Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2355 BIS c.c. Limiti alla circolazione delle azioni

In vigore

Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento. Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante; resta ferma l’applicazione dell’articolo 2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall’articolo 2437-ter. La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

In sintesi

  • Divieto temporaneo di trasferimento. Lo statuto può vietare la circolazione delle azioni nominative per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dall'introduzione del divieto.
  • Clausole di gradimento. Sono valide le clausole che subordinano il trasferimento all'approvazione di organi sociali (gradimento), ma solo se accompagnate dall'obbligo della società o di altri soci di acquistare le azioni, oppure dal diritto di recesso dell'alienante.
  • Tutela dell'alienante. Il meccanismo è bilanciato: chi vuole cedere ma non ottiene il gradimento può uscire dalla società ricevendo il valore delle proprie azioni determinato ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.
  • Trasferimenti mortis causa. I limiti alla circolazione si applicano anche ai trasferimenti per successione mortis causa, alle stesse condizioni dei trasferimenti tra vivi, salvo diversa previsione statutaria.
  • Opponibilità ai terzi. Le limitazioni alla circolazione devono risultare dal titolo azionario per essere opponibili ai terzi acquirenti in buona fede.
Indice dei contenuti

Ratio

L'articolo 2355-bis c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario operata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, disciplina i meccanismi di controllo della circolazione delle azioni nelle società per azioni chiuse o semi-chiuse. La norma affronta una tensione fondamentale del diritto societario: da un lato, il principio della libera trasferibilità delle azioni, che è uno degli elementi che distingue la s.p.a. dalla s.r.l. e che favorisce la liquidità degli investimenti azionari; dall'altro, la legittima esigenza dei soci fondatori o di controllo di selezionare i propri «partner» azionari, evitando ingressi indesiderati che potrebbero alterare gli equilibri di governo della società o trasferire knowhow riservato a terzi concorrenti.

La ratio del limite quinquennale per i divieti assoluti di circolazione è analoga a quella dei patti parasociali (art. 2341-bis c.c.): nessuna limitazione alla circolazione delle azioni può essere perpetua, perché ciò trasformerebbe la s.p.a. in una struttura sostanzialmente chiusa incompatibile con la sua natura. Al termine del quinquennio, la circolazione torna libera. Le clausole di gradimento - che attribuiscono a un organo sociale o a specifici soci il potere di approvare o bloccare i trasferimenti - sono invece potenzialmente idonee a diventare perpetue, ma la norma le condiziona a un contrappeso obbligatorio in favore dell'alienante: se il gradimento è rifiutato, l'alienante deve avere una via d'uscita dalla società a un prezzo equo.

Analisi

La norma distingue due fattispecie distinte: il divieto assoluto di circolazione e le clausole di gradimento. Il divieto assoluto può essere inserito nello statuto per un periodo massimo di cinque anni dalla costituzione della società o dalla data in cui il divieto viene introdotto con modifica statutaria. Trascorso il quinquennio, il divieto perde automaticamente efficacia senza necessità di modifica statutaria. Questo permette alle società start-up o in fase di consolidamento di stabilizzare l'azionariato nella fase più critica della vita societaria.

Le clausole di gradimento sono più flessibili quanto alla durata - possono essere perpetue - ma impongono un obbligo alternativo: o la società o i soci devono acquistare le azioni al prezzo determinato secondo i criteri dell'art. 2437-ter c.c. (valore reale della partecipazione, determinato da un esperto in caso di disaccordo), oppure il socio alienante ha diritto di recedere dalla società ai sensi dell'art. 2437 c.c. Questa disposizione garantisce che la clausola di gradimento non si trasformi in uno strumento di «prigionia» azionaria: il socio che non riesce a vendere le proprie azioni a terzi ha sempre la possibilità di liquidare la propria partecipazione, senza dover rimanere in una compagine sociale in cui non vuole più stare.

La norma si applica anche ai trasferimenti mortis causa (per successione ereditaria). Gli eredi del socio defunto subiscono le stesse limitazioni previste per i trasferimenti tra vivi: se lo statuto richiede il gradimento, gli eredi devono ottenerlo per diventare soci a pieno titolo. In caso di rifiuto del gradimento, si applicano le tutele dell'art. 2355-bis in favore degli eredi (obbligo di acquisto o liquidazione). La norma prevede però che i limiti al trasferimento mortis causa devono essere previsti nelle stesse condizioni applicate ai trasferimenti inter vivos: non si possono creare regimi più restrittivi per le successioni ereditarie rispetto alle cessioni volontarie.

Sul piano formale, le limitazioni alla circolazione devono risultare dal titolo azionario - cioè dal certificato azionario fisico o, per le azioni dematerializzate, dalla documentazione equivalente - per essere opponibili ai terzi acquirenti che non fossero a conoscenza dei vincoli. Questo principio di pubblicità cartolare tutela la certezza dei traffici giuridici: chi acquista azioni senza rilievo di limitazioni sul titolo è protetto dall'eventuale opponibilità di vincoli non trascritti.

Quando si applica

La norma si applica alle s.p.a. (e per rinvio alle s.a.p.a.) quando lo statuto prevede clausole che limitano la circolazione delle azioni nominative. Si applica sia ai divieti assoluti sia alle clausole condizionate (gradimento, prelazione, co-sale). Non si applica alle azioni al portatore (oggi vietate per le s.p.a. italiane). Non si applica alle s.r.l., che hanno una disciplina autonoma sulla circolazione delle quote (art. 2469 c.c.), né alle s.p.a. quotate, dove la libera circolazione è un principio fondamentale del mercato e i soli limiti ammissibili sono quelli previsti dalla normativa finanziaria speciale. Va segnalato che la prelazione tra soci - clausola con cui i soci hanno il diritto di acquistare in via preferenziale le azioni che uno di essi intende cedere a terzi - non è propriamente una clausola di gradimento (non attribuisce un potere di veto discrezionale) ma rientra comunque nell'ambito di applicazione della norma se introduce un meccanismo che subordina il trasferimento a una condizione previa.

Connessioni

L'art. 2355-bis si collega strettamente all'art. 2437 c.c. (recesso del socio) e all'art. 2437-ter c.c. (determinazione del corrispettivo di liquidazione delle azioni in caso di recesso), che definiscono il meccanismo di uscita dell'alienante che non ottiene il gradimento. Si integra con gli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c. (patti parasociali e loro pubblicità), che sono spesso lo strumento negoziale alternativo o complementare alle clausole statutarie di limitazione della circolazione. In materia di acquisto di azioni proprie, il riferimento è all'art. 2357 c.c. e seguenti, che disciplinano il riacquisto di azioni proprie da parte della società come strumento per onorare l'obbligo di acquisto derivante dal rifiuto del gradimento.

Casi pratici

Caso 1: Divieto quinquennale di cessione

Tizio, Caio e Sempronio fondano una s.p.a. e inseriscono nello statuto un divieto di trasferimento delle azioni per cinque anni dalla costituzione. Nel terzo anno dalla fondazione, Tizio riceve un'offerta allettante da un terzo investitore. Non può cedere: il divieto è valido e opponibile. Deve attendere la scadenza del quinquennio dalla costituzione per cedere liberamente le proprie azioni.

Caso 2: Clausola di gradimento e diritto di recesso

Lo statuto di una s.p.a. prevede che qualsiasi trasferimento di azioni sia soggetto al gradimento del consiglio di amministrazione. Mevio vuole cedere la propria quota del 25% a un fondo di investimento estero. Il CdA rifiuta il gradimento per motivi strategici. Lo statuto prevede correttamente - in conformità all'art. 2355-bis - che in caso di rifiuto del gradimento il cedente ha diritto di recedere dalla società. Mevio esercita il recesso: il valore delle sue azioni viene determinato da un esperto ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. e la società (o gli altri soci) sono obbligati a liquidarlo entro i termini previsti dalla legge.

Domande frequenti

Lo statuto di una S.p.A. può vietare del tutto la cessione delle azioni?

Sì, ma solo per un periodo massimo di cinque anni dalla costituzione della società o dall'introduzione del divieto con modifica statutaria. Un divieto a tempo indeterminato non è consentito.

Cosa sono le clausole di gradimento e quando sono valide?

Sono clausole statutarie che subordinano il trasferimento delle azioni all'approvazione di organi sociali o di altri soci. Sono valide solo se prevedono un obbligo di acquisto da parte della società o dei soci, oppure il diritto di recesso dell'alienante che non ottiene il gradimento.

Come viene determinato il prezzo di acquisto in caso di rifiuto del gradimento?

Secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 2437-ter c.c., che disciplina la liquidazione delle azioni in caso di recesso: in genere in base al valore reale del patrimonio sociale, determinato da un esperto in caso di disaccordo tra le parti.

Le limitazioni alla circolazione delle azioni si applicano anche in caso di morte del socio?

Sì, ma alle stesse condizioni previste per i trasferimenti tra vivi. Gli eredi subiscono le stesse limitazioni del de cuius, con le medesime tutele (obbligo di acquisto o recesso) in caso di mancato gradimento.

Le limitazioni alla circolazione devono essere indicate sul titolo azionario?

Sì. Per essere opponibili ai terzi acquirenti, le limitazioni devono risultare dal titolo azionario o essere altrimenti portate a conoscenza dell'acquirente. Il terzo acquirente in buona fede che non era a conoscenza del vincolo non subisce l'opponibilità della limitazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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