- Se lo Stato o enti pubblici partecipano a una s.p.a. chiusa, lo statuto può consentire loro di nominare amministratori e sindaci in proporzione alla partecipazione.
- I soggetti nominati dagli enti pubblici possono essere revocati solo dall'ente nominante, non dall'assemblea.
- Gli amministratori di nomina pubblica non possono restare in carica più di tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio di fine mandato.
- È possibile rappresentare i diritti amministrativi degli enti pubblici mediante una categoria speciale di azioni, previa delibera assembleare e consenso dell'ente.
- Alle s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si applicano le norme sulle categorie di azioni ex art. 2346 c.c.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2449 c.c. – Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell’articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.
In sintesi
Ratio
L'articolo 2449 c.c. costituisce uno strumento di diritto speciale che consente allo Stato e agli enti pubblici di mantenere un controllo qualificato nelle società per azioni partecipate, senza dover detenere la maggioranza del capitale. La disposizione risponde all'esigenza di conciliare la forma privatistica della società per azioni con l'interesse pubblico che giustifica la partecipazione di soggetti statali o parastatali: si garantisce così la continuità dell'indirizzo pubblico nella gestione di settori strategici (utilities, infrastrutture, servizi di interesse generale) anche in assenza di una partecipazione di controllo. La norma è frutto di un compromesso tra il diritto societario generale, fondato sulla proporzionalità tra partecipazione e potere, e le esigenze di governance degli enti pubblici, che richiedono forme di influenza strutturale indipendenti dalla mera quota di possesso.
Analisi
La norma attribuisce allo statuto la facoltà, non l'obbligo, di riservare agli enti pubblici soci il diritto di nomina diretta di una quota di amministratori e sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale. Questa prerogativa deroga alla regola generale dell'elezione assembleare (art. 2383 c.c.), configurando un potere extra-assembleare di nomina. I soggetti così nominati godono dei medesimi diritti e obblighi dei consiglieri eletti dall'assemblea ma possono essere revocati solo dall'ente nominante, non dall'assemblea stessa: questa asimmetria di revoca rafforza l'autonomia della componente pubblica. Il termine massimo di tre esercizi per gli amministratori di nomina pubblica uniforma la loro scadenza a quella ordinaria. Per le s.p.a. quotate, la norma non si applica nella sua forma diretta: si rinvia al sesto comma dell'art. 2346 c.c., che contempla la creazione di categorie azionarie con diritti amministrativi speciali, strumento compatibile con i principi del mercato regolamentato.
Quando si applica
L'art. 2449 c.c. si applica alle s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società chiuse) in cui lo Stato o enti pubblici detengano una partecipazione azionaria. È necessario che lo statuto contenga un'espressa clausola attributiva del diritto di nomina; in assenza di tale previsione, gli enti pubblici partecipano alla governance esclusivamente attraverso il voto assembleare come qualsiasi socio. La facoltà di creare una categoria speciale di azioni (comma 7) richiede sia una delibera assembleare con le maggioranze ordinarie sia il consenso espresso dell'ente pubblico beneficiario. La disposizione non si applica alle società a partecipazione mista in cui l'ente pubblico non detenga formalmente la qualità di azionista, bensì eserciti influenza tramite contratti di servizio o regolazione.
Connessioni
L'art. 2449 c.c. si coordina con l'art. 2383 c.c. (nomina e revoca degli amministratori), con l'art. 2400 c.c. (nomina e revoca del collegio sindacale) e con l'art. 2346 comma 6 c.c. (categorie di azioni con diritti speciali). Sul piano del diritto pubblico dell'economia, la norma si collega al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), che regolamenta in modo organico la governance delle società pubbliche prevedendo limiti agli organi di amministrazione, obblighi di trasparenza e criteri di nomina per competenza. Il rapporto con il diritto UE è stato oggetto di scrutinio dalla Corte di Giustizia (causa C-174/04) riguardo alla compatibilità con la libera circolazione dei capitali: la nomina pubblica è ammessa solo se proporzionale e giustificata da esigenze di interesse generale documentate.
Casi pratici
Caso 1: Il Comune di Treviso detiene il 30% del capitale della s.p.a
Alfa, che gestisce la rete idrica locale. Lo statuto di Alfa attribuisce al Comune la facoltà di nominare un amministratore e un sindaco. Tizio, nominato consigliere dal Comune, partecipa con pieni diritti alle riunioni del consiglio ma può essere revocato solo da una delibera del Consiglio Comunale, non dall'assemblea dei soci. Alla scadenza dei tre esercizi, il Comune nomina al suo posto Caio.
Caso 2: La Regione Veneto partecipa con il 20% al capitale della s.p.a
Beta, attiva nel settore aeroportuale. Lo statuto non prevede alcun diritto di nomina per gli enti pubblici. La Regione propone all'assemblea di modificare lo statuto introducendo tale previsione: la delibera viene approvata con le maggioranze dell'assemblea straordinaria e, contemporaneamente, la Regione esprime il proprio consenso. Da quel momento Sempronio, designato dalla Regione, entra nel consiglio di amministrazione di Beta.
Domande frequenti
Lo Stato può nominare amministratori in una s.p.a. senza essere socio di maggioranza?
Sì, se lo statuto lo prevede. L'art. 2449 c.c. consente allo Stato o a enti pubblici di nominare amministratori e sindaci in misura proporzionale alla quota di capitale detenuta, anche se non sono soci di maggioranza.
Chi può revocare un amministratore nominato dallo Stato ex art. 2449 c.c.?
Solo l'ente pubblico che lo ha nominato. L'assemblea dei soci non ha potere di revocare gli amministratori di nomina pubblica, a differenza di quelli eletti dall'assemblea stessa. Questo è uno degli elementi distintivi della disciplina speciale.
Per quanto tempo può restare in carica un amministratore nominato da un ente pubblico?
Al massimo per tre esercizi. L'art. 2449 c.c. fissa un limite temporale uguale a quello ordinario, e la scadenza coincide con l'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.
La norma si applica anche alle s.p.a. quotate in Borsa?
Non nella sua forma diretta. Per le s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'art. 2449 rimanda al sesto comma dell'art. 2346 c.c., che consente la creazione di categorie speciali di azioni con diritti amministrativi rafforzati per gli enti pubblici.
È necessario il consenso dell'ente pubblico per istituire la categoria speciale di azioni?
Sì. La delibera assembleare (con maggioranze ordinarie) non è sufficiente: l'art. 2449 c.c. richiede in ogni caso il consenso espresso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti speciali sono istituiti.