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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2396-decies c.c. – Amministratori
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
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L’amministrazione è affidata a uno o più amministratori, nominati dall’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2396-novies - Art. 2396 novies Codice Civile: Revisione legale dei conti→Cod. civ. art. 2397 - Articolo 2397 Codice Civile: Composizione del collegio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2396 octies Codice Civile: Riunioni dell’organo di controllo→Art. 2396 septies Codice Civile: Cause d’ineleggibilità e di de→Art. 2396 sexies Codice Civile: Poteri dell’organo di controllo→Art. 2396 quinquies Codice Civile: Doveri dell’organo di control→Art. 2396 quater Codice Civile: Denunzia al tribunale→Art. 2396 ter Codice Civile: Denunzia all’organo di controllo→Art. 2396 bis Codice Civile: Divieto di concorrenza e utilizzazi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disposizione in commento enuncia uno dei principi cardine dell'organizzazione della societa per azioni: l'amministrazione e affidata a uno o piu amministratori, nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449. In poche righe si fissano tre regole fondamentali: chi amministra (uno o piu amministratori), chi li nomina (di regola l'assemblea) e quali eccezioni temperano questo schema (la nomina iniziale nell'atto costitutivo e le ipotesi speciali degli artt. 2351 e 2449 c.c.). Si tratta del nucleo che governa l'investitura dell'organo gestorio, cuore operativo della societa.
Il principio della competenza assembleare
La regola generale e chiara: gli amministratori sono nominati dall'assemblea. Questa attribuzione esprime il principio per cui il potere di scegliere chi gestisce la societa spetta ai soci, titolari ultimi dell'interesse sociale. L'assemblea, organo che da voce alla compagine sociale, designa coloro ai quali affida la conduzione dell'impresa. E un assetto coerente con la struttura della societa per azioni, nella quale la proprieta (i soci) e la gestione (gli amministratori) possono non coincidere: i soci conferiscono il capitale e scelgono i gestori, ma la gestione quotidiana e affidata a un organo distinto, dotato di autonomia operativa. La nomina assembleare e il momento in cui questa fiducia viene attribuita.
Amministrazione unipersonale o collegiale
La norma ammette che l'amministrazione sia affidata a uno o piu amministratori. Si apre cosi l'alternativa tipica del diritto societario: l'amministratore unico, che concentra in se l'intera funzione gestoria, oppure il consiglio di amministrazione, organo collegiale composto da piu membri che deliberano secondo le regole della collegialita. La scelta dipende dalle dimensioni e dalla complessita dell'impresa, oltre che dalle previsioni statutarie. La struttura collegiale favorisce la ponderazione delle decisioni e la ripartizione delle responsabilita, mentre quella unipersonale assicura rapidita e semplicita di funzionamento. Entrambe sono legittime e rientrano nella liberta organizzativa riconosciuta dalla disciplina.
L'eccezione dei primi amministratori
La prima eccezione riguarda i primi amministratori, che non sono nominati dall'assemblea ma direttamente nell'atto costitutivo. La ragione e intuitiva: al momento della costituzione della societa l'assemblea non si e ancora formata e riunita, sicche la designazione dei primi gestori deve avvenire nello stesso documento che da vita all'ente. Sono dunque i soci fondatori, nell'atto costitutivo, a indicare coloro che amministreranno la societa nella sua fase iniziale. Successivamente, alla scadenza del mandato, subentra la regola ordinaria della nomina assembleare. Questa eccezione assicura continuita: la societa nasce gia dotata del proprio organo amministrativo, senza soluzioni di continuita tra costituzione e operativita.
Il richiamo agli articoli 2351 e 2449
La norma fa salvo il disposto di due ulteriori disposizioni. L'art. 2351 c.c. riguarda il diritto di voto e consente la creazione di categorie speciali di azioni, alle quali lo statuto puo riservare particolari prerogative, comprese forme di influenza sulla nomina di componenti dell'organo amministrativo. L'art. 2449 c.c. concerne invece le societa partecipate dallo Stato o da enti pubblici, ai quali lo statuto puo attribuire la facolta di nominare direttamente uno o piu amministratori, in deroga al principio della nomina assembleare. Questi richiami segnalano che il modello base, fondato sulla competenza dell'assemblea, puo essere temperato da meccanismi speciali, previsti per tutelare interessi particolari o per riconoscere prerogative a determinati soci o enti. La disciplina, dunque, e flessibile: il principio generale convive con eccezioni puntuali.
La funzione dell'organo amministrativo
Una volta nominati, gli amministratori assumono la gestione dell'impresa sociale: ad essi spetta in via generale il compito di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e di rappresentare la societa nei rapporti con i terzi. La nomina, di cui la norma si occupa, e il presupposto logico e cronologico di questa funzione: senza investitura non vi e potere gestorio legittimo. Da qui l'importanza di una designazione regolare, conforme alle previsioni legali e statutarie. Un vizio nella nomina puo riflettersi sulla validita degli atti compiuti e sull'imputabilita delle responsabilita, ragione per cui la corretta applicazione delle regole sull'investitura e tutt'altro che formale.
Collocazione sistematica e ratio complessiva
La disposizione si inserisce nella disciplina dell'amministrazione della societa per azioni, dedicata all'organizzazione interna dell'ente. Va letta insieme alle norme che regolano la durata della carica, la revoca, la sostituzione e la responsabilita degli amministratori. Il filo conduttore e il bilanciamento tra due esigenze: da un lato garantire ai soci il controllo sulla scelta dei gestori, dall'altro assicurare alla societa stabilita e continuita di amministrazione, nonche flessibilita per accogliere interessi particolari attraverso le eccezioni richiamate. In questo equilibrio si coglie la ratio dell'istituto: l'organo amministrativo e espressione della volonta dei soci, ma opera come centro autonomo di gestione, presidiato da regole che ne assicurano legittimita e affidabilita.
L'autonomia gestoria e i suoi limiti
Il principio per cui gli amministratori sono scelti dall'assemblea ma gestiscono in autonomia esprime un equilibrio delicato. I soci affidano la conduzione dell'impresa, ma non possono ingerirsi nella gestione quotidiana, che resta riservata all'organo amministrativo. Questa separazione tutela l'efficienza dell'impresa e la certezza dei rapporti con i terzi, che possono fare affidamento sui poteri degli amministratori senza dover indagare le dinamiche interne fra soci e gestori. Al tempo stesso, l'organo amministrativo resta responsabile del proprio operato e soggetto ai controlli previsti dall'ordinamento, in un sistema di pesi e contrappesi che bilancia autonomia e responsabilita.
Domande frequenti
Chi nomina gli amministratori della societa?
Di regola l'assemblea dei soci. Fanno eccezione i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo, e le ipotesi speciali previste dagli articoli 2351 e 2449 del codice civile.
L'amministrazione deve essere affidata a piu persone?
No. La norma ammette uno o piu amministratori: e possibile sia l'amministratore unico, sia un organo collegiale come il consiglio di amministrazione. La scelta dipende dallo statuto e dalle esigenze dell'impresa.
Perche i primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo?
Perche alla costituzione l'assemblea non si e ancora formata. Sono quindi i soci fondatori a designarli nell'atto costitutivo, cosi che la societa nasca gia dotata del proprio organo gestorio.
Cosa prevedono gli articoli 2351 e 2449 richiamati?
L'art. 2351 riguarda categorie speciali di azioni e diritti di voto, con possibili prerogative sulla nomina; l'art. 2449 consente allo Stato o agli enti pubblici partecipanti di nominare direttamente amministratori, in deroga alla regola assembleare.
Perche e importante la regolarita della nomina?
Perche l'investitura e il presupposto del potere gestorio. Un vizio nella nomina puo incidere sulla validita degli atti e sull'imputazione delle responsabilita, rendendo essenziale il rispetto delle regole legali e statutarie.