Art. 2355 c.c. Azioni nominative e al portatore
In vigore
Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo. Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l’obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci. Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell’articolo 2022. Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell’articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.
In sintesi
Ratio
L'articolo 2355 c.c. disciplina le modalità di circolazione delle azioni, risolvendo il problema centrale del diritto azionario: come si trasferisce la qualità di socio? La risposta dipende dalla natura del titolo. Per le azioni al portatore la logica è quella dei titoli di credito: la consegna fisica trasferisce la legittimazione. Per le azioni nominative la legge richiede un atto formale, la girata autenticata, che garantisce la tracciabilità del passaggio e consente alla società di aggiornare il proprio registro. La regola sull'iscrizione nel libro dei soci come momento di efficacia verso la società (primo comma) risolve i casi in cui le azioni non siano state incorporate in un titolo: il trasferimento è valido inter partes dal contratto, ma produce effetti verso la società solo con l'iscrizione.
Analisi
Il primo comma stabilisce la regola generale per le azioni prive di titolo: opponibilità alla società dall'iscrizione nel libro dei soci. Il secondo comma, azioni al portatore, ricalca il modello dei titoli al portatore del codice: la consegna produce l'effetto traslativo. Il terzo comma, azioni nominative, prevede la girata autenticata da notaio o soggetto equiparato ex legge speciale (ad esempio gli intermediari abilitati per gli strumenti dematerializzati). Il quarto comma introduce una protezione a favore del giratario in buona fede che esibisca una serie continua di girate: egli ha diritto all'annotazione nel registro e può esercitare i diritti sociali senza che la società possa obiettare eccezioni personali nei confronti dei precedenti giranti, salvo dolo. Il quinto comma estende il trasferimento secondo l'art. 2022 c.c. (trasferimento di titoli di credito nominativi mediante annotazione) ai casi non coperti dalla girata. Il sesto e settimo comma regolano il trasferimento dematerializzato, ormai prevalente per le società quotate: la scritturazione sui conti titoli equivale alla girata, senza necessità di supporto cartaceo.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che avviene un trasferimento di azioni, sia a titolo oneroso (vendita, permuta) sia a titolo gratuito (donazione, successione). In caso di successione mortis causa, il trasferimento al coerede o legatario si perfeziona attraverso la notifica alla società e la successiva iscrizione nel libro dei soci. Per le società quotate con azioni dematerializzate, la procedura di trasferimento si svolge interamente attraverso gli intermediari depositari e non richiede né titolo cartaceo né girata: basta l'ordine di trasferimento eseguito dall'intermediario mediante scritturazione dei conti.
Connessioni
L'articolo si collega all'art. 2354 c.c. (contenuto del titolo), all'art. 2356 c.c. (responsabilità del cedente di azioni non liberate) e all'art. 2022 c.c. (trasferimento di titoli nominativi). Per la disciplina dei titoli dematerializzati il riferimento è al d.lgs. 58/1998 (TUF), art. 83-bis e ss., e al regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob. L'art. 2469 c.c. regolamenta il trasferimento delle quote di S.r.l., utile termine di paragone per apprezzare la maggiore fluidità della circolazione azionaria rispetto alle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata.
Domande frequenti
Come si trasferiscono le azioni nominative?
Mediante girata autenticata da notaio o altro soggetto previsto dalla legge speciale, seguita dall'annotazione nel libro dei soci. Solo dopo l'annotazione il trasferimento è opponibile alla società.
Le azioni al portatore esistono ancora in Italia?
La loro circolazione è stata progressivamente limitata dalla normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007). Sono ammesse solo se interamente liberate, e nei fatti le azioni di società quotate italiane sono oggi tutte dematerializzate e tecnicamente nominative.
Cosa succede se le azioni non sono state incorporate in un titolo?
Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci (art. 2355, primo comma). Tra le parti l'accordo è comunque valido, ma per opporlo alla società occorre l'iscrizione.
Chi ha diritto a esercitare i diritti sociali dopo un trasferimento?
Il giratario che può dimostrare una serie continua di girate è legittimato ad esercitare i diritti sociali (voto, dividendo) anche prima dell'annotazione formale nel libro dei soci, ferma restando l'obbligo della società di procedere all'aggiornamento del registro.
Come funziona il trasferimento delle azioni dematerializzate?
Per le azioni negoziabili su sedi di negoziazione il trasferimento avviene mediante scritturazione sui conti titoli tenuti dagli intermediari. La scritturazione equivale alla girata e produce gli stessi effetti, senza necessità di un titolo cartaceo.