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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2395 c.c. Azione individuale del socio e del terzo

In vigore

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

In sintesi

  • Il singolo socio o il terzo possono agire individualmente contro gli amministratori per i danni direttamente subiti per effetto di atti colposi o dolosi.
  • L'azione individuale è distinta e autonoma rispetto all'azione sociale di responsabilità: tutela danni diretti, non il riflesso del danno societario.
  • Il termine di prescrizione è di cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole.
Ratio

L'art. 2395 c.c. colma una lacuna di tutela: le azioni di responsabilità degli artt. 2393 e 2394 tutelano rispettivamente la società e i creditori sociali, ma non il singolo socio o il terzo che abbiano subito un danno diretto e autonomo dalla condotta degli amministratori. La norma riconosce quindi un'azione individuale a chiunque, socio o terzo, abbia subito un pregiudizio immediato, non mediato dalla perdita di valore del patrimonio sociale. La ratio è quella di garantire una tutela aquiliana piena anche nei confronti dei soggetti che, pur non potendo azionare l'azione sociale, abbiano subito un danno personale e diretto per effetto di comportamenti illeciti degli organi gestori.

Analisi

Il presupposto essenziale e qualificante dell'azione ex art. 2395 è la natura diretta del danno: non è sufficiente il danno riflesso (cioè la perdita di valore della partecipazione derivante dal pregiudizio al patrimonio sociale), ma occorre un pregiudizio autonomo che colpisce direttamente il patrimonio del socio o del terzo. La giurisprudenza ha chiarito che il danno è diretto quando l'atto dell'amministratore ha inciso immediatamente sulla sfera giuridica dell'attore, senza passare per la perdita del patrimonio sociale. Esempi di danno diretto: induzione del terzo a contrattare con la società sulla base di informazioni false fornite dall'amministratore; lesione del diritto di opzione del socio; comportamenti dolosi che hanno indotto il terzo a credito. L'azione può essere esercitata sia contro gli amministratori esecutivi sia contro quelli non esecutivi che abbiano concorso nell'atto illecito. L'azione ex art. 2395 non è subordinata all'esperimento o all'esito dell'azione sociale: i due rimedi sono autonomi e possono coesistere. Il termine di prescrizione è di cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Quando si applica

L'azione è esperibile quando: (a) l'amministratore abbia compiuto un atto colposo o doloso; (b) tale atto abbia causato un danno diretto al socio o al terzo; (c) esista un nesso causale tra l'atto e il danno. Non è esperibile per il semplice deprezzamento della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla società: in quel caso il danno è riflesso e spetta alla società agire ex art. 2393. Il termine quinquennale decorre dall'atto pregiudizievole, non dalla sua scoperta, salvo il principio dell'actio nata riferito ai danni occulti.

Connessioni

L'art. 2395 si inserisce nel sistema delle azioni di responsabilità accanto all'art. 2393 (azione sociale promossa dalla società), all'art. 2393-bis (azione sociale promossa dai soci di minoranza), all'art. 2394 (azione dei creditori sociali) e all'art. 2394-bis (azione del curatore in caso di fallimento). Il coordinamento tra le azioni impone di verificare caso per caso se il danno lamentato sia diretto (art. 2395) o riflesso (art. 2393). Rilevante anche l'art. 2043 c.c. quale fondamento generale della responsabilità aquiliana, di cui l'art. 2395 costituisce applicazione speciale in ambito societario.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'azione individuale del socio ex art. 2395 e l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393?

L'azione sociale (art. 2393) tutela il patrimonio della società e mira a far risarcire il danno subito dalla società stessa. L'azione individuale (art. 2395) tutela il socio o il terzo che abbiano subito un danno diretto e autonomo dalla condotta degli amministratori, non mediato dalla perdita patrimoniale sociale.

Cosa si intende per 'danno diretto' ai fini dell'art. 2395?

Il danno è diretto quando l'atto dell'amministratore ha inciso immediatamente sul patrimonio del socio o del terzo, senza passare per il deprezzamento del patrimonio sociale. Il semplice calo di valore delle azioni conseguente al danno arrecato alla società non è un danno diretto ai sensi dell'art. 2395.

Entro quanto tempo deve essere esercitata l'azione individuale ex art. 2395?

Entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo. Il termine è di prescrizione e decorre dall'atto pregiudizievole, non dalla scoperta del danno, salvo i principi generali sull'actio nata per i danni occulti.

Un terzo estraneo alla società può agire ex art. 2395?

Sì. L'azione è espressamente riconosciuta non solo ai soci ma anche ai terzi che abbiano subito un danno diretto da atti colposi o dolosi degli amministratori, come fornitori, clienti o altri soggetti che abbiano interagito con la società.

L'azione ex art. 2395 può essere esercitata anche se la società ha già agito o rinunciato all'azione sociale?

Sì. L'azione individuale del socio o del terzo è autonoma e indipendente dall'azione sociale di responsabilità. Il fatto che la società agisca, rinunci o transiga con gli amministratori non pregiudica il diritto del singolo danneggiato di agire ex art. 2395.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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