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Testo dell'articoloVigente
Art. 2447 QUINQUIES c.c. Diritti dei creditori
In vigore
Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti. Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri. Qualora la deliberazione prevista dall’articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2447-quinquies c.c. costituisce il cuore della disciplina del patrimonio destinato, poiché regola l'aspetto che interessa maggiormente i creditori: chi può aggredire cosa e in che misura. La norma persegue un equilibrio delicato tra due esigenze opposte. Da un lato, i finanziatori e i creditori dell'affare devono avere la certezza che il patrimonio separato non verrà intaccato dai creditori generali della società, poiché altrimenti il meccanismo di segregazione perderebbe ogni attrattività per le operazioni di project finance. Dall'altro, i creditori ordinari della società devono essere tutelati dalla riduzione del loro patrimonio di garanzia generale: la soluzione scelta dal legislatore è quella di consentire la segregazione ma con limiti quantitativi (il 10% del patrimonio netto di cui all'art. 2447-bis) e con garanzie procedurali (pubblicità mediante iscrizione e, per gli immobili, trascrizione). La norma introduce inoltre un presidio inderogabile a tutela dei terzi danneggiati da illeciti: la responsabilità della società per i fatti illeciti commessi nell'ambito dell'affare rimane illimitata, impedendo che il patrimonio destinato diventi uno scudo contro le pretese risarcitorie di soggetti che non hanno scelto di contrattare con la società.
Analisi
Il primo comma stabilisce la regola generale: per le obbligazioni contratte in relazione all'affare la società risponde nei soli limiti del patrimonio ad esso destinato, salvo che la deliberazione costitutiva preveda una responsabilità illimitata. Questa deroga convenzionale alla responsabilità limitata è ammessa e può essere conveniente per agevolare il finanziamento da parte di terzi che preferiscano avere la garanzia dell'intero patrimonio sociale. Il secondo comma declina la separazione sul versante opposto: i creditori generali della società non possono far valere diritti sul patrimonio destinato, né sui frutti e sui proventi derivanti dall'affare (salvo che per la quota eventualmente spettante alla società, ad esempio gli utili distribuiti al termine dell'operazione). Questa separazione diventa operativa automaticamente con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. Per gli immobili e i beni mobili registrati, tuttavia, il quarto comma introduce una condizione ulteriore: la separazione patrimoniale non è opponibile ai creditori anteriori finché la destinazione non è trascritta nei pubblici registri competenti (Conservatoria, PRA, Registro delle navi). Solo con la trascrizione la limitazione diventa efficace erga omnes. Il terzo comma consacra la responsabilità illimitata per i fatti illeciti: qualunque danno causato a terzi nell'esecuzione dell'affare (responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., danno ambientale, responsabilità del produttore ex artt. 114 ss. cod. consumo) impegna la società illimitatamente. Infine, il quinto comma impone l'obbligo di menzione: ogni contratto, scrittura o atto compiuto in relazione all'affare deve contenere l'espressa indicazione del vincolo di destinazione. L'omissione di questa menzione ha un effetto sanzionatorio: la società risponde di quell'obbligazione con il patrimonio ordinario, come se il patrimonio destinato non esistesse.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che sia sorta un'obbligazione in relazione a un affare cui sia stato destinato un patrimonio segregato e si ponga la questione se e in che misura i creditori possano agire sui beni. Si applica anche in sede di procedure concorsuali, dove la distinzione tra patrimonio destinato e patrimonio generale è rilevante per il riparto tra i creditori. Non si applica prima della costituzione formale del patrimonio destinato né a obbligazioni sorte prima dell'iscrizione della deliberazione al registro delle imprese.
Connessioni
La norma si coordina strettamente con l'art. 2447-bis (fattispecie generale e limite del 10%), l'art. 2447-quater (pubblicità e opposizione dei creditori), l'art. 2447-decies (finanziamento dedicato), l'art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale universale del debitore, di cui la norma introduce una deroga legale) e l'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale, alla quale si applica il regime di responsabilità illimitata). Sul piano procedurale, si coordina con le norme sull'esecuzione forzata (artt. 2910 ss. c.c.) e con le disposizioni del codice di procedura civile sui pignoramenti e le procedure esecutive.
Casi pratici
Caso 1: Creditore generale tenta l'aggressione del patrimonio destinato
Tizio S.p.A. ha costituito un patrimonio destinato per la costruzione di un immobile commerciale. Nel corso dell'operazione, un fornitore di materiale informatico (Caio), creditore ordinario della società per una fornitura non inerente all'affare, avvia un pignoramento sui beni del patrimonio destinato. Il giudice dell'esecuzione rigetta il pignoramento: il fornitore Caio è un creditore generale della società e non può aggredire il patrimonio separato, che risponde esclusivamente per le obbligazioni contratte in relazione all'affare edilizio.
Caso 2: Responsabilità illimitata per danno a terzi durante l'affare
Nel corso della costruzione finanziata con il patrimonio destinato, un operaio di Sempronio S.p.A. (subappaltatrice) subisce un grave infortunio per carenza di dispositivi di protezione. Il danneggiato agisce in giudizio contro Tizio S.p.A. per responsabilità ex art. 2043 c.c. La società non può limitare la propria responsabilità al solo patrimonio destinato: per le obbligazioni da fatto illecito la responsabilità è illimitata. Il tribunale accoglie la domanda e il risarcimento è eseguito sul patrimonio generale di Tizio S.p.A.
Domande frequenti
I creditori generali della società possono pignorare i beni del patrimonio destinato?
No. Dopo l'iscrizione della deliberazione costitutiva nel registro delle imprese, i creditori generali non possono far valere diritti sui beni del patrimonio destinato né sui suoi proventi. La separazione è opponibile erga omnes, salvo per i beni immobili e mobili registrati per i quali è necessaria anche la trascrizione.
Cosa serve per rendere la separazione opponibile per gli immobili?
Per i beni immobili e i beni mobili registrati (es. autoveicoli), la limitazione della garanzia dei creditori generali opera solo dal momento della trascrizione della destinazione nei pubblici registri (Conservatoria dei Registri Immobiliari o PRA). Prima della trascrizione, i creditori generali possono ancora aggredire quegli immobili.
La società è responsabile per i danni causati nell'esercizio dell'affare?
Sì, in modo illimitato. Per le obbligazioni derivanti da fatto illecito (danni a terzi, responsabilità aquiliana) la società risponde con l'intero patrimonio generale, indipendentemente dall'esistenza del patrimonio destinato. Si tratta di una deroga inderogabile a tutela delle potenziali vittime di illeciti.
Cosa succede se negli atti dell'affare non si menziona il vincolo di destinazione?
L'omissione della menzione del vincolo di destinazione comporta che la società risponde di quell'obbligazione con il patrimonio ordinario, come se la separazione non esistesse. La menzione è quindi un requisito formale con rilevanti effetti sostanziali.
I creditori dell'affare possono aggredire il patrimonio generale della società?
Di regola no: i creditori dell'affare sono confinati al patrimonio destinato. Tuttavia, la deliberazione costitutiva può prevedere espressamente che la società risponda illimitatamente anche per le obbligazioni dell'affare. In quel caso, i creditori dell'affare hanno accesso anche al patrimonio generale.