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Testo dell'articoloVigente
Art. 2447-septies c.c. – Bilancio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2447-septies c.c. governa il trattamento contabile dei patrimoni destinati nel bilancio societario. La norma risponde a una duplice esigenza: da un lato, assicurare che il bilancio della società offra una rappresentazione fedele e veritiera della situazione patrimoniale, distinguendo chiaramente i beni segregati da quelli liberamente disponibili; dall'altro, fornire agli stakeholder - creditori ordinari, finanziatori dell'affare, soci - le informazioni necessarie per valutare la posizione patrimoniale reale della società e il rischio connesso alle operazioni strutturate. Senza un obbligo di separata evidenza contabile, il patrimonio destinato rischierebbe di essere «nascosto» nel bilancio aggregato, rendendo impossibile per i terzi valutare l'effettiva garanzia patrimoniale disponibile. La norma si inserisce nel più ampio principio di trasparenza informativa che governa il bilancio d'esercizio, rafforzando gli obblighi di disclosure previsti dagli artt. 2423-2428 c.c.
Analisi
Il primo comma impone la distinzione nello stato patrimoniale: i beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati devono essere indicati separatamente, in modo che chiunque legga il bilancio possa identificare immediatamente quali attivi siano vincolati a un affare specifico e quali siano liberamente disponibili. Questa separazione non implica la redazione di uno stato patrimoniale per ogni patrimonio destinato, ma una struttura espositiva che evidenzi chiaramente la componente segregata. Il secondo comma impone la redazione di un rendiconto separato per ogni patrimonio destinato, allegato al bilancio d'esercizio. Questo rendiconto segue i principi di redazione del bilancio stabiliti dagli artt. 2423 e seguenti: chiarezza, verità e correttezza, principio di prudenza, continuità, competenza economica. Il rendiconto deve essere autonomo e autosufficiente nella rappresentazione dell'andamento dell'affare, pur collocandosi nell'ambito del bilancio complessivo della società. Il terzo comma specifica il contenuto della nota integrativa relativo ai patrimoni destinati: a) valore e tipologia dei beni e rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio, compresi gli eventuali apporti di terzi; b) criteri adottati per imputare elementi di costo e di ricavo comuni tra il patrimonio generale e il patrimonio destinato, elemento cruciale per evitare allocazioni distorte che alterino il risultato dell'affare; c) regime di responsabilità applicabile, vale a dire se la società risponde limitatamente al patrimonio destinato o illimitatamente. Il quarto comma introduce un obbligo aggiuntivo per il caso in cui la deliberazione costitutiva preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni dell'affare: in tal caso, l'impegno deve essere indicato in calce allo stato patrimoniale e deve essere valutato con criteri dichiarati nella nota integrativa. Questo requisito consente agli analisti di quantificare il rischio contingente gravante sul patrimonio generale e di includerlo nella valutazione del merito creditizio della società.
Quando si applica
La norma si applica ogni anno in cui la società rediga il bilancio e abbia uno o più patrimoni destinati attivi al termine dell'esercizio. L'applicazione è obbligatoria: non è possibile redigere il bilancio senza dare evidenza separata dei patrimoni destinati esistenti. Non si applica a patrimoni destinati che siano stati liquidati integralmente nel corso dell'esercizio (in quel caso rileva il rendiconto finale ex art. 2447-novies c.c.), né a società che non abbiano mai costituito patrimoni destinati.
Connessioni
La norma si coordina con l'art. 2447-bis (fattispecie generale), l'art. 2447-sexies (obblighi di tenuta della contabilità separata, presupposto per la redazione del rendiconto), l'art. 2447-novies (rendiconto finale, che chiude il ciclo contabile del patrimonio destinato) e con i principi di bilancio degli artt. 2423-2428 c.c. Sul piano dei principi contabili, la norma interagisce con l'OIC 12 (composizione del bilancio d'esercizio) e con le disposizioni sui fondi rischi e oneri per la rappresentazione delle responsabilità illimitate assunte dalla società. Per le società che applicano i principi IAS/IFRS, la disciplina si coordina con l'IFRS 10 (bilancio consolidato) e con lo IAS 27 (bilanci separati), che regolano la rappresentazione delle entità strutturate e dei patrimoni vincolati.
Casi pratici
Caso 1: Bilancio con patrimonio destinato attivo e nota integrativa
Tizio S.p.A. ha costituito un patrimonio destinato per la gestione di un impianto fotovoltaico, con beni di valore complessivo di 2 milioni di euro. Al 31 dicembre, il patrimonio è ancora attivo. Nello stato patrimoniale gli amministratori indicano separatamente i 2 milioni di beni destinati, distinguendoli dal patrimonio libero di 8 milioni. Allegano al bilancio un rendiconto separato dell'affare fotovoltaico, che mostra ricavi per 300.000 euro e costi per 180.000 euro, con un avanzo di gestione di 120.000 euro. La nota integrativa illustra i criteri di imputazione degli ammortamenti comuni e il regime di responsabilità limitata al patrimonio destinato.
Caso 2: Responsabilità illimitata indicata in calce allo stato patrimoniale
Caio S.p.A. ha costituito un patrimonio destinato per un'operazione immobiliare complessa e, per agevolare il finanziamento, la deliberazione prevede una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni dell'affare. Il commercialista di Caio S.p.A. redige il bilancio indicando in calce allo stato patrimoniale l'impegno derivante dalla responsabilità illimitata, stimato in 500.000 euro sulla base del passivo dell'affare. La nota integrativa illustra la metodologia di stima. Sempronio, potenziale investitore, può così valutare correttamente il rischio contingente gravante sul patrimonio generale di Caio S.p.A.
Domande frequenti
I patrimoni destinati devono essere indicati separatamente nel bilancio?
Sì. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati devono essere distintamente indicati nello stato patrimoniale, in modo che siano identificabili rispetto al patrimonio generale della società. Per ogni patrimonio destinato va redatto un rendiconto separato allegato al bilancio.
Il rendiconto del patrimonio destinato segue le stesse regole del bilancio ordinario?
Sì. Il rendiconto separato deve essere redatto secondo i principi degli artt. 2423 ss. c.c., applicando le regole di chiarezza, verità, correttezza e prudenza proprie del bilancio d'esercizio.
Cosa deve contenere la nota integrativa riguardo ai patrimoni destinati?
La nota integrativa deve illustrare: il valore e la tipologia dei beni e rapporti compresi nel patrimonio, gli eventuali apporti di terzi, i criteri di imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo e il regime di responsabilità applicabile.
Come si rappresenta in bilancio la responsabilità illimitata della società per l'affare?
Se la deliberazione costitutiva prevede responsabilità illimitata, l'impegno deve essere indicato in calce allo stato patrimoniale e valutato con criteri dichiarati nella nota integrativa, consentendo agli stakeholder di quantificare il rischio contingente gravante sul patrimonio generale.
L'obbligo di separata rappresentazione vale anche se il patrimonio destinato è quasi esaurito?
Sì. L'obbligo si applica per tutto il periodo in cui il patrimonio destinato è attivo, anche se residuale. Cessa solo con il rendiconto finale ex art. 2447-novies c.c., che chiude definitivamente il ciclo contabile dell'operazione.