Testo dell'articoloVigente
Art. 2349 c.c. – Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se lo statuto lo prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l’emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
L’assemblea straordinaria può altresì deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2349 c.c. persegue una finalità di partecipazione dei lavoratori alla ricchezza prodotta dall'impresa, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 46 Cost., che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. La norma consente di trasformare una quota degli utili in partecipazione azionaria o in strumenti finanziari, incentivando la fidelizzazione del personale e allineando gli interessi dei dipendenti a quelli degli azionisti. Il meccanismo dell'aumento di capitale a servizio dell'operazione tutela l'integrità del capitale sociale, evitando che la distribuzione di utili sotto forma di azioni comprima la consistenza patrimoniale della società. La previsione di regole speciali su trasferibilità e forme risponde all'esigenza di mantenere il vincolo partecipativo dei lavoratori, evitando che le azioni vengano cedute immediatamente a terzi estranei all'impresa.
Analisi
Il primo comma disciplina le azioni speciali ai dipendenti: la competenza è dell'assemblea straordinaria (non dell'organo amministrativo), la legittimazione è condizionata a una clausola statutaria abilitante, e la contropartita è costituita esclusivamente da utili, non da nuovi conferimenti. L'aumento di capitale obbligatorio (secondo comma) è a titolo gratuito per i dipendenti: essi ricevono le azioni senza versare il prezzo di emissione, poiché il corrispettivo è costituito dagli utili trasformati in riserva capitalizzata. Le «norme particolari» possono includere: inalienabilità temporanea, prelazione a favore della società o degli altri soci, criteri di assegnazione individuale (anzianità, merito), e diritti di voto ridotti o esclusi. Il secondo comma introduce gli strumenti finanziari partecipativi per i dipendenti: diversi dalle azioni, possono attribuire diritti patrimoniali (es. partecipazione agli utili) o amministrativi (es. nomina di un componente del CdA o del collegio sindacale), con l'esplicita esclusione del voto nell'assemblea generale degli azionisti. La decadenza o il riscatto possono essere collegati alla cessazione del rapporto di lavoro.
Quando si applica
La norma si applica alle S.p.A. che abbiano inserito nello statuto la clausola abilitante. Trova applicazione tipica nei piani di employee stock ownership (ESOP) e nei piani di incentivazione del management (management incentive plan), nei quali la remunerazione variabile è parzialmente corrisposta in partecipazioni azionarie. È rilevante anche nelle operazioni di ristrutturazione in cui i dipendenti accettano una riduzione retributiva in cambio di una partecipazione agli utili futuri. Il riferimento alle «società controllate» consente di estendere il beneficio ai dipendenti di tutto il gruppo, non solo della capogruppo che emette le azioni.
Connessioni
L'art. 2349 c.c. si coordina con l'art. 46 Cost. (partecipazione dei lavoratori alla gestione), l'art. 2346 c.c. (strumenti finanziari partecipativi), l'art. 2348 c.c. (categorie speciali di azioni), l'art. 2351 c.c. (diritto di voto degli strumenti finanziari) e l'art. 2441 c.c. (esclusione del diritto di opzione per piani destinati ai dipendenti). Sul piano fiscale, l'assegnazione di azioni ai dipendenti è disciplinata dall'art. 51, comma 2-bis, TUIR (esenzione entro soglie stabilite). Il collegamento con l'art. 2376 c.c. è rilevante se la creazione della categoria speciale incide sui diritti delle categorie preesistenti.
Casi pratici
Caso 1: La S.p.A
Alfa, dopo un esercizio con utili significativi, delibera in assemblea straordinaria di assegnare ai propri dipendenti azioni speciali di categoria B per un valore pari a 500.000 euro di utili accantonati. Il capitale sociale è contestualmente aumentato di pari importo. Tizio, direttore operativo con dieci anni di anzianità, riceve azioni con un vincolo di inalienabilità triennale. Alla scadenza del vincolo, se ha ancora il rapporto di lavoro in essere, potrà liberamente cedere i titoli o mantenerli in portafoglio.
Caso 2: Caio e Sempronio sono soci fondatori di una S.p.A
tecnologica e vogliono incentivare il team di sviluppo senza diluire il controllo. Lo statuto prevede l'emissione di strumenti finanziari partecipativi (non azioni) a favore dei dipendenti, con diritto a una quota degli utili annui e con la possibilità di nominare un membro indipendente del CdA. Il diritto di voto nell'assemblea generale resta escluso, così Caio e Sempronio mantengono il pieno controllo delle decisioni strategiche. I dipendenti beneficiano comunque di una partecipazione economica agli utili e di una rappresentanza nell'organo di gestione.
Domande frequenti
Tutte le S.p.A. possono emettere azioni ai dipendenti?
No. È necessario che lo statuto contenga una clausola che abiliti espressamente questa operazione. In assenza della clausola, occorre prima modificare lo statuto con delibera di assemblea straordinaria.
Il dipendente paga qualcosa per ricevere le azioni?
No. Le azioni sono assegnate gratuitamente, a fronte degli utili che vengono capitalizzati tramite aumento del capitale sociale. Il dipendente non effettua alcun versamento: la contropartita è il suo apporto lavorativo all'impresa.
Le azioni assegnate ai dipendenti sono liberamente cedibili?
Dipende dallo statuto. L'art. 2349 c.c. consente di prevedere norme particolari sul trasferimento, inclusi vincoli di inalienabilità temporanea, prelazione o riscatto in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Qual è la differenza tra le azioni e gli strumenti finanziari del secondo comma?
Le azioni attribuiscono la qualità di socio con tutti i relativi diritti (incluso il voto in assemblea). Gli strumenti finanziari del secondo comma non conferiscono la qualità di socio e non danno diritto di voto nell'assemblea generale, pur potendo attribuire diritti patrimoniali e limitati diritti amministrativi.
I dipendenti di una società controllata possono ricevere azioni della controllante?
Sì. L'art. 2349 c.c. estende espressamente la possibilità di assegnazione ai dipendenti delle società controllate, consentendo così piani di incentivazione a livello di gruppo.