Testo dell'articoloVigente
Art. 2362 c.c. Unico azionista
In vigore
Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato (1) di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2362 c.c. disciplina il fenomeno della S.p.A. con unico azionista, una situazione in cui i rischi di confusione tra patrimonio personale e patrimonio sociale sono più elevati e in cui i terzi creditori hanno un interesse legittimo a conoscere la struttura proprietaria della società. La norma persegue due obiettivi: il primo è informativo, garantendo la pubblicità dell'azionariato unico attraverso l'iscrizione al registro delle imprese; il secondo è protettivo, rendendo inopponibili ai creditori le operazioni tra la società e l'unico socio che non abbiano lasciato traccia documentale certa e anteriore al pignoramento. In questo modo si previene il rischio che l'unico socio antidati documentazione per creare crediti preferenziali in pregiudizio dei creditori della società.
Analisi
Il primo e il secondo comma impongono agli amministratori un obbligo pubblicitario con scadenza precisa: trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci. La dichiarazione deve contenere i dati identificativi dell'unico socio (persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza; persona giuridica: denominazione, stato di costituzione, sede). Lo stesso obbligo vige, specularmente, quando si ricostituisce la pluralità dei soci. Il terzo comma attribuisce all'unico socio (o a chi cessa di esserlo) la facoltà, non l'obbligo, di provvedere autonomamente alla pubblicità, fungendo da meccanismo sussidiario rispetto all'obbligo degli amministratori. Il quarto comma fissa il termine di trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci, coordinando la pubblicità al registro delle imprese con le scritture societarie interne. Il quinto comma è la norma più rilevante sul piano pratico: i contratti e le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano (i) dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, oppure (ii) da un atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. La data certa si ottiene con la registrazione, la raccomandata, l'autenticazione notarile o la posta elettronica certificata.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che la struttura azionaria di una S.p.A. si concentra in capo a un solo soggetto, sia ab origine (costituzione con un solo fondatore, consentita dall'art. 2328) sia in corso di vita societaria (acquisto di tutte le azioni da parte di un unico soggetto). Si applica anche al momento del ripristino della pluralità. L'obbligo di pubblicità scatta all'iscrizione nel libro soci, non al momento dell'acquisto dell'ultima azione. Il quinto comma si applica a qualsiasi operazione a favore dell'unico socio: contratti di vendita, prestazioni di servizi, concessioni di crediti, ecc. Non si applica alle operazioni a favore di terzi estranei alla compagine sociale.
Connessioni
L'art. 2362 si raccorda con l'art. 2328, che ammette la costituzione della S.p.A. con atto unilaterale (unico fondatore), e con l'art. 2361, sui limiti all'assunzione di partecipazioni. Il parallelo per le S.r.l. è l'art. 2470, che impone analoga pubblicità al registro delle imprese per le cessioni di quote. L'art. 2462, secondo comma, prevede la responsabilità illimitata dell'unico socio di S.r.l. per le obbligazioni sociali sorte nel periodo di unipersonalità, se gli obblighi pubblicitari non sono stati adempiuti: norma analoga non è riprodotta per le S.p.A. nell'art. 2362, ma la dottrina ritiene applicabile un principio equivalente. Sul piano fiscale, le operazioni tra la S.p.A. e l'unico socio sono soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento e delle operazioni con parti correlate ex art. 2391-bis c.c.
Casi pratici
Caso 1: Tizio acquista tutte le azioni di Alfa S.p.A
da Caio. Dal giorno dell'iscrizione del trasferimento nel libro soci, gli amministratori di Alfa hanno trenta giorni per depositare al registro delle imprese una dichiarazione indicante nome, data di nascita, domicilio e cittadinanza di Tizio come unico socio. Se non lo fanno, Tizio può provvedere autonomamente. In mancanza di qualunque pubblicità, i contratti stipulati da Alfa a favore di Tizio nel periodo di unipersonalità saranno inopponibili ai creditori della società, salvo che risultino da verbali del CdA o da atti con data certa.
Caso 2: Sempronio è unico azionista di Beta S.p.A
Beta acquista un immobile di proprietà di Sempronio per 2.000.000 euro. Per far sì che il contratto sia opponibile ai creditori di Beta in caso di futuro pignoramento, il contratto di compravendita deve risultare o dal libro delle deliberazioni del CdA (approvazione preventiva) o da un atto scritto registrato o autenticato anteriormente a qualunque pignoramento. Sempronio non può produrre documentazione postdatata: i creditori di Beta potrebbero impugnare l'operazione come inopponibile.
Caso 3: Mevio e Filano sono soci al 50% di Gamma S.p.A
Mevio acquista le azioni di Filano e diventa unico socio. Trenta giorni dopo l'iscrizione nel libro soci, gli amministratori depositano la dichiarazione di unipersonalità. Due anni dopo Mevio cede il 30% a Filano: si ricostituisce la pluralità dei soci e gli amministratori devono depositare una nuova dichiarazione per cancellare quella precedente dal registro.
Domande frequenti
Quando devono essere depositati i dati dell'unico azionista al registro delle imprese?
Entro trenta giorni dall'iscrizione del socio unico nel libro soci. Il termine decorre dall'iscrizione nel registro interno, non dall'acquisto delle azioni. La dichiarazione deve contenere i dati identificativi completi dell'unico socio.
Cosa succede se gli amministratori non depositano la dichiarazione di unico socio?
L'unico socio può provvedere autonomamente alla pubblicità. In assenza di qualunque pubblicità, i contratti a favore dell'unico socio non sono opponibili ai creditori della società, salvo che risultino da verbali del CdA o da atti con data certa anteriore al pignoramento.
Quando un contratto tra la S.p.A. e l'unico socio è opponibile ai creditori?
Quando risulta dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, oppure da un atto scritto con data certa (registrazione, autenticazione notarile, PEC) anteriore al pignoramento dei beni della società.
La pubblicità dell'unipersonalità è obbligatoria anche per la S.r.l.?
Sì, con disciplina analoga: l'art. 2470 c.c. impone la pubblicità delle cessioni di quote al registro delle imprese. Per le S.r.l., l'art. 2462, secondo comma, prevede in aggiunta la responsabilità illimitata dell'unico socio per le obbligazioni sorte nel periodo di unipersonalità in caso di mancata pubblicità.
Chi può fare la dichiarazione di unico socio al registro delle imprese?
Primariamente gli amministratori, che ne hanno l'obbligo entro trenta giorni. In via sussidiaria, l'unico socio stesso o colui che cessa di essere tale possono provvedere autonomamente alla pubblicità, senza necessità di delega formale dagli amministratori.