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Art. 2396 c.c. Direttori generali
In vigore
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2396 c.c. risponde all'esigenza di evitare che la scelta di attribuire funzioni gestionali rilevanti a un soggetto diverso dagli amministratori in senso stretto consenta di aggirare il rigido regime di responsabilità previsto dagli artt. 2392 ss. c.c. Il direttore generale, quando nominato dall'assemblea o per disposizione dello statuto, assume un ruolo apicale nella struttura organizzativa della società per azioni, comparabile a quello del consiglio di amministrazione per quanto riguarda l'attuazione delle decisioni strategiche. Il legislatore ha quindi scelto di estendere per rinvio le medesime regole di responsabilità, senza tuttavia fare del direttore generale un organo sociale in senso tecnico. La ratio è dunque quella di garantire che il potere effettivo corrisponda a una correlativa responsabilità, principio cardine del diritto societario italiano.
Analisi
La disposizione opera un rinvio recettizio alle norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394 e 2394-bis c.c.), con due limitazioni fondamentali. La prima è soggettiva: il rinvio si applica ai soli direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, escludendo quelli nominati dal consiglio di amministrazione nell'esercizio dei propri poteri organizzativi. La seconda è oggettiva: la responsabilità opera «in relazione ai compiti loro affidati», quindi non in modo automatico e indifferenziato, ma parametrato all'effettivo perimetro funzionale assegnato. La clausola di salvaguardia finale («salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro») preserva i rimedi contrattuali tipici del rapporto di lavoro dirigenziale, consentendo un concorso di azioni.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che la società per azioni abbia nominato un direttore generale mediante delibera assembleare o previsione statutaria e a tale soggetto siano stati affidati compiti gestionali significativi. In tali circostanze, qualora il direttore generale cagioni un danno alla società, ai soci, ai creditori o ai terzi, nell'esercizio delle funzioni assegnategli, si applicano le stesse regole di azione, prescrizione e riparto dell'onere probatorio previste per gli amministratori. L'art. 2396 non si applica invece ai dirigenti nominati esclusivamente dal consiglio di amministrazione in forza dei propri poteri ordinamentali, i quali restano soggetti solo al regime contrattuale.
Connessioni
La norma è inscindibilmente collegata agli artt. 2392 (responsabilità solidale degli amministratori), 2393 (azione sociale di responsabilità), 2393-bis (azione dei soci di minoranza), 2394 (azione dei creditori sociali) e 2394-bis (azione del curatore fallimentare). Si raccorda inoltre con l'art. 2380-bis (deleghe agli amministratori) e con l'art. 2381 (deleghe a comitati esecutivi), poiché il direttore generale spesso opera in stretto coordinamento con gli organi delegati. Sul piano lavoristico, il rinvio salvaguarda la disciplina del contratto di lavoro dirigenziale, compresi i termini di prescrizione propri di tale rapporto (art. 2948 c.c.).
Domande frequenti
Il direttore generale risponde come un amministratore?
Solo se nominato dall'assemblea o per clausola statutaria. In tal caso, le norme sulla responsabilità degli amministratori (artt. 2392-2394-bis c.c.) si applicano per rinvio, nei limiti dei compiti affidatigli.
Qual è la differenza tra direttore generale nominato dall'assemblea e quello nominato dal CdA?
Il primo è soggetto al regime di responsabilità degli amministratori ex art. 2396 c.c.; il secondo è un dirigente contrattuale, soggetto solo alle norme del rapporto di lavoro.
Può coesistere la responsabilità ex art. 2396 c.c. e quella da rapporto di lavoro?
Sì. La norma salva espressamente le azioni esercitabili in base al contratto di lavoro. Si tratta di due regimi concorrenti e non alternativi.
Come si calcola la prescrizione dell'azione contro il direttore generale?
Poiché la norma rinvia al regime degli amministratori, si applica la prescrizione quinquennale prevista per l'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.), decorrente dalla cessazione dalla carica.
L'art. 2396 c.c. si applica alle S.r.l.?
No. La disposizione è collocata nella disciplina delle S.p.A. Nelle S.r.l. il regime di responsabilità dei gestori è regolato dall'art. 2476 c.c., che non contiene un rinvio speculare per i direttori generali.