Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2447 c.c. – Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2446 - Articolo 2446 Codice Civile: Riduzione del capitale per perdite→Cod. civ. art. 2447-bis - Art. 2447 bis Codice Civile: Patrimoni destinati ad uno specific→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2448 Codice Civile: Cause di scioglimento→Art. 2447 ter Codice Civile: Deliberazione costitutiva del patrimonio→Art. 2447 quater Codice Civile: Pubblicità della costituzione de→Art. 2447 quinquies Codice Civile: Diritti dei creditori→Art. 2447 sexies Codice Civile: Libri obbligatori e altre scritt→Art. 2447 septies Codice Civile: Bilancio→Art. 2447 octies Codice Civile: Assemblee speciali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2447 c.c. presidia la continuità aziendale delle società per azioni imponendo una reazione immediata quando l'erosione del capitale supera la soglia critica prevista dall'art. 2446. A differenza di quel precetto, che tollera una perdita superiore al terzo purché il capitale rimanga sopra il minimo legale, l'art. 2447 non lascia margine di recupero temporale: il capitale è già sceso sotto la soglia di vitalità strutturale (50.000 euro per le s.p.a.), sicché la deliberazione deve essere contestuale sia nella riduzione sia nell'aumento compensativo. La ratio è duplice: proteggere i creditori sociali, cui il capitale nominale funge da garanzia generica, e garantire che la società non continui ad operare in condizioni di insufficienza patrimoniale strutturale, con conseguente esposizione degli amministratori a responsabilità per gestione in stato di insolvenza.
Analisi
La norma individua due fattispecie alternative per far fronte alla crisi di capitale: (a) riduzione del capitale alle perdite accertate e contemporaneo aumento ad almeno 50.000 euro, con necessità di nuovi apporti da parte dei soci o di terzi; (b) trasformazione in un tipo societario con soglia minima inferiore (tipicamente s.r.l., che richiede almeno 10.000 euro, o addirittura s.r.l. semplificata con 1 euro simbolico). La deliberazione di riduzione e contestuale aumento segue le regole dell'assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.), quindi richiede l'intervento del notaio e l'iscrizione nel registro delle imprese. Se l'aumento non viene sottoscritto integralmente, la società entra comunque in crisi e si deve valutare la prosecuzione in altra forma o lo scioglimento ex art. 2484 c.c. Il dovere degli amministratori è qualificato come obbligo «senza indugio», locuzione che la dottrina maggioritaria ricollega all'urgenza non appena si accerta o si dovrebbe accertare la perdita; la verifica può emergere in sede di bilancio annuale ma anche da situazioni patrimoniali infrannuali.
Quando si applica
L'art. 2447 c.c. si applica esclusivamente alle società per azioni (incluse le s.a.p.a. per rinvio) quando si verificano cumulativamente: (i) perdite superiori a un terzo del capitale sociale e (ii) riduzione del capitale sotto il minimo di 50.000 euro ex art. 2327. Non rileva la causa delle perdite (operativa, straordinaria, svalutazione). Il meccanismo si attiva sia sulla base del bilancio approvato sia qualora gli amministratori, nel corso dell'esercizio, rilevino la situazione da rendiconti infrannuali o perizie. La convocazione deve avvenire senza indugio; il mancato rispetto di questo obbligo espone gli amministratori a responsabilità ex art. 2395 c.c. e, nelle ipotesi più gravi, a responsabilità penale per bancarotta semplice o aggravata se la società poi fallisce.
Connessioni
L'art. 2447 c.c. si colloca nel quadro normativo della crisi di capitale insieme all'art. 2446 (perdite superiori al terzo senza abbattimento sotto il minimo) e all'art. 2484 (cause di scioglimento, tra cui il decremento del capitale sotto il minimo non rimediato). Nella s.r.l. la disposizione corrispondente è l'art. 2482-ter c.c. Sul versante del diritto della crisi d'impresa, la situazione descritta dall'art. 2447 coincide sovente con la soglia di allerta prevista dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) che impone agli organi di controllo di segnalare all'OCRI. L'art. 2327 c.c. fissa il capitale minimo richiamato; l'art. 2365 disciplina la competenza dell'assemblea straordinaria; gli artt. 2438-2442 regolano le modalità dell'aumento di capitale deliberato in questa sede.
Casi pratici
Caso 1: La s.p.a
Alfa, con capitale sociale di 80.000 euro, chiude l'esercizio con perdite di 65.000 euro; il capitale residuo scende a 15.000 euro, sotto il minimo di 50.000 euro. Tizio, amministratore unico, convoca immediatamente l'assemblea straordinaria, che delibera la riduzione del capitale a 15.000 euro e il contestuale aumento a 60.000 euro mediante sottoscrizione di nuove azioni da parte di Caio, socio di maggioranza. Il registro delle imprese iscrive la delibera e la società prosegue regolarmente la propria attività.
Caso 2: La s.p.a
Beta presenta un capitale di 55.000 euro e subisce durante l'esercizio perdite infrannuali di 50.000 euro, come risulta dalla situazione patrimoniale predisposta dagli amministratori. Sempronio, presidente del consiglio di amministrazione, si astiene dal convocare l'assemblea. Il consiglio di sorveglianza, presieduto da Mevio, riscontrata l'inerzia, convoca direttamente l'assemblea ai sensi dell'art. 2447 c.c. L'assemblea delibera la trasformazione della società in s.r.l., eliminando il problema del capitale minimo e consentendo la prosecuzione dell'attività.
Caso 3: La s.p.a
Gamma, con capitale di 50.100 euro, subisce perdite tali da portarlo a 49.900 euro. Filano, sindaco, segnala che tecnicamente si è superata la soglia del minimo legale. Gli amministratori, verificata la situazione, convocano l'assemblea, che delibera la riduzione proporzionale e il contestuale aumento fino a 50.000 euro tramite conferimento in denaro da parte di un nuovo socio.
Domande frequenti
Quando scatta l'obbligo di convocare l'assemblea ex art. 2447 c.c.?
L'obbligo scatta quando le perdite superano un terzo del capitale e lo abbattono sotto il minimo legale di 50.000 euro. Gli amministratori devono convocare l'assemblea senza indugio, anche nel corso dell'esercizio se la perdita emerge da situazioni infrannuali.
Cosa deve deliberare l'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2447 c.c.?
L'assemblea deve deliberare contestualmente la riduzione del capitale alle perdite accertate e l'aumento fino ad almeno 50.000 euro, oppure la trasformazione della società in un tipo che richieda un capitale minimo inferiore.
Cosa succede se gli amministratori non convocano l'assemblea?
In caso di inerzia degli amministratori, il consiglio di sorveglianza è legittimato a convocare direttamente l'assemblea. Gli amministratori inadempienti rispondono dei danni causati alla società e ai terzi ex art. 2395 c.c.
È possibile trasformare la s.p.a. invece di ricapitalizzare?
Sì. L'art. 2447 c.c. prevede espressamente la trasformazione come alternativa all'aumento di capitale. La trasformazione in s.r.l. è la soluzione più comune, in quanto il minimo scende a 10.000 euro o addirittura a 1 euro per la s.r.l. semplificata.
Qual è la differenza tra art. 2446 e art. 2447 c.c.?
L'art. 2446 interviene quando le perdite superano un terzo del capitale ma questo rimane sopra il minimo legale, concedendo un termine di recupero di un esercizio. L'art. 2447 invece scatta quando il capitale scende sotto il minimo: qui non è ammesso alcun rinvio e la deliberazione deve essere immediata e contestuale.