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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2390-bis c.c. – Utilizzazione delle informazioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
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Gli amministratori non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico.
Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato e risponde dei danni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2390 - Articolo 2390 Codice Civile: Divieto di concorrenza→Cod. civ. art. 2391 - Articolo 2391 Codice Civile: Conflitto d’interessi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2391 bis Codice Civile: Operazioni con parti correlate→Articolo 2389 Codice Civile: Compensi degli amministrativi→Articolo 2392 Codice Civile: Responsabilità verso la società→Art. 2388 c.c.: Validità delle deliberazioni del consiglio→Articolo 2393 Codice Civile: Azione sociale di responsabilità→Art. 2393 bis Codice Civile: Azione sociale di responsabilità es→Art. 2387 Codice Civile: Abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2390-bis c.c. codifica il dovere di lealtà degli amministratori verso la società che li ha nominati, nella sua dimensione informativa. La posizione di amministratore conferisce accesso privilegiato a informazioni che, per loro natura, appartengono alla sfera patrimoniale e decisionale della società: dati finanziari non ancora pubblici, opportunità di contratti, conoscenza di piani strategici, informazioni sui clienti e sui fornitori. Queste informazioni hanno un valore economico intrinseco e la loro eventuale appropriazione o cessione a terzi costituisce una lesione del patrimonio sociale, configurabile sia come danno diretto (perdita dell'opportunità) sia come danno indiretto (erosione del vantaggio competitivo). La ratio della norma è impedire che chi sia stato investito di un mandato fiduciario possa tradirlo sfruttando i vantaggi informativi che tale posizione comporta, a detrimento dell'ente che lo ha nominato. Il divieto si colloca nel cuore del più ampio obbligo di fedeltà che vincola gli amministratori verso la società: un obbligo che non si esaurisce nella diligenza gestionale (art. 2392 c.c.) ma comprende anche la lealtà informativa e la prevenzione dei conflitti di interesse (art. 2391 c.c.). La norma riflette principi elaborati nel diritto comparato - il duty of loyalty del common law americano e britannico - adattandoli al contesto del diritto societario italiano.
Analisi
La disposizione è formulata in modo volutamente ampio per garantire la massima copertura possibile del bene giuridico tutelato. Sotto il profilo dell'oggetto del divieto, la norma menziona tre categorie distinte di informazioni protette: i dati (qualsiasi informazione quantitativa o qualitativa relativa alla società o alle sue attività), le notizie (informazioni su eventi o circostanze che interessano la società o il suo settore di mercato) e le opportunità di affari (possibilità di concludere contratti, acquisire partecipazioni, entrare in nuovi mercati). La distinzione tra le tre categorie è funzionale: copre tutte le tipologie di informazione che possono avere valore economico per la società o per i concorrenti. La norma non distingue tra informazioni «riservate» in senso formale e informazioni di dominio pubblico: se l'informazione è stata appresa grazie alla posizione di amministratore (ad esempio, l'anticipazione di una decisione del consiglio ancora non comunicata all'esterno), rientra nel perimetro del divieto. Restano escluse le informazioni pubblicamente disponibili che l'amministratore avrebbe potuto reperire in modo del tutto indipendente dalla sua posizione. Sotto il profilo dei soggetti beneficiari del vantaggio vietato, la norma copre sia l'utilizzo a vantaggio personale dell'amministratore sia il trasferimento del vantaggio a terzi: parenti, società partecipate dall'amministratore, partner commerciali personali. La formula «a vantaggio proprio o di terzi» è onnicomprensiva e non ammette eccezioni: l'amministratore non può cedere informazioni societarie nemmeno gratuitamente. Sotto il profilo delle conseguenze, la violazione produce due ordini di effetti. Il primo è la possibilità di revoca dell'amministratore dall'incarico, che può avvenire anche senza il rispetto dei termini ordinari di preavviso se la violazione costituisce giusta causa. Il secondo è la responsabilità civile per i danni arrecati alla società: il risarcimento comprende il danno emergente (valore delle informazioni sottratte, costi per la società di rimediare alla violazione) e il lucro cessante (opportunità di affari perdute a causa della violazione). La giurisprudenza ha stabilito che il risarcimento è dovuto indipendentemente dalla presenza di dolo: è sufficiente la prova dell'utilizzo consapevole dell'informazione, senza necessità di provare una specifica intenzione fraudolenta. Questa scelta legislativa è coerente con la natura fiduciaria del rapporto di amministrazione: chi tradisce la fiducia ricevuta non può esonerarsi da responsabilità adducendo l'assenza di animus nocendi.
Quando si applica
La norma si applica a qualsiasi componente dell'organo di amministrazione - presidente, vice-presidente, amministratore delegato, semplice consigliere - nelle s.p.a., nelle s.r.l. e nelle altre forme societarie dotate di organo amministrativo. L'obbligo è operativo per tutta la durata dell'incarico, dalla data di accettazione a quella di cessazione (per scadenza, revoca o dimissioni). Per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico, la norma non prevede espressamente un divieto residuo: la tutela post-mandato può derivare da patti di non concorrenza ex art. 2596 c.c., da clausole statutarie o da principi generali di correttezza professionale (art. 1175 c.c.). L'ambito applicativo della norma è necessariamente limitato alle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico: informazioni pubblicamente disponibili, notizie raccolte in contesti personali non connessi alla posizione societaria o conoscenze pregresse all'assunzione dell'incarico rimangono fuori dal perimetro del divieto. Tuttavia, il confine è pragmatico: se l'accesso all'informazione è stato reso possibile o facilitato dalla posizione di amministratore, anche indirettamente, la norma trova applicazione.
Connessioni
L'art. 2390-bis c.c. si inserisce in un sistema articolato di obblighi fiduciari degli amministratori. Il collegamento più diretto è con l'art. 2391 c.c. (conflitti di interesse degli amministratori), che disciplina la gestione dei casi in cui l'interesse personale dell'amministratore confligga con quello della società: il divieto di utilizzo delle informazioni è il corollario specifico del principio generale di gestione del conflitto. Si collega all'art. 2392 c.c. (responsabilità degli amministratori verso la società) e agli artt. 2393-2394 c.c. (azione sociale di responsabilità e azione dei creditori). Un divieto analogo, ma con perimetro ampliato, grava sul direttore generale ex art. 2396-bis c.c. Per le società quotate, la norma si integra con la disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate (market abuse) contenuta nel Regolamento UE n. 596/2014 (MAR) e nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107: l'utilizzo di informazioni privilegiate a fini di trading sul mercato può configurare sia la violazione dell'art. 2390-bis c.c. sia l'illecito amministrativo (e in certi casi penale) di insider trading. Il Codice di Corporate Governance raccomanda l'adozione di procedure interne (dealing codes) per regolamentare le operazioni su titoli quotati da parte di amministratori e manager.
Casi pratici
Caso 1: Opportunità di affari dirottata verso una società personale
Tizio, amministratore delegato di una s.p.a. nel settore delle energie rinnovabili, viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di un'opportunità di acquisire un parco eolico a condizioni particolarmente vantaggiose. Anziché presentare l'opportunità al consiglio di amministrazione della società, Tizio fa acquistare il parco attraverso una società di cui è unico socio, all'insaputa della s.p.a. Il collegio sindacale scopre l'operazione esaminando i contratti del settore. La s.p.a. delibera la revoca di Tizio per giusta causa e propone azione di responsabilità per il risarcimento del danno pari al vantaggio economico che avrebbe potuto conseguire dall'acquisizione del parco eolico.
Caso 2: Trasferimento di dati commerciali a un concorrente
Caio, consigliere di una s.p.a. di distribuzione alimentare, condivide con Sempronio, titolare di una società concorrente, informazioni sui contratti in corso di rinnovo con i principali clienti della s.p.a. e sulle condizioni commerciali praticate. Sempronio utilizza le informazioni per offrire condizioni migliori e acquisire i clienti. La s.p.a. subisce una perdita significativa di fatturato. La società agisce per danni contro Caio invocando l'art. 2390-bis c.c.: il risarcimento comprende il fatturato perso e i costi sostenuti per recuperare i clienti. Il dolo di Caio aggrava ulteriormente la sua posizione, ma il diritto al risarcimento sarebbe stato integrato anche senza dolo specifico.
Domande frequenti
Un amministratore può usare informazioni societarie per investire in borsa?
No. L'utilizzo di informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico per investimenti personali viola l'art. 2390-bis c.c. e, se si tratta di informazioni privilegiate su società quotate, configura anche l'illecito di insider trading.
Il divieto si applica anche a informazioni non classificate come riservate?
Sì. La norma non distingue in base alla classificazione formale dell'informazione: qualunque dato o notizia appreso grazie alla posizione di amministratore rientra nel divieto, indipendentemente dalla sua riservatezza formale.
Cosa rischia un amministratore che cede informazioni societarie a un concorrente?
Può essere revocato per giusta causa e risponde dei danni causati alla società, incluso il lucro cessante per le opportunità perse. Il risarcimento è dovuto anche senza dolo: è sufficiente l'utilizzo consapevole dell'informazione.
Il divieto si estende anche al periodo successivo alla cessazione dell'incarico?
La norma riguarda l'esercizio dell'incarico; per il periodo post-mandato occorre verificare eventuali patti di non concorrenza o clausole statutarie specifiche, nonché i principi generali di correttezza professionale.
Chi ha l'obbligo di verificare il rispetto del divieto di utilizzo delle informazioni?
Il collegio sindacale e il revisore legale vigilano sull'osservanza dei doveri degli amministratori, incluso il rispetto del divieto ex art. 2390-bis c.c.; i soci possono chiedere conto agli amministratori tramite l'azione di responsabilità.