Testo dell'articoloVigente
Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico
L'articolo 2628 del Codice civile sanziona penalmente le operazioni illecite su azioni o quote sociali, ossia le condotte degli amministratori che, in violazione delle norme civilistiche sull'acquisto di azioni proprie (artt. 2357 e seguenti c.c.) e sulle partecipazioni reciproche, intaccano il patrimonio della societa. La fattispecie e stata profondamente rimaneggiata dal d.lgs. 61/2002, che ha trasformato il precedente delitto di formazione fittizia di capitale in una norma piu circoscritta e calibrata sull'effettivita del pregiudizio patrimoniale.
Il bene giuridico tutelato e la conservazione del capitale sociale e delle riserve indisponibili, funzionali alla garanzia dei creditori e all'affidamento del mercato. L'acquisto di azioni proprie con risorse provenienti dal capitale, infatti, equivale a una restituzione mascherata dei conferimenti, vietata dai principi fondamentali del diritto societario.
Struttura della fattispecie
La norma prevede due condotte parallele: l'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della societa stessa e l'analoga operazione su azioni o quote della societa controllante. In entrambi i casi, le operazioni devono avvenire fuori dei casi consentiti dalla legge: l'art. 2357 c.c. ammette infatti l'acquisto di azioni proprie entro limiti quantitativi e procedurali rigorosi, mentre l'art. 2359-bis disciplina l'acquisto di azioni della controllante.
Elemento essenziale e l'evento di danno: la lesione effettiva del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta quindi di un reato di evento e non di pura condotta: la semplice violazione formale delle procedure, senza intaccare le poste patrimoniali tutelate, non integra il reato (potendo comunque generare responsabilita civile e amministrativa).
Elemento soggettivo e causa estintiva
L'elemento soggettivo richiesto e il dolo generico: la consapevolezza di operare fuori dai limiti consentiti e di cagionare il pregiudizio patrimoniale. Non occorre uno specifico fine di profitto o di danno. La giurisprudenza richiede peraltro una rappresentazione concreta della lesione, distinguendo le ipotesi colpose o di mero errore valutativo, che restano fuori dall'area penale.
Anche per l'art. 2628 e prevista una significativa causa estintiva premiale: se il capitale sociale o le riserve indisponibili vengono ricostituiti prima del termine di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui e stata posta in essere la condotta, il reato si estingue. La logica e coerente con la natura patrimoniale dell'offesa: ripristinato l'equilibrio, viene meno l'esigenza di sanzione.
Aree di rischio nella pratica societaria
Le situazioni piu delicate riguardano i piani di buy-back mal calibrati, l'acquisto di partecipazioni reciproche in gruppi complessi e le operazioni di leveraged buy-out con assistenza finanziaria. Gli amministratori devono verificare costantemente: la disponibilita di riserve distribuibili pari almeno al valore delle azioni proprie acquistate; il rispetto della soglia massima (un quinto del capitale per le societa quotate); la corretta iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2357-ter c.c.
Il collegio sindacale e il revisore sono chiamati a vigilare sulla legittimita delle operazioni di acquisto e sulla corretta rappresentazione contabile delle azioni proprie. Particolare attenzione meritano i gruppi societari, dove le partecipazioni reciproche possono celare manovre di rafforzamento fittizio dei valori patrimoniali e meritano un'analisi attenta della catena di controllo.
Domande frequenti
Quando l'acquisto di azioni proprie e penalmente illecito?
L'acquisto e illecito quando avviene fuori dai casi consentiti dagli artt. 2357 ss. c.c. e produce una lesione effettiva del capitale sociale o delle riserve indisponibili. I limiti riguardano la disponibilita di riserve idonee, l'autorizzazione assembleare e, per le quotate, il tetto del venti per cento del capitale.
La semplice violazione formale integra il reato?
No. L'art. 2628 c.c. richiede l'evento di lesione del capitale o delle riserve non distribuibili. Una violazione meramente procedurale, senza pregiudizio patrimoniale concreto, non integra il reato ma puo dare luogo a responsabilita civile degli amministratori e a sanzioni amministrative.
Cosa si intende per acquisto di azioni della controllante?
È l'acquisto di partecipazioni della societa che esercita il controllo sull'acquirente ai sensi dell'art. 2359 c.c. La disciplina e regolata dall'art. 2359-bis c.c. e mira a impedire forme di partecipazione reciproca che gonfiano artificialmente i patrimoni nei gruppi societari.
Come si estingue il reato di operazioni illecite su azioni proprie?
Il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve vengono ricostituiti prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui la condotta e stata commessa. La ricostituzione deve essere effettiva e documentabile contabilmente, non bastando impegni futuri o garanzie.
Quale e la differenza con l'art. 2627 c.c.?
L'art. 2627 c.c. punisce la distribuzione di utili e riserve non distribuibili, mentre l'art. 2628 c.c. sanziona le operazioni su azioni o quote proprie che ledono il capitale. Entrambe le norme tutelano l'integrita del patrimonio sociale, ma colpiscono modalita aggressive differenti: distribuzione diretta nell'una, acquisto di partecipazioni nell'altra.