- Ogni azione attribuisce di regola il diritto di voto nell'assemblea dei soci.
- Lo statuto può creare azioni prive di voto, con voto limitato a certi argomenti o con voto subordinato a condizioni non meramente potestative; il loro valore non può superare la metà del capitale.
- Lo statuto può limitare il diritto di voto di uno stesso soggetto a una soglia massima o prevedere scaglionamenti in relazione alla quantità posseduta.
- Sono ammesse azioni a voto plurimo fino a un massimo di dieci voti per azione, anche per specifici argomenti o condizioni.
- Gli strumenti finanziari partecipativi possono avere diritto di voto su argomenti specifici, inclusa la nomina di un amministratore o sindaco indipendente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2351 c.c. Diritto di voto
In vigore
Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di dieci (1) voti. (2) Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano.
In sintesi
Ratio
Il diritto di voto è il diritto amministrativo per eccellenza dell'azionista: consente di partecipare alle decisioni collettive che determinano le sorti dell'impresa. L'art. 2351 c.c. declina questo diritto in modo articolato, riconoscendo che nelle moderne strutture societarie il legame tra proprietà e controllo non è necessariamente proporzionale. La possibilità di creare azioni senza voto o con voto limitato consente alla società di raccogliere capitale senza diluire il controllo degli azionisti fondatori; quella delle azioni a voto plurimo (introdotta dalla riforma del 2014 e ampliata fino a dieci voti per azione con il D.L. 91/2014 e successive modifiche) permette di mantenere il controllo anche in caso di apertura del capitale a nuovi investitori. Il limite del 50% del capitale per le azioni prive o con voto limitato bilancia la tutela degli investitori non controllanti con la flessibilità della struttura di governance.
Analisi
Il primo comma enuncia la regola: ogni azione, un voto. Il secondo comma introduce le deroghe per difetto: azioni senza voto, azioni con voto limitato a particolari argomenti (es. solo modifiche statutarie o operazioni straordinarie) e azioni con voto condizionato a eventi non meramente potestativi (la condizione non può dipendere dalla mera volontà della società, ma da eventi oggettivi verificabili). Il limite del 50% del capitale è calcolato sul capitale totale, non sulle singole categorie: se le azioni prive di voto eccedono tale soglia, le eccedenti acquistano automaticamente il diritto di voto. Il terzo comma disciplina il voto scalare o cappato: lo statuto può stabilire che oltre una certa soglia di possesso (es. il 5%) il diritto di voto non si incrementi proporzionalmente. Il quarto comma introduce le azioni a voto plurimo: ogni azione può avere fino a dieci voti, anche limitatamente a certi argomenti o subordinatamente a condizioni. La fedeltà azionaria (loyalty shares), prevista dall'art. 127-quinquies TUF per le quotate, è una specie di voto plurimo condizionato alla durata del possesso continuo. Il quinto comma disciplina il voto degli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, sesto comma), che possono votare su argomenti specifici e nominare un componente indipendente degli organi sociali.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che si struttura la governance di una S.p.A. con esigenze di differenziazione del potere di voto: startup che vogliono emettere azioni a investitori senza cedere il controllo, famiglie imprenditoriali che aprono il capitale mantenendo il governo dell'impresa, operazioni di M&A in cui l'acquirente vuole limitare i diritti di voto degli azionisti di minoranza. La previsione del voto plurimo è particolarmente rilevante in sede di IPO (offerta pubblica iniziale) per le società quotate che adottano la struttura dual class.
Connessioni
L'art. 2351 c.c. si coordina con l'art. 2346 c.c. (strumenti finanziari partecipativi), l'art. 2348 c.c. (categorie di azioni), l'art. 2349 c.c. (strumenti finanziari ai dipendenti con voto limitato), l'art. 2376 c.c. (assemblee speciali di categoria) e l'art. 2437 c.c. (recesso). Per le quotate, i riferimenti sono gli artt. 127-quinquies TUF (voto maggiorato da fedeltà) e 127-sexies TUF (voto plurimo nelle IPO). La giurisprudenza ha chiarito che il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.) non è violato dalle azioni senza voto, purché i diritti patrimoniali siano intatti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio fondano una S.p.A
innovativa e detengono ciascuno il 50% del capitale in azioni ordinarie con un voto ciascuna. Dopo tre anni, aprono il capitale a Sempronio, fondo di venture capital, che investe sottoscrivendo azioni di categoria B senza diritto di voto ma con dividendo prioritario. Sempronio accetta perché vuole la remunerazione privilegiata senza impegnarsi nella gestione. Il valore delle azioni B non supera il 50% del capitale sociale totale, rispettando il limite dell'art. 2351, secondo comma, c.c. Tizio e Caio mantengono il pieno controllo assembleare.
Caso 2: La famiglia Filano detiene una S.p.A
manifatturiera e vuole quotarsi in Borsa senza perdere il controllo. Lo statuto viene modificato per prevedere azioni di categoria A (della famiglia Filano) con tre voti ciascuna e azioni ordinarie di categoria B (per il pubblico) con un voto. All'esito dell'IPO, la famiglia Filano detiene il 30% del capitale ma il 56% dei diritti di voto grazie al voto plurimo, mantenendo il controllo dell'assemblea ordinaria in conformità all'art. 2351, quarto comma, c.c. e alle regole TUF applicabili alle quotate.
Domande frequenti
Quanti voti può avere un'azione a voto plurimo?
Al massimo dieci voti per azione, come stabilito dall'art. 2351, quarto comma, c.c. Lo statuto può prevedere un numero inferiore, o condizionare il voto plurimo a certi argomenti o al verificarsi di determinate condizioni.
Le azioni senza voto hanno comunque diritti economici?
Sì. La privazione del diritto di voto non implica la perdita dei diritti patrimoniali: le azioni senza voto mantengono il diritto ai dividendi (spesso con privilegio) e alla quota di liquidazione. È invece vietato privare l'azionista sia del voto sia dei diritti economici (patto leonino).
Esiste un limite alla quantità di azioni senza voto che una S.p.A. può emettere?
Sì. Il valore complessivo delle azioni prive di voto, con voto limitato o con voto condizionato non può superare la metà del capitale sociale. Il limite si calcola sul valore nominale delle azioni, non sul loro prezzo di mercato.
Lo statuto può togliere il voto a un singolo azionista pur lasciandolo agli altri della stessa categoria?
No. L'uguaglianza infra-categoriale (art. 2348, terzo comma, c.c.) vieta trattamenti differenziati all'interno della stessa categoria. La limitazione del voto deve essere strutturale (vale per tutti i possessori della categoria) o riguardare la quantità posseduta (voto scalare ex art. 2351, terzo comma, c.c.).
Gli strumenti finanziari partecipativi possono nominare amministratori?
Sì, ma solo un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, oppure un sindaco, secondo le modalità fissate dallo statuto. Non possono nominare la maggioranza degli organi sociali.