Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2393-bis c.c. – Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente dell’organo di controllo .

I soci che intendono promuovere l’azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti.

In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

Si applica all’azione prevista dal presente articolo l’ultimo comma dell’

In sintesi

  • Titolarità: soci che rappresentano almeno un quinto del capitale (o misura diversa nello statuto, max un terzo)
  • Società quotate: soglia ridotta a un quarantesimo del capitale o misura minore statutaria
  • Rappresentanza: soci nominano a maggioranza uno o più rappresentanti comuni per l'azione
  • Procedura: citazione della società; riuscita comporta rimborso spese ai soci attori da parte della società
  • Corrispettivi: ogni compromesso deve andare a vantaggio della società, non ai soci attori
Indice dei contenuti

I soci possono esercitare un'azione di responsabilità contro amministratori se rappresentano una frazione minima di capitale stabilita dalla legge.

Ratio

La norma mira a incentivare il controllo diffuso sulla gestione amministrativa, permettendo ai soci di minoranza di agire in tutela del patrimonio sociale. Riduce le soglie minime di partecipazione rispetto alle azioni individuali, democratizzando l'accesso alla giustizia civile per violazioni amministrative.

Analisi

L'azione sociale è distinta dall'azione individuale: non verte su danni personali ai soci, bensì su danni al patrimonio della società. La legge prevede due soglie: quella generale (un quinto del capitale) e quella per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (un quarantesimo). Lo statuto può abbassare ulteriormente tali frazioni, incentivando l'esercizio. I soci attori devono nominare collettivamente uno o più rappresentanti comuni (maggioranza del capitale posseduto) per evitare frammentazione procedurale.

Quando si applica

Si applica quando soci rappresentanti la frazione legale desiderano agire per conseguenze dannose derivanti da atti amministrativi violativi della legge, dello statuto o dei principi di corretta gestione. Rientra nelle azioni di responsabilità amministratori ex art. 2391 c.c., con peculiarità procedurali e di ripartizione del danno.

Connessioni

L'articolo si coordina con l'art. 2391 c.c. (responsabilità amministratori), l'art. 2393 c.c. (criteri di imputabilità), e l'art. 2393-bis c.c. (diritto di azione del singolo socio). Richiama anche l'art. 2364-bis c.c. su convocazione assemblea e rendicontazione amministrativa.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, Caio e Sempronio posseggono congiuntamente il 22% di Mevio S.r.l

(capitale euro 100.000). Gli amministratori hanno concesso un prestito alla società di Tizio a tassi illegittimi. I tre soci, insieme, rappresentano oltre il quinto; nominano Caio rappresentante comune, che cita la società (e gli amministratori) per danno patrimoniale. Se vince, la società ottiene il risarcimento.

Caso 2: Filano S.p.A., società quotata, ricorre al mercato del capitale di rischio

Azionisti minoritari che posseggono collettivamente l'1,5% desiderano agire (meno del quinto, ma superiore al quarantesimo richiesto per le quotate). Nominano un loro rappresentante, agiscono per violazioni degli amministratori, e il danno - se accertato - rimane alla società (non ai soci singolarmente).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra azione sociale e azione individuale di responsabilità?

L'azione sociale è esercitata dai soci nel loro interesse collettivo per tutelare il patrimonio societario; il danno va alla società. L'azione individuale è esperita da un singolo socio per danni personali derivanti da un atto amministrativo (es., violazione dei diritti di azionista).

Possono essere combinati i capitali di soci diversi per raggiungere la soglia minima?

Sì. La legge richiede che 'soci che rappresentino' una frazione del capitale: è una condizione cumulativa. Più soci possono aggregarsi, purché il loro capitale complessivo raggiunga il quinto (o il quarantesimo per le quotate).

Cosa accade se i soci transigono con gli amministratori?

La transazione (scambio totale o parziale di diritti) è ammessa, ma ogni corrispettivo deve andare a vantaggio della società, non ai soci personalmente. Diversamente, la transazione è inefficace quanto al profilo della legittimità.

Chi paga le spese del processo se i soci vincono?

La società rimborsa ai soci attori le spese del giudizio e quelle sopportate per l'accertamento dei fatti, salvo quanto il giudice ponga a carico dei soccombenti (amministratori) o non sia possibile escutere.

Lo statuto può fissare una soglia più alta del quinto?

La legge vieta soglie superiori al terzo del capitale. Lo statuto può abbassare il quinto, non innalzarlo oltre il terzo. Per le quotate, il minimo è il quarantesimo se lo statuto non diversamente prevede.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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