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Testo dell'articoloVigente
Art. 2357-ter c.c. – Disciplina delle proprie azioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell’articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.
Finchè le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma.
L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2357-ter c.c. disciplina il regime giuridico delle azioni proprie una volta che la società le ha legittimamente acquisite ai sensi degli artt. 2357 e 2357-bis c.c. La norma affronta una situazione peculiare e paradossale del diritto societario: la società è diventata azionista di se stessa. Questo fenomeno - comune nella prassi per scopi strategici come la stabilizzazione del titolo in borsa, la remunerazione del management attraverso stock option, la difesa da scalate ostili, o la gestione dei picchi di liquidità - crea potenziali distorsioni che la norma cerca di correggere attraverso tre meccanismi principali: il governo assembleare delle decisioni di disposizione, la neutralizzazione dei diritti patrimoniali e amministrativi sulle azioni proprie, e la corretta rappresentazione contabile dell'operazione.
La ratio di fondo è evitare che le azioni proprie diventino uno strumento con cui gli amministratori influenzano gli equilibri assembleari a proprio favore: se le azioni proprie potessero essere votate dagli amministratori (che ne gestiscono il portafoglio), questi potrebbero usarle per preservare la propria carica o per approvare delibere favorevoli a se stessi. La sospensione del diritto di voto e il requisito dell'autorizzazione assembleare per qualsiasi disposizione delle azioni proprie impediscono queste derive.
Analisi
Il primo profilo disciplinato dalla norma riguarda il potere di disposizione sulle azioni proprie. La legge stabilisce che gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie - venderle, distribuirle, annullarle, destinarle a piani di stock option - senza una preventiva deliberazione assembleare che autorizzi l'operazione e ne stabilisca le modalità (prezzo, tempi, beneficiari, condizioni). Questa previsione garantisce che la gestione del portafoglio di azioni proprie rimanga sotto il controllo dell'assemblea dei soci, non delegata alla discrezionalità degli amministratori. In pratica, l'assemblea che delibera il riacquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c. contestualmente autorizza le condizioni e le modalità della successiva disposizione, oppure riserva tale autorizzazione a una delibera successiva.
Il secondo profilo riguarda i diritti patrimoniali: utili e diritto di opzione. Finché le azioni proprie sono nel portafoglio della società, questa non matura diritto agli utili su quelle azioni (sarebbe paradossale che la società pagasse dividendi a se stessa) né esercita il diritto di opzione in caso di aumento di capitale. Questi diritti vengono invece attribuiti proporzionalmente alle altre azioni in circolazione: il dividendo che «spetterebbe» alle azioni proprie viene redistribuito tra gli altri azionisti, aumentando effettivamente il rendimento delle azioni in circolazione. Analogamente, il diritto di opzione non esercitato dalla società viene offerto in prelazione agli altri soci.
Il terzo profilo - forse il più rilevante sotto il profilo del governo societario - riguarda il diritto di voto. La norma stabilisce esplicitamente la sospensione del diritto di voto per le azioni proprie. Questo significa che le azioni proprie non contribuiscono alla formazione delle maggioranze assembleari: in un'assemblea ordinaria dove la società detiene il 10% di azioni proprie, quell'assemblea decide sulla base dei voti delle azioni restanti (90% del capitale). Tuttavia - e questo è un elemento tecnico rilevante - le azioni proprie continuano a essere conteggiate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e delle maggioranze deliberative. Questo ha una conseguenza pratica: se il quorum costitutivo richiede la presenza del 50% del capitale, e la società detiene il 20% di azioni proprie, le azioni proprie contribuiscono al raggiungimento di quel 50% anche se non votano.
Il quarto profilo riguarda il bilancio. L'acquisto di azioni proprie non è trattato come un investimento (attivo) ma come una riduzione del patrimonio netto (passivo). Le azioni proprie vengono iscritte nello stato patrimoniale passivo come una voce negativa, denominata «riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» (o voce simile secondo il piano dei conti adottato). Questa impostazione contabile - allineata con i principi contabili internazionali IAS/IFRS e con il principio contabile OIC 28 - riflette la sostanza economica dell'operazione: acquistare azioni proprie equivale a restituire capitale ai soci (in modo selettivo), non a effettuare un investimento in attivi aziendali.
Quando si applica
La norma si applica per tutta la durata del periodo in cui la società detiene azioni proprie, dalla data di acquisizione fino alla data di disposizione (vendita, distribuzione, annullamento). Si applica a qualunque modalità di possesso delle azioni proprie: riacquisto deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2357 c.c., acquisizione a titolo di eredità o donazione, acquisizione in esecuzione di sentenze. Cessano di applicarsi le disposizioni sulla sospensione del voto e sull'iscrizione contabile nel momento in cui le azioni proprie vengono cedute a terzi o annullate con riduzione del capitale.
Connessioni
L'art. 2357-ter si collega strettamente agli artt. 2357 c.c. (limiti quantitativi all'acquisto di azioni proprie e necessità dell'autorizzazione assembleare) e 2357-bis c.c. (casi speciali di acquisto). Si integra con l'art. 2357-quater c.c. (divieto di sottoscrizione di azioni proprie) e con gli artt. 2368-2369 c.c. (quorum assembleari), rilevanti per comprendere l'effetto del possesso di azioni proprie sui quorum. In materia contabile, il riferimento è al principio OIC 28 (patrimonio netto) e, per le società che adottano gli IAS/IFRS, allo IAS 32 (strumenti finanziari). Per le società quotate, l'art. 2368, comma 3, c.c. disciplina specificatamente il computo delle azioni proprie per i quorum assembleari nelle società con azioni negoziate su mercati regolamentati.
Casi pratici
Caso 1: Azioni proprie e quorum assembleare
Una s.p.a. ha 1.000.000 di azioni in circolazione. Il consiglio di amministrazione ha riacquistato 100.000 azioni proprie (10% del capitale). L'assemblea straordinaria richiede il quorum costitutivo del 50% del capitale. Tizio, presidente dell'assemblea, conteggia le azioni proprie: sono 100.000, quindi contribuiscono al quorum. Tuttavia le 100.000 azioni proprie non votano: solo le 900.000 azioni in mano agli altri soci possono esprimere voto. Se Caio e altri soci con 450.001 azioni su 900.000 partecipano all'assemblea, il quorum costitutivo (50% di 1.000.000 = 500.000) non è raggiunto perché le azioni proprie non votanti sono 100.000 e le presenti sono 450.001, per un totale di 550.001 - il quorum è raggiunto. Le delibere si approvano però con la sola maggioranza dei votanti (450.001).
Caso 2: Disposizione non autorizzata di azioni proprie
Il CdA della s.p.a. Alfa, senza convocare l'assemblea, delibera di cedere le 50.000 azioni proprie in portafoglio al prezzo di 5 euro ciascuna a Sempronio, un soggetto vicino agli amministratori. Il prezzo è inferiore al valore di mercato (8 euro). Mevio, socio di minoranza, impugna l'atto: la cessione è priva dell'autorizzazione assembleare prescritta dall'art. 2357-ter c.c. Il tribunale dichiara la delibera del CdA inefficace nei confronti della società, e gli amministratori rispondono dei danni derivanti dalla cessione sottocosto.
Domande frequenti
Gli amministratori possono vendere le azioni proprie senza autorizzazione assembleare?
No. La disposizione delle azioni proprie da parte degli amministratori richiede sempre una preventiva autorizzazione dell'assemblea, che deve anche fissare le relative modalità (prezzo, tempi, condizioni).
La società può votare in assemblea con le azioni proprie che detiene?
No. Il diritto di voto sulle azioni proprie è sospeso per tutta la durata del possesso. Le azioni proprie non partecipano alla votazione, ma vengono conteggiate per il calcolo del quorum costitutivo e delle maggioranze.
A chi spettano gli utili e i diritti di opzione sulle azioni proprie?
Il diritto agli utili e il diritto di opzione vengono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni in circolazione, non alla società che le detiene. Gli altri azionisti ricevono quindi una quota maggiore di utili e opzioni.
Come viene contabilizzata l'acquisizione di azioni proprie nel bilancio?
Comporta una riduzione del patrimonio netto di pari importo, registrata nel passivo del bilancio mediante l'iscrizione di una riserva negativa. Non è un investimento ma una riduzione del capitale proprio della società.
Una S.p.A. quotata ha regole diverse per il computo delle azioni proprie?
Sì. Nelle società quotate il computo delle azioni proprie per il calcolo dei quorum assembleari è disciplinato specificatamente dall'art. 2368, terzo comma, c.c., con alcune differenze rispetto alla disciplina generale.