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Art. 2394 BIS c.c. Azioni di responsabilità nelle procedure
In vigore
concorsuali In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, (1), liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale (2), al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. (3)
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