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Art. 2353 c.c. Azioni di godimento
In vigore
Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
Le azioni di godimento sorgono come conseguenza di operazioni di riduzione reale del capitale sociale mediante rimborso delle azioni ai soci: la società restituisce ai soci il valore nominale delle loro azioni, ma questi non escono completamente dalla compagine sociale, continuando a partecipare alle sorti dell'impresa tramite i nuovi titoli. La ratio è quella di preservare un legame tra i vecchi azionisti e la società anche dopo il recupero del capitale investito, riconoscendo loro una partecipazione residuale agli utili futuri e al patrimonio di liquidazione. La limitazione del diritto di voto e la postergazione nella distribuzione degli utili e nella liquidazione riflettono la posizione inferiore di questi soci rispetto a chi ha ancora capitale a rischio: avendo già recuperato il proprio investimento, i possessori di azioni di godimento non hanno lo stesso interesse economico alla buona gestione dell'impresa degli azionisti ordinari.
Analisi
Le azioni di godimento si distinguono dalle azioni ordinarie per tre caratteri fondamentali. Primo: l'assenza del diritto di voto, che è la regola salvo diversa disposizione statutaria (deroga ammissibile in quanto il limite del 50% delle azioni prive di voto ex art. 2351 c.c. si riferisce a categorie create ab initio, mentre le azioni di godimento sono un esito della riduzione del capitale). Secondo: la partecipazione postergata agli utili, ricevono dividendi solo sulla quota di utili che residua dopo aver corrisposto alle azioni ordinarie (non rimborsate) un dividendo minimo pari all'interesse legale (attualmente determinato con decreto ministeriale annuale). Questo meccanismo garantisce una remunerazione minima agli azionisti ordinari, che hanno ancora capitale in rischio, prima di remunerare chi ha già recuperato il proprio investimento. Terzo: la partecipazione postergata alla liquidazione, in caso di scioglimento della società, le azioni di godimento concorrono alla ripartizione del patrimonio residuo solo dopo che le altre azioni siano state rimborsate al loro valore nominale. Anche qui, chi ha già ricevuto il rimborso del capitale aspetta l'ultimo.
Quando si applica
Le azioni di godimento emergono tipicamente nelle operazioni di riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci (art. 2445 c.c.) o nelle procedure di acquisto e annullamento di azioni proprie con restituzione del valore ai cedenti. Sono rare nella pratica delle S.p.A. chiuse, ma hanno trovato applicazione in alcuni casi di ristrutturazione finanziaria e di liquidazione parziale di partecipazioni in attesa della chiusura di determinate operazioni. La norma si applica anche alle società quotate, sebbene in quel contesto siano più diffuse le azioni di risparmio (artt. 145-147 TUF) come strumento di partecipazione senza controllo.
Connessioni
L'art. 2353 c.c. si coordina con l'art. 2445 c.c. (riduzione del capitale con rimborso ai soci), l'art. 2348 c.c. (categorie di azioni), l'art. 2350 c.c. (diritto agli utili e alla quota di liquidazione), l'art. 2351 c.c. (limitazione del diritto di voto) e l'art. 2484 c.c. e ss. (liquidazione della società). Il riferimento all'«interesse legale» rimanda all'art. 1284 c.c. e al D.M. del Ministero dell'Economia che ne determina annualmente il saggio. Sul piano storico, le azioni di godimento erano più frequenti prima della riforma del 2003, che ha introdotto strumenti più flessibili per la strutturazione del capitale.
Domande frequenti
Cosa sono le azioni di godimento?
Sono azioni attribuite ai soci le cui azioni originarie sono state rimborsate in seguito a una riduzione del capitale sociale. Consentono al socio di continuare a partecipare alla vita societaria pur avendo già recuperato il capitale investito, ma con diritti ridotti rispetto alle azioni ordinarie.
Le azioni di godimento danno diritto di voto?
Di regola no, salvo diversa disposizione dello statuto. Lo statuto può prevedere il diritto di voto per le azioni di godimento, ma in tal caso la limitazione dei diritti è solo patrimoniale (postergazione nei dividendi e nella liquidazione).
Come partecipano agli utili i possessori di azioni di godimento?
Partecipano agli utili in via residuale: prima le azioni ordinarie ricevono un dividendo minimo pari all'interesse legale, e solo sull'eccedenza le azioni di godimento concorrono alla distribuzione. Se l'utile non supera l'importo destinato alle azioni ordinarie, i possessori di azioni di godimento non ricevono dividendi.
In caso di liquidazione, le azioni di godimento vengono rimborsate?
Sì, ma solo in via subordinata. Prima vengono rimborsate al valore nominale tutte le azioni ordinarie; solo se residua patrimonio, i possessori di azioni di godimento partecipano alla ripartizione finale. Non vi è garanzia di rimborso, poiché dipende dalla capienza del patrimonio residuo.
Qual è la differenza tra azioni di godimento e azioni di risparmio?
Le azioni di risparmio (disciplinate dal TUF per le società quotate) sono categorie speciali create ab initio con diritti patrimoniali privilegiati e assenza del voto; le azioni di godimento derivano invece dal rimborso di azioni preesistenti e hanno diritti patrimoniali postergati rispetto alle azioni ordinarie, non privilegiati.