Art. 2391 c.c. Conflitto d’interessi
In vigore
L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all’organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve alresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. Se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto ai due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dall’organo di controllo entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. Lo statuto o il consiglio con proprio regolamento possono stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori in relazione alla partecipazione all’adunanza consiliare per il caso in cui l’amministratore sia portatore di un interesse in una determinata operazione.
In sintesi
Ratio
L'art. 2391 c.c. costituisce la norma cardine del sistema di gestione dei conflitti di interesse all'interno del consiglio di amministrazione delle società per azioni. Il suo obiettivo primario è prevenire che l'amministratore utilizzi la propria posizione per favorire interessi personali o di terzi a scapito della società e degli azionisti. La disciplina si basa su un meccanismo di disclosure e astensione: anziché vietare aprioristicamente qualsiasi coinvolgimento dell'amministratore in operazioni cui è interessato, la norma impone la trasparenza e il trasferimento della decisione a un organo terzo, preservando così la funzionalità gestoria senza rinunciare alla tutela contro gli abusi.
Analisi
Il primo obbligo è di natura informativa: l'amministratore deve dare notizia agli altri consiglieri e all'organo di controllo di ogni interesse, proprio o di terzi, in un'operazione della società, indicandone natura, termini, origine e portata. L'interesse rilevante non deve necessariamente essere in contrasto con quello sociale: è sufficiente che l'amministratore sia portatore di un interesse in una determinata operazione. Per l'amministratore delegato scatta un ulteriore obbligo di astensione: deve astenersi dal compiere l'operazione e investire della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico, non potendo rimettere la decisione a un CdA, deve darne notizia alla prima assemblea utile. La deliberazione consiliare adottata nei casi di conflitto deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società: il requisito di motivazione rafforzata permette un controllo ex post sulla congruenza dell'operazione con l'interesse sociale. Il regime sanzionatorio prevede l'annullabilità delle deliberazioni adottate in violazione degli obblighi informativi o con il voto determinante dell'amministratore interessato, se idonee a recare danno alla società: l'impugnazione può essere proposta dagli amministratori e dall'organo di controllo entro 90 giorni. L'amministratore risponde personalmente dei danni derivati dalla sua azione od omissione.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le operazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse proprio o di terzi, a prescindere dalla natura dell'operazione (acquisti, vendite, contratti di servizio, finanziamenti infragruppo). Il conflitto può essere anche solo potenziale: non è necessario che l'interesse sia già in atto al momento della deliberazione. In caso di operazioni con parti correlate nelle società quotate si applicano le più stringenti procedure previste dall'art. 2391-bis e dal Regolamento Consob 17221/2010. Lo statuto e il regolamento consiliare possono stabilire condizioni e modalità ulteriori per la gestione del conflitto.
Connessioni
L'art. 2391 è strettamente connesso all'art. 2391-bis (operazioni con parti correlate nelle quotate), all'art. 2392 (responsabilità degli amministratori per danni alla società), all'art. 2393 (azione sociale di responsabilità), all'art. 2394 (responsabilità verso i creditori sociali) e all'art. 2388 (validità delle deliberazioni consiliari). Rilevano inoltre le norme penali sull'infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) per i casi più gravi. Per le società a partecipazione pubblica si applicano gli obblighi aggiuntivi del d.lgs. 175/2016 e del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
Domande frequenti
Cosa deve fare un amministratore delegato quando ha un interesse in un'operazione della società?
Deve dichiarare l'interesse agli altri amministratori e all'organo di controllo, specificandone natura, termini, origine e portata. Inoltre deve astenersi dal compiere l'operazione e rimettere la decisione al consiglio di amministrazione.
Le deliberazioni adottate in conflitto di interessi sono nulle o annullabili?
Sono annullabili (non nulle). Possono essere impugnate dagli amministratori e dall'organo di controllo entro 90 giorni dalla deliberazione, a condizione che possano recare danno alla società e che il voto dell'amministratore interessato sia stato determinante.
L'amministratore in conflitto di interessi deve sempre astenersi dal voto?
La legge impone l'astensione dall'operazione solo all'amministratore delegato. Per i consiglieri non esecutivi, la norma prevede l'obbligo di dichiarazione ma non l'astensione automatica dal voto, salvo diversa previsione statutaria o regolamentare.
Cosa succede se l'amministratore unico ha un conflitto di interessi?
Non potendo rimettere la decisione a un CdA, l'amministratore unico deve dare notizia del conflitto alla prima assemblea utile. L'assemblea può poi valutare l'opportunità dell'operazione e intervenire se necessario.
I terzi che hanno contrattato con la società in base a una delibera poi annullata per conflitto sono tutelati?
Sì. L'art. 2391 prevede che i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione restino salvi, anche se la delibera viene successivamente annullata.