Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2447-quater c.c. – Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436.

Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

In sintesi

  • Pubblicità obbligatoria. La deliberazione di costituzione del patrimonio destinato deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese, rendendola conoscibile da chiunque abbia interesse.
  • Termine di 60 giorni per l'opposizione. I creditori sociali il cui credito sia anteriore all'iscrizione hanno sessanta giorni da quest'ultima per proporre opposizione al tribunale competente.
  • Esecuzione anche in presenza di opposizione. Il tribunale può autorizzare l'esecuzione della deliberazione anche in pendenza di opposizione, se la società presta idonea garanzia al creditore opponente.
  • Mancata opposizione come acquiescenza. Trascorso il termine di sessanta giorni senza opposizione, la deliberazione diviene pienamente efficace e il patrimonio è definitivamente segregato.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2447-quater c.c. introduce il regime di pubblicità necessaria per la costituzione del patrimonio destinato e il correlato strumento di tutela dei creditori anteriori: l'opposizione giudiziaria. La ratio della norma è quella di bilanciare l'interesse della società a realizzare operazioni strutturate in tempi ragionevoli con l'interesse dei creditori preesistenti a non vedere ridotta senza preavviso la garanzia patrimoniale su cui avevano fatto affidamento al momento in cui avevano concesso credito. Il meccanismo è analogo a quello previsto per la fusione (art. 2503 c.c.) e per la scissione (art. 2506-ter c.c.): la pubblicità serve a informare i creditori della riduzione della garanzia patrimoniale, il termine di sessanta giorni offre loro un tempo congruo per reazire, e la possibilità per il tribunale di autorizzare comunque l'esecuzione evita che ogni opposizione, anche strumentale, possa bloccare indefinitamente l'operazione. La garanzia che il tribunale può imporre alla società funge da meccanismo di protezione sostitutiva per il creditore opponente.

Analisi

Il primo comma della norma stabilisce l'obbligo di iscrizione della deliberazione costitutiva nel registro delle imprese, secondo le modalità previste dall'art. 2436 c.c. per le modifiche dello statuto. In pratica, la deliberazione viene depositata dall'organo amministrativo (con o senza intervento del notaio, a seconda delle previsioni statutarie) e l'iscrizione è effettuata dall'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio competente. Il secondo comma introduce il termine di sessanta giorni dall'iscrizione entro cui i creditori anteriori possono proporre opposizione al tribunale. L'opposizione deve essere proposta in forma giudiziale (ricorso al tribunale) e deve indicare le ragioni per cui il creditore ritiene che la costituzione del patrimonio destinato pregiudichi le proprie chances di soddisfacimento. La legittimazione è riservata ai soli creditori il cui credito sia sorto prima della data di iscrizione: i creditori successivi contrattano sapendo dell'esistenza del patrimonio destinato e non possono lamentarsi di una riduzione della garanzia che era già nota al momento in cui avevano esteso credito alla società. Il terzo comma regola l'esito dell'opposizione: il tribunale può sospendere l'esecuzione della deliberazione oppure - e questa è la soluzione preferita dall'ordinamento - autorizzarne ugualmente l'esecuzione se la società offre una garanzia idonea. La garanzia può assumere qualunque forma ritenuta adeguata dal giudice in ragione delle circostanze concrete: fideiussione bancaria o assicurativa, pegno su titoli, deposito cauzionale, ipoteca su beni immobili di valore proporzionato al credito garantito. Il giudizio sull'idoneità della garanzia è discrezionale e caso per caso. La norma non specifica il termine entro cui il tribunale deve pronunciarsi, il che comporta l'applicazione delle regole generali sui procedimenti camerali. In caso di mancata opposizione entro il termine di sessanta giorni, la deliberazione diviene pienamente efficace e il patrimonio è definitivamente segregato senza che nessun creditore anteriore possa in seguito contestarne la costituzione.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una S.p.A. delibera la costituzione di un patrimonio destinato ex art. 2447-bis e deve procedere all'iscrizione della deliberazione. L'obbligo di pubblicità è inderogabile: non è possibile costituire un patrimonio destinato senza iscrivere la deliberazione, pena l'inefficacia della segregazione verso i terzi. Si applica indipendentemente dalla dimensione della società o dal valore del patrimonio destinato.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 2447-bis (fattispecie generale del patrimonio destinato), l'art. 2447-ter (contenuto della deliberazione costitutiva) e l'art. 2447-quinquies (diritti dei creditori, che si attivano pienamente dopo l'iscrizione e la scadenza del termine di opposizione). Il meccanismo dell'opposizione richiama le analoghe tutele previste per la fusione (art. 2503 c.c.) e la scissione (art. 2506-ter c.c.), delle quali costituisce un parallelismo sistematico. Il procedimento di iscrizione segue le regole dell'art. 2436 c.c., che disciplina il deposito e l'iscrizione delle delibere di modifica dell'atto costitutivo delle S.p.A.

Casi pratici

Caso 1: Opposizione del creditore anteriore e garanzia fideiussoria

Tizio S.p.A. delibera la costituzione di un patrimonio destinato per un'operazione di project finance. La deliberazione viene iscritta nel registro delle imprese. Caio, fornitore con credito sorto sei mesi prima dell'iscrizione e ancora insoddisfatto, propone opposizione al tribunale entro i sessanta giorni. Il tribunale, ritenendo fondate le preoccupazioni di Caio sulla riduzione della garanzia patrimoniale, non sospende l'esecuzione ma impone a Tizio S.p.A. di prestare una fideiussione bancaria per un importo pari al credito di Caio. La società presenta la fideiussione e il patrimonio destinato diventa pienamente operativo.

Caso 2: Mancata opposizione e definitività della segregazione

Sempronio S.p.A. iscrive al registro delle imprese la deliberazione di patrimonio destinato il 1° marzo. I creditori anteriori non propongono opposizione entro il 30 aprile. Il 15 maggio Mevio, creditore anteriore, si accorge dell'iscrizione ma il termine di sessanta giorni è scaduto. Non può proporre l'opposizione tardiva né contestare successivamente la segregazione patrimoniale in sede esecutiva. La deliberazione è definitivamente efficace e Mevio dovrà soddisfarsi sul patrimonio generale della società, escludendo i beni del patrimonio destinato.

Domande frequenti

Perché la deliberazione di patrimonio destinato deve essere iscritta nel registro delle imprese?

L'iscrizione serve a rendere la costituzione del patrimonio destinato conoscibile dai terzi, in particolare dai creditori della società. Solo con l'iscrizione la segregazione patrimoniale è opponibile erga omnes e decorre il termine di sessanta giorni per l'eventuale opposizione dei creditori anteriori.

Chi può fare opposizione e entro quando?

Solo i creditori il cui credito sia sorto prima della data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. Il termine è di sessanta giorni dall'iscrizione: trascorso questo periodo, l'opposizione è inammissibile.

L'opposizione blocca sempre l'esecuzione della deliberazione?

No. Il tribunale può autorizzare ugualmente l'esecuzione della deliberazione anche in pendenza di opposizione, se la società offre una garanzia idonea a tutela del creditore opponente, come una fideiussione bancaria o un pegno su titoli.

Cosa succede se nessun creditore si oppone entro i 60 giorni?

La deliberazione diviene pienamente efficace e il patrimonio è definitivamente segregato. I creditori che non hanno esercitato l'opposizione nel termine non possono successivamente contestare la costituzione del patrimonio destinato in sede esecutiva o giudiziale.

Quale forma deve avere la deliberazione per essere iscritta?

La deliberazione di patrimonio destinato deve seguire le modalità previste dall'art. 2436 c.c. per le modifiche dell'atto costitutivo. In genere è deliberata dall'organo amministrativo in forma di verbale notarile e poi depositata dal notaio al registro delle imprese.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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