Art. 2391 BIS c.c. Operazioni con parti correlate
In vigore
Gli organi di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati (1) adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione. I principi e le regole previsti dal (2) primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea. La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all’articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno: a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell’operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata; b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società […] (3), nonchè i casi di esenzione dall’applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole. In aggiunta agli altri casi di esenzione, la Consob prevede in ogni caso che le procedure della società possano escludere dall’applicazione delle regole di cui al periodo precedente le operazioni con parti correlate individuate dalla stessa Consob, in base alle soglie di rilevanza di cui alla lettera a), a condizione che per queste operazioni, realizzate nel corso dell’esercizio, siano indicati nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, se redatto, almeno il numero di operazioni realizzate e l’importo complessivo e medio delle stesse per tipologia di operazione con riferimento a ciascuna delle parti correlate con cui le operazioni sono state realizzate (4); c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell’operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell’interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull’operazione. (5)
In sintesi
Le società quotate in mercati regolamentati devono adottare regole trasparenti per le operazioni con parti correlate, secondo principi definiti dalla Consob.
Ratio
La norma persegue la trasparenza e la correttezza nella gestione delle operazioni che coinvolgono soggetti collegati agli amministratori o azionisti della società. Mira a prevenire conflitti di interesse e l'utilizzo di posizioni di controllo a danno della società e dei minoritari.
Analisi
L'articolo impone agli organi di amministrazione di adottare regole interne proporzionate alla natura e al valore delle operazioni. La Consob ha il ruolo di definire principi generali, soglie di rilevanza basate su indici quantitativi (controvalore) o parametri dimensionali della società. Le regole devono disciplinare la competenza decisionale, la motivazione documentale e la trasparenza procedurale. L'organo di controllo vigila continuamente e riferisce annualmente all'assemblea.
Quando si applica
Si applica a tutte le operazioni realizzate direttamente dalla società o tramite società controllate che coinvolgono parti correlate (in senso IFRS/Consob: amministratori, azionisti significativi, familiari, società controllate o partecipate). Non si applica alle operazioni escluse per natura dalla Consob (es. operazioni ordinarie di importo minore).
Connessioni
La disciplina si integra con l'art. 2391 c.c. (conflitto di interessi), l'art. 2393 c.c. (responsabilità amministratori), e i regolamenti Consob (Reg. Emittenti, MIFID II). Richiama la direttiva europea 2007/36/CE sulla trasparenza. Le operazioni documentate in nota integrativa trovano sede nella normativa contabile civilistica e IFRS.
Domande frequenti
Chi sono le 'parti correlate' per questa norma?
Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo, gli azionisti che controllano la società, i loro familiari stretti, e le società controllate o partecipate. La definizione segue gli standard IFRS come interpretati da Consob.
Quali operazioni sono esenti dalle regole di trasparenza?
La Consob individua eccezioni in base a soglie quantitative (importo trascurabile) e alla natura dell'operazione (es., operazioni ordinarie ricorrenti). Tali operazioni devono comunque essere segnalate in nota integrativa con numero, importo totale e medio.
Chi decide se un'operazione è trasparente e corretta?
Il consiglio di amministrazione delibera seguendo le procedure interne adottate. L'organo di controllo vigila e riferisce. In ultima istanza, l'assemblea è informata e può manifestare insoddisfazione nel voto di bilancio.
Possono gli esperti indipendenti essere obbligatori?
No, ma sono fortemente consigliati per operazioni complesse o di rilevante valore. Il consiglio può farsi assistere volontariamente, integrandone le valutazioni nella documentazione decisionale.
Che cosa succede se la società viola le regole di trasparenza?
L'organo di controllo ne riferisce all'assemblea, la quale può revocare gli amministratori. Inoltre, Consob può irrogare sanzioni. Azionisti di minoranza possono azionare responsabilità civile dei consiglieri ai sensi dell'art. 2393 c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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