Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2447-octies c.c. – Assemblee speciali

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell’articolo 2447-ter l’assemblea dei possessori delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull’azione di responsabilità nei loro confronti;

2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;

4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.

In sintesi

  • Assemblea per categoria di strumenti. Per ciascuna categoria di strumenti finanziari emessi nell'ambito di un patrimonio destinato ex art. 2447-ter, lett. e), c.c. è prevista un'assemblea speciale con competenze proprie.
  • Cinque materie di competenza. L'assemblea delibera su: nomina e revoca del rappresentante comune, fondo spese di tutela degli interessi comuni, modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti, controversie con la società e transazioni o rinunce, altri oggetti di interesse comune.
  • Disciplina per rinvio. Si applicano le norme sull'assemblea degli obbligazionisti (artt. 2415-2416 e 2419 c.c.) per convocazione, quorum e impugnazione, e le norme sul rappresentante comune (artt. 2417-2418 c.c.) per poteri e responsabilità.
  • Tutela delle minoranze per categoria. Ciascuna categoria delibera separatamente, impedendo che le maggioranze di altre categorie sopraffacciano gli interessi specifici dei possessori di quella categoria.
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Ratio

L'art. 2447-octies c.c. introduce un sistema di governance assemblea-specifico per i possessori di strumenti finanziari emessi nell'ambito di un patrimonio destinato. La norma nasce dalla consapevolezza che la struttura del patrimonio destinato può prevedere categorie diverse di strumenti finanziari - ad esempio, obbligazioni senior e junior, quote di partecipazione agli utili, strumenti ibridi - ciascuna con diritti e interessi non necessariamente coincidenti. In assenza di un organo collegiale dedicato, i possessori di ciascuna categoria non avrebbero voce in capitolo sulle decisioni che li riguardano direttamente, trovandosi in una posizione di inferiorità rispetto alla società emittente. Il legislatore ha quindi mutuato il modello delle assemblee speciali degli obbligazionisti (già previsto dagli artt. 2415 ss. c.c. per i titoli obbligazionari ordinari) e lo ha adattato alla specificità del patrimonio destinato. Il risultato è un sistema di rappresentanza organizzata che consente ai portatori di ogni categoria di strumenti di far valere i propri diritti in modo collettivo ed efficace, con un rappresentante comune dotato di poteri di gestione e azione in giudizio.

Analisi

La norma si apre con la definizione della platea soggettiva: l'assemblea speciale è prevista per ciascuna categoria di strumenti finanziari di partecipazione all'affare emessi ai sensi dell'art. 2447-ter, co. 1, lett. e), c.c. Questa lettera della deliberazione costitutiva consente di prevedere l'emissione di strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori diritti patrimoniali (partecipazione agli utili dell'affare, rimborso a scadenza) e/o amministrativi (voto su determinate decisioni, nomina di componenti dell'organo di controllo). Le cinque materie di competenza dell'assemblea speciale sono tassative nel nucleo essenziale ma aperte a integrazioni: a) nomina e revoca del rappresentante comune, figura che agisce come mandatario collettivo nell'interesse dei possessori; b) costituzione di un fondo per le spese di tutela degli interessi comuni, che può essere finanziato con trattenute sui proventi distribuiti; c) modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari, materia di rilevanza centrale poiché qualunque intervento unilaterale della società su questi diritti sarebbe inefficace senza il consenso dell'assemblea; d) controversie con la società emittente e relative transazioni o rinunce, che richiedono un mandato assembleare per essere negoziati dal rappresentante comune; e) altri oggetti di interesse comune alla categoria, clausola aperta che consente all'assemblea di deliberare su qualsiasi questione che riguardi specificamente i possessori. La disciplina procedurale è costruita per rinvio: per la convocazione, i quorum deliberativi e l'impugnazione delle delibere si applicano gli artt. 2415, co. 2-5, 2416 e 2419 c.c. (assemblee degli obbligazionisti). Per il rappresentante comune si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c., che ne disciplinano i poteri di gestione, la responsabilità verso i possessori e il conflitto di interessi. Questo sistema di rinvio garantisce coerenza con il diritto societario generale e riduce l'incertezza interpretativa.

Quando si applica

La norma si applica quando una società ha emesso strumenti finanziari di partecipazione all'affare nell'ambito di un patrimonio destinato costituito ex art. 2447-ter, co. 1, lett. e), c.c. È irrilevante il numero di categorie coesistenti: ogni categoria ha il diritto di convocare la propria assemblea speciale. L'assemblea è obbligatoria quando deve deliberare sulle cinque materie indicate; è facoltativa quando i possessori intendano riunirsi su questioni di interesse comune non espressamente previste ma rientranti nella clausola aperta.

Connessioni

La norma si inserisce nel sistema del patrimonio destinato e va letta in coordinamento con l'art. 2447-ter (deliberazione costitutiva che prevede l'emissione degli strumenti), l'art. 2447-bis (disciplina generale) e l'art. 2447-quinquies (diritti dei creditori, compresi i possessori di strumenti finanziari). Il rinvio agli artt. 2415-2419 c.c. (assemblee degli obbligazionisti) e agli artt. 2417-2418 c.c. (rappresentante comune degli obbligazionisti) crea un collegamento sistematico con la disciplina dei titoli di debito. La logica di tutela per categoria richiama inoltre i principi che governano le assemblee speciali dei possessori di azioni di risparmio ex art. 146 TUF.

Casi pratici

Caso 1: Nomina del rappresentante comune e fondo spese

Tizio S.p.A. ha costituito un patrimonio destinato per un'operazione di real estate e ha emesso due categorie di strumenti finanziari: strumenti senior (Caio e altri venti investitori) e strumenti junior (Sempronio e altri cinque investitori). I possessori degli strumenti senior convocano la propria assemblea speciale, eleggono un rappresentante comune e deliberano la costituzione di un fondo spese di 50.000 euro per finanziare eventuali azioni legali nei confronti della società. La delibera è approvata a maggioranza e il rappresentante comune viene iscritto nel registro delle imprese. I possessori junior tengono la propria assemblea separata e nominano un diverso rappresentante.

Caso 2: Modifica unilaterale dei diritti da parte della società e tutela assembleare

Tizio S.p.A. vorrebbe modificare il tasso di rendimento degli strumenti finanziari emessi per il patrimonio destinato, riducendolo dal 5% al 3% a causa di difficoltà dell'affare. La modifica è una «modificazione dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari» che richiede obbligatoriamente la delibera dell'assemblea speciale di categoria. Mevio, portatore di strumenti finanziari, convoca l'assemblea. I possessori riuniti deliberano di non accettare la modifica unilaterale e il rappresentante comune diffida formalmente la società, che non può procedere senza il consenso assembleare.

Domande frequenti

Quando si costituisce un'assemblea speciale ex art. 2447-octies c.c.?

L'assemblea speciale è prevista per ogni categoria di strumenti finanziari di partecipazione all'affare emessi nell'ambito di un patrimonio destinato ex art. 2447-ter, co. 1, lett. e), c.c. Ogni categoria ha la propria assemblea, distinta da quelle delle altre categorie.

Chi convoca l'assemblea speciale?

L'assemblea è convocata dal rappresentante comune della categoria, se già nominato. In mancanza, la convocazione può essere richiesta dai possessori che rappresentino un determinato quorum e, in ultima istanza, dagli amministratori della società, secondo le regole dell'art. 2415 c.c. richiamate per rinvio.

Il rappresentante comune può agire autonomamente in giudizio?

Il rappresentante comune ha poteri di gestione e rappresentanza, inclusa la legittimazione ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi dei possessori. Per le transazioni e le rinunce in controversie con la società è però necessaria una delibera assembleare che lo autorizzi espressamente.

La società può modificare unilateralmente i diritti degli strumenti finanziari?

No. La modifica dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari rientra tra le materie di competenza esclusiva dell'assemblea speciale. Qualunque modifica unilaterale da parte della società sarebbe inefficace nei confronti dei possessori.

Cosa delibera il fondo per le spese di tutela degli interessi comuni?

L'assemblea speciale può deliberare la costituzione di un fondo per finanziare le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni dei possessori, come il compenso del rappresentante comune, le spese legali per eventuali contenziosi con la società e i costi di vigilanza sull'andamento dell'affare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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