Testo dell'articoloVigente
Art. 2350 c.c. – Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all’articolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2350 c.c. codifica il contenuto patrimoniale fondamentale della partecipazione azionaria, identificando nella partecipazione agli utili e alla quota di liquidazione i diritti economici essenziali dell'azionista. Il principio di proporzionalità riflette la logica del capitale di rischio: chi ha investito di più partecipa in misura corrispondente ai proventi. La possibilità di derogare a tale proporzionalità tramite categorie speciali (art. 2348 c.c.) consente di modellare la struttura finanziaria della società in funzione delle esigenze di raccolta e delle preferenze degli investitori. L'introduzione delle azioni correlate (secondo e terzo comma) risponde a una domanda di mercato proveniente da grandi gruppi diversificati, che desiderano valorizzare separatamente le performance di divisioni aziendali senza procedere a scissioni o quotazioni separate.
Analisi
Il primo comma enuncia la regola base: proporzionalità della partecipazione agli utili netti (non al fatturato, non al margine lordo, ma all'utile di esercizio dopo imposte) e al patrimonio netto residuo di liquidazione (dopo il soddisfacimento di tutti i creditori). Le categorie speciali possono derogare in entrambe le direzioni: privilegio (partecipazione prioritaria o maggiorata) o postergazione (partecipazione ridotta o successiva). Il secondo comma introduce le azioni correlate a settori, dette anche tracking shares: il loro rendimento è agganciato ai risultati economici di un determinato settore dell'attività sociale, individuato dallo statuto. Non si tratta di un patrimonio separato ai sensi dell'art. 2447-bis c.c. (destinazione a specifico affare), ma di un meccanismo di computo del dividendo riferito a una porzione dell'attività. Lo statuto deve necessariamente disciplinare: i criteri di allocazione dei costi e dei ricavi al settore, le modalità di rendicontazione (tipicamente un bilancio di settore allegato al bilancio consolidato), i diritti attribuiti e le eventuali condizioni di conversione in altra categoria. Il quarto comma introduce una norma di chiusura: i dividendi sulle azioni correlate non possono eccedere gli utili complessivi della società, anche se il settore di riferimento ha prodotto un risultato positivo. Questo presidio evita distribuzioni a debito a favore dei soli titolari delle azioni correlate.
Quando si applica
Il primo comma si applica in ogni distribuzione di utili e in ogni procedura di liquidazione della S.p.A. Il secondo e terzo comma trovano applicazione quando la società emette azioni correlate a un settore specifico: tipicamente in grandi gruppi industriali con divisioni distinte (es. divisione energia e divisione telecomunicazioni) o in holding che vogliono valorizzare separatamente i diversi rami d'azienda. La conversione in azioni di altra categoria può avvenire volontariamente (su richiesta del titolare) o automaticamente al verificarsi delle condizioni statutarie (es. superamento di una soglia di utili di settore).
Connessioni
L'art. 2350 c.c. si coordina con l'art. 2348 c.c. (categorie di azioni), l'art. 2447-bis c.c. (patrimoni destinati a specifico affare, fattispecie distinta ma contigua), l'art. 2433 c.c. (distribuzione degli utili e delibera assembleare), l'art. 2484 c.c. e ss. (liquidazione e distribuzione del patrimonio residuo) e l'art. 2437 c.c. (diritto di recesso in caso di modifica dei diritti di categoria). Sul piano informativo, la rendicontazione di settore richiamata dal terzo comma si raccorda con i principi contabili IAS/IFRS 8 (informativa di settore) per le società quotate.
Casi pratici
Caso 1: La S.p.A
Gamma è un grande gruppo industriale con due divisioni: energia rinnovabile e distribuzione alimentare. Per valorizzare separatamente le due aree, emette azioni di categoria A (correlate al settore energia) e azioni di categoria B (correlate al settore alimentare). Tizio, investitore specializzato in energie rinnovabili, acquista azioni di categoria A e riceve dividendi calcolati sui risultati del solo settore energia. L'anno successivo, però, il settore energia segna utili ma il bilancio consolidato chiude in perdita: per effetto del quarto comma dell'art. 2350 c.c., nessun dividendo può essere distribuito alle azioni di categoria A, poiché gli utili complessivi della società sono negativi.
Caso 2: In una S.p.A
con azioni ordinarie e azioni privilegiate, lo statuto prevede che le azioni privilegiate abbiano diritto a un dividendo prioritario del 4% sul valore nominale prima di qualsiasi distribuzione agli ordinari, e siano postergate nella liquidazione (rimborsate dopo le ordinarie). Caio, titolare di azioni ordinarie, e Mevio, titolare di azioni privilegiate, percepiscono dividendi diversi dallo stesso utile di esercizio, in applicazione della deroga alla proporzionalità consentita dall'art. 2350, primo comma, c.c. In caso di scioglimento, Caio riceve la quota di liquidazione prima di Mevio, nonostante questi avesse percepito dividendi maggiori durante la vita della società.
Domande frequenti
Come si calcola la quota di utili spettante a ogni azione?
In assenza di categorie speciali, la quota è proporzionale al valore nominale dell'azione rispetto al capitale sociale totale. Se esistono categorie privilegiate, queste hanno diritto a una quota preferenziale secondo le regole statutarie, e solo il residuo è distribuito alle azioni ordinarie.
Cosa sono le azioni correlate a un settore?
Sono azioni il cui dividendo è calcolato sui risultati economici di una specifica area di attività della società (es. una divisione o un ramo d'azienda), anziché sui risultati complessivi. Lo statuto deve definire i criteri di allocazione dei costi e ricavi e le modalità di rendicontazione.
I titolari di azioni correlate possono ricevere dividendi anche se la società complessivamente è in perdita?
No. Il quarto comma dell'art. 2350 c.c. vieta la distribuzione di dividendi sulle azioni correlate se l'utile complessivo del bilancio societario non è sufficiente a coprirli, anche se il settore di riferimento ha prodotto un risultato positivo.
La quota di liquidazione si calcola sul valore nominale o sul patrimonio reale?
Sul patrimonio netto residuo reale, cioè su quanto rimane dopo il soddisfacimento di tutti i creditori sociali. Il valore nominale è rilevante solo se lo statuto prevede un rimborso prioritario al valore nominale per certe categorie (es. azioni di godimento ex art. 2353 c.c.).
Le azioni correlate sono uguali ai patrimoni destinati ex art. 2447-bis c.c.?
No. I patrimoni destinati costituiscono una massa patrimoniale separata, con responsabilità limitata ai soli creditori del settore. Le azioni correlate sono invece uno strumento finanziario che aggancia il rendimento a un settore senza creare una separazione patrimoniale: i creditori del settore rimangono creditori dell'intera società.