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Testo dell'articoloVigente
Art. 2359 QUATER c.c. Casi speciali di acquisto o di possesso di
In vigore
azioni o quote della società controllante Le limitazioni dell’articolo 2359-bis non si applicano quando l’acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 2357-bis. Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell’articolo 2359bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro tre anni dall’acquisto. Si applica il secondo comma dell’articolo 2359-ter. Se il limite indicato dal terzo comma dell’articolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all’annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2359-quater c.c. si inserisce nel sistema di norme che regolano l'acquisizione reciproca di partecipazioni all'interno dei gruppi di società. Il principio generale è il divieto, per la società controllata, di acquistare azioni o quote della società controllante (art. 2359-bis c.c.), a tutela dell'integrità patrimoniale di entrambe le entità e per evitare il cosiddetto «annacquamento del capitale» o le strutture circolari di controllo che distorcono gli assetti proprietari reali del gruppo. Tuttavia, come accade per molte norme imperative del diritto societario, la rigidità del divieto assoluto non si adatta a tutte le situazioni: esistono circostanze in cui la controllata si trova a detenere azioni della controllante per ragioni indipendenti dalla propria volontà, come nel caso di un'eredità o dell'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento in natura.
La ratio dell'art. 2359-quater è consentire a queste acquisizioni straordinarie di prodursi senza incorrere nelle sanzioni previste per le violazioni intenzionali del divieto, ma allo stesso tempo preservare l'obiettivo di fondo della norma - evitare che le controllate detengano stabilmente partecipazioni nella controllante - attraverso l'obbligo di alienare le azioni eccedenti entro un termine ragionevole di tre anni. Il meccanismo combinato di eccezione temporanea e obbligo di riallineamento è tipico delle norme di stabilizzazione patrimoniale del diritto societario europeo.
Analisi
La norma opera per rinvio ai numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357-bis c.c., che elenca i casi in cui la stessa disciplina di acquisto limitato si applica alla società stessa per le azioni proprie in circostanze straordinarie: (n. 2) acquisto di azioni già interamente liberate a titolo gratuito o per successione universale o a titolo particolare; (n. 3) acquisto in esecuzione di una sentenza di condanna; (n. 4) acquisto di azioni di propria emissione nel caso di riduzione del capitale deliberata dall'assemblea.
Le azioni acquisite in deroga non sono illecite, ma sono soggette a un regime speciale: se la quantità di azioni acquisite eccede il limite stabilito dall'art. 2359-bis, comma 3 (limite percentuale del capitale della controllante che la controllata può detenere), le azioni eccedenti devono essere alienate entro tre anni dall'acquisto. L'assemblea della controllante - non della controllata - ha il compito di fissare le modalità dell'alienazione: prezzo, tempi, destinatari, condizioni. Il coinvolgimento dell'assemblea della controllante è significativo: dimostra che la decisione su come gestire le partecipazioni circolari deve essere presa al livello più alto del gruppo, non lasciata alla controllata che detiene le azioni in modo non intenzionale.
Se l'assemblea della controllante non adotta alcuna delibera in materia, la norma consente agli amministratori o ai sindaci di ricorrere al tribunale per ottenere la riduzione del capitale della controllata, mediante il procedimento di cui all'art. 2446, comma 2, c.c. (procedure per perdite). Questo meccanismo di intervento giudiziale garantisce che l'inadempimento dell'obbligo di alienazione non resti senza conseguenze, anche in assenza di cooperazione dei soci della controllante.
La norma contempla anche il caso del superamento sopravvenuto: può accadere che la partecipazione della controllata nel capitale della controllante non superasse originariamente i limiti, ma che un aumento di capitale o un'operazione straordinaria della controllante abbia ridotto percentualmente la soglia senza modificare il numero assoluto di azioni detenute dalla controllata. In questo caso, il superamento del limite non dipende da una scelta della controllata ma da una decisione della controllante. La norma addossa comunque l'obbligo di riportare il rapporto entro i limiti sulla controllante stessa: deve procedere all'annullamento proporzionale delle azioni eccedenti entro tre anni, con rimborso delle controllate determinato secondo i criteri degli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c.
Quando si applica
La norma si applica nelle seguenti circostanze: (a) la controllata acquisisce azioni della controllante per successione ereditaria o a titolo di legato; (b) la controllata acquisisce azioni della controllante in esecuzione di una sentenza di condanna; (c) la controllata riceve azioni della controllante a titolo di donazione; (d) la partecipazione della controllata supera i limiti per effetto di un'operazione della controllante. In tutti questi casi, il regime è quello dell'eccezione temporanea con obbligo di riallineamento entro tre anni. Non si applica agli acquisti intenzionali della controllata che violano direttamente il divieto dell'art. 2359-bis, per i quali valgono le sanzioni generali della normativa societaria.
Connessioni
L'art. 2359-quater si integra con gli artt. 2359-bis c.c. (divieto generale di acquisto di azioni della controllante) e 2359-ter c.c. (conseguenze della violazione del divieto). Si collega all'art. 2357-bis c.c. (casi speciali di acquisto di azioni proprie) per il rinvio alle categorie di acquisizioni straordinarie consentite. Il meccanismo di rimborso rimanda agli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c. (liquidazione delle azioni in caso di recesso). La procedura di intervento del tribunale è quella dell'art. 2446 c.c. Il quadro normativo europeo di riferimento è la Direttiva 2017/1132/UE, che disciplina il regime delle partecipazioni incrociate nelle società per azioni degli Stati membri dell'Unione europea.
Casi pratici
Caso 1: Acquisizione per successione ereditaria
La s.r.l. Beta è controllata al 70% dalla s.p.a. Alfa. Un socio individuale di Beta muore e lascia in eredità alle quote di Beta anche alcune azioni di Alfa, che erano nel suo patrimonio personale. Beta si trova a detenere inaspettatamente azioni di Alfa (la propria controllante) per effetto della successione. L'acquisizione è consentita dall'art. 2359-quater in quanto rientra nel n. 2 dell'art. 2357-bis c.c. (acquisto a titolo di successione). Tuttavia le azioni di Alfa detenute da Beta superano il limite dell'art. 2359-bis. Tizio, amministratore di Beta, convoca l'assemblea di Alfa affinché stabilisca le modalità di alienazione entro tre anni.
Caso 2: Superamento del limite per aumento di capitale della controllante
La s.p.a. Gamma detiene 5.000 azioni di Delta s.p.a. (la propria controllante), pari al 4% del capitale - al di sotto del limite del 5% previsto dall'art. 2359-bis. Delta delibera un aumento di capitale riservato a nuovi investitori, che riduce la percentuale detenuta da Gamma al 5,5% del nuovo capitale. Il limite è ora superato per 0,5 punti percentuale per effetto esclusivo della decisione di Delta. L'art. 2359-quater impone a Delta di procedere all'annullamento proporzionale delle azioni eccedenti detenute da Gamma entro tre anni, con rimborso di Gamma calcolato secondo l'art. 2437-ter c.c. Caio, legale di Gamma, verifica che il rimborso sia avvenuto nei termini.
Domande frequenti
In quali casi la controllata può acquistare azioni della controllante senza rispettare i limiti ordinari?
Quando l'acquisto avviene per operazioni straordinarie come eredità, donazione o per esecuzione di sentenze giudiziali, ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 2357-bis c.c. In questi casi l'acquisizione è consentita ma temporanea.
Cosa deve fare la controllata se dopo l'acquisto in deroga supera i limiti di legge?
Le azioni o quote acquisite in eccesso devono essere alienate entro tre anni dall'acquisto, secondo modalità stabilite dall'assemblea della controllante. Se l'assemblea non provvede, può intervenire il tribunale.
Cosa succede se l'assemblea della controllante non stabilisce come alienare le azioni eccedenti?
Se l'assemblea della controllante non provvede, gli amministratori o i sindaci della controllata possono ricorrere al tribunale, che dispone la riduzione del capitale secondo il procedimento dell'art. 2446, comma 2, c.c.
Se i limiti vengono superati per cause indipendenti dalla società, c'è comunque obbligo di ridurre la partecipazione?
Sì. Se il superamento è dovuto a circostanze sopravvenute come un aumento di capitale della controllante, quest'ultima deve procedere all'annullamento delle azioni eccedenti entro tre anni dal verificarsi dell'evento.
Come avviene il rimborso alla controllata in caso di annullamento delle azioni eccedenti?
Il rimborso avviene secondo i criteri degli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c., che disciplinano la determinazione del valore delle azioni in caso di recesso del socio, garantendo alla controllata un corrispettivo equo.