattro ipotesi tassative: riduzione di capitale con riscatto e annullamento, acquisto gratuito di azioni liberate, effetto di successione universale o fusione/scissione, esecuzione forzata per credito della società.
  • L'acquisto gratuito, da successione universale/fusione/scissione e da esecuzione forzata deve riguardare azioni interamente liberate.
  • Se per effetto degli acquisti speciali il valore nominale delle azioni proprie supera il limite del 20% del capitale, l'eccedenza deve essere alienata entro tre anni (invece dell'anno ordinario).
Indice dei contenuti

Ratio

L'articolo 2357-bis c.c. introduce un sistema di eccezioni tassative alle limitazioni previste dall'art. 2357, riconoscendo che in determinate situazioni l'acquisto di azioni proprie non avviene per scelta speculativa della società ma è imposto dalla logica di operazioni straordinarie o dalla tutela di crediti sociali. Il legislatore ha voluto evitare che la rigidità dell'art. 2357 ostacolasse operazioni societarie lecite e strutturalmente necessarie: sarebbe paradossale che una società non potesse acquisire le proprie azioni nell'ambito di una fusione per incorporazione o che non potesse soddisfare un proprio credito tramite esecuzione forzata sulle azioni del debitore-socio.

Analisi

Le quattro ipotesi sono tassative. Prima ipotesi: deliberazione assembleare di riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni (art. 2445 c.c.); qui l'acquisto è funzionale alla riduzione stessa, non a un investimento sul mercato. Seconda ipotesi: acquisto a titolo gratuito (donazione, lascito) di azioni interamente liberate; il requisito della liberazione completa evita che la società si trovi ad essere creditrice di sé stessa per i versamenti residui. Terza ipotesi: acquisizione per effetto di successione universale (fusione per incorporazione), fusione propria o scissione; anche in questo caso l'acquisto è conseguenza inevitabile di un'operazione di riorganizzazione societaria. Quarta ipotesi: acquisto in sede di esecuzione forzata per soddisfare un credito della società verso un socio; si pensi al pignoramento di azioni detenute dal debitore moroso. Anche qui le azioni devono essere interamente liberate. Il secondo comma gestisce il caso in cui le acquisizioni speciali facciano sforare il tetto del 20%: per l'eccedenza si applica l'obbligo di alienazione dell'art. 2357, penultimo comma, ma il termine è esteso a tre anni (anziché uno) per tener conto della natura involontaria o strutturale dell'acquisto.

Quando si applica

L'articolo entra in gioco nelle operazioni di riorganizzazione societaria straordinaria (fusioni, scissioni), nelle successioni mortis causa che comprendono azioni, nelle donazioni di partecipazioni alla società stessa (fattispecie rara ma non impossibile) e nelle procedure esecutive in cui la società agisce da creditore pignorante. È importante verificare che le condizioni di ciascuna ipotesi siano soddisfatte: in particolare il requisito della liberazione integrale per le ipotesi 2, 3 e 4, senza il quale l'esenzione non opera e si ricade nella disciplina generale dell'art. 2357.

Connessioni

L'articolo è complementare all'art. 2357 c.c. (disciplina generale dell'acquisto di azioni proprie), all'art. 2357-ter c.c. (regime giuridico delle azioni proprie in portafoglio) e all'art. 2445 c.c. (riduzione volontaria del capitale). Per le fusioni il riferimento è agli artt. 2501 ss. c.c.; per le scissioni agli artt. 2506 ss. c.c. La disciplina si raccorda con il Regolamento (UE) 596/2014 (MAR) che, per le società quotate, regola i programmi di buyback anche nelle ipotesi di esenzione.

Casi pratici

Caso 1: L'assemblea straordinaria di Alfa S.p.A

delibera la riduzione del capitale mediante riscatto e annullamento di 10.000 azioni di categoria B. La società acquista le azioni dai soci titolari per poi annullarle: l'operazione rientra nell'ipotesi 1 dell'art. 2357-bis e non è soggetta ai limiti dell'art. 2357 (utili distribuibili, autorizzazione assembleare separata, tetto del 20%).

Caso 2: Beta S.p.A

incorpora Gamma S.p.A., della quale deteneva già il 5% del capitale. Per effetto della fusione Beta S.p.A. acquisisce l'intero patrimonio di Gamma, comprese le azioni di Beta detenute da Gamma (ipotesi 3 dell'art. 2357-bis). Se il cumulo supera il 20% del capitale di Beta, l'eccedenza deve essere alienata entro tre anni.

Caso 3: Caso 3

Tizio, socio di Delta S.p.A., deve a quest'ultima 50.000 euro per un finanziamento infruttifero. Delta promuove un'esecuzione forzata e, all'asta, acquisisce in soddisfazione del credito 2.000 azioni proprie interamente liberate: operazione ammessa ai sensi dell'ipotesi 4. Delta dovrà poi alienare le azioni o annullarle se il cumulo con le azioni già detenute supera il 20%.

Domande frequenti

Quali sono le eccezioni al divieto generale di acquisto di azioni proprie?

L'art. 2357-bis prevede quattro ipotesi: riduzione del capitale con riscatto e annullamento, acquisto gratuito di azioni liberate, acquisto per effetto di fusione o scissione o successione universale, e acquisto in esecuzione forzata per soddisfare un credito della società.

La società che acquista azioni proprie in un caso speciale deve comunque rispettare il limite del 20% del capitale?

No, per l'acquisto in sé non è richiesto il rispetto del limite del 20%. Tuttavia, se per effetto dell'acquisto speciale il portafoglio di azioni proprie supera quella soglia, l'eccedenza deve essere alienata entro tre anni (non uno come nel caso ordinario).

Un'acquisizione gratuita di azioni non interamente liberate rientra nell'art. 2357-bis?

No. La seconda ipotesi dell'art. 2357-bis richiede espressamente che le azioni siano interamente liberate. Se le azioni donate non sono liberate, si applica la disciplina generale dell'art. 2357 con tutti i suoi limiti.

Cosa succede alle azioni proprie acquisite nell'ambito di una fusione?

Diventano parte del portafoglio di azioni proprie della società incorporante. Se il cumulo supera il 20% del capitale, l'eccedenza deve essere alienata entro tre anni. In alternativa le azioni possono essere annullate con riduzione del capitale.

L'acquisto di azioni proprie in esecuzione forzata richiede l'autorizzazione dell'assemblea?

No. Trattandosi di un'ipotesi speciale ex art. 2357-bis, non è richiesta la preventiva autorizzazione assembleare prevista dall'art. 2357. La società agisce come creditore pignorante nel normale svolgimento di un'esecuzione giudiziale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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