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Art. 2396 TER c.c. Denunzia all'organo di controllo
In vigore
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, il quale deve tener conto della denunzia e riferirne all’assemblea. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve altresì convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
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In sintesi
Ogni socio può denunziare all'organo di controllo fatti censurabili; se la denunzia proviene da soci con quota minima, l'organo indaga e convoca l'assemblea se gravi.
Ratio
La norma fornisce un meccanismo di controllo interno low-barrier per i soci, incentivando la segnalazione di anomalie gestionali all'organo di controllo. Distingue il diritto universale di denuncia (ogni socio) dall'obbligo procedurale dell'organo (legato a soglie di rappresentanza), bilanciando inclusione e operatività.
Analisi
Il dispositivo si articola su due livelli. Livello 1: ogni socio, indipendentemente dalla quota, può segnalare fatti censurabili all'organo di controllo, il quale deve prendere nota. Livello 2: quando la denuncia proviene da soci rappresentanti il ventesimo del capitale (o il cinquantesimo per società quotate), l'organo è obbligato ad indagare formalmente e presentare conclusioni e proposte all'assemblea, con potere eccezionale di convocare l'assemblea se ravvisa fatti di rilevante gravità e urgenza.
Quando si applica
Si applica continuativamente durante il vigore della società. La denuncia può riguardare qualsiasi aspetto della gestione (contratti, operazioni, conformità, comportamenti amministrativi) che il denunziante ritenga violativo della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione. Non si applica a mere opinion o differenze di orientamento manageriale non radicate in violazioni concrete.
Connessioni
La norma si integra con l'art. 2396 c.c. (doveri organo controllo), l'art. 2396-quater c.c. (denuncia al tribunale per irregolarità gravi), e l'art. 2393 c.c. (azione responsabilità amministratori). Richiama l'art. 2364-bis c.c. su convocazione assemblea e relazione amministratori.
Domande frequenti
Ogni socio può denunziare anche con quota minuscola?
Sì, il diritto di denuncia è universale e non ha soglie minime. Tuttavia, solo denunzie da soci con il ventesimo (o il cinquantesimo per quotate) del capitale generano obbligo formale di indagine da parte dell'organo.
Che cosa intende la legge per 'fatti censurabili'?
Fatti che violano la legge, lo statuto, o i principi di corretta amministrazione. Includono irregolarità contabili, conflitti di interessi, abusi di potere gestionale, negligenza, ma escludono mere scelte di business discrezionali.
L'organo di controllo può ignorare una denuncia da socio con ventesimo?
No, è vincolato a indagare senza ritardo. Deve documentare l'indagine, le conclusioni e, se ravvisa gravità, deve proporsi di convocare l'assemblea. Ignorare o ritardare espone l'organo a responsabilità.
La denuncia blocca i termini di prescrizione?
Sì, implicitamente. La segnalazione all'organo di controllo integra una condotta di acquisizione della conoscenza del danno; per azioni di responsabilità successive (es., art. 2393 c.c.), la denuncia può interrompere i termini decennali.
Lo statuto può obbligare denunzie con requisiti formali?
Lo statuto può prevedere procedure di formalizzazione (es., denuncia scritta, termini di ricezione), ma non può eliminare il diritto universale di denuncia. Può abbassare le percentuali minime per indagine obbligatoria, non innalzarle.
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