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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2450 BIS c.c. Pubblicazione della nomina dei liquidatori
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del libro v, titolo v, capo v, disposta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 2450 - Articolo 2450 Codice Civile: Nomina e revoca dei liquidatori→Cod. civ. art. 2451 - Articolo 2451 Codice Civile: Organi sociali durante la liquidazio…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2449 Codice Civile: Effetti dello scioglimento→Articolo 2448 Codice Civile: Cause di scioglimento→Art. 2447 decies Codice Civile: Finanziamento destinato ad uno s→Art. 2447 novies Codice Civile: Rendiconto finale→Art. 2447 octies Codice Civile: Assemblee speciali→Art. 2447 septies Codice Civile: Bilancio→Art. 2447 sexies Codice Civile: Libri obbligatori e altre scritt
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2450-bis c.c., nella sua formulazione originaria, disciplinava la pubblicità della nomina dei liquidatori nelle società per azioni. La ratio della norma era assicurare che i terzi potessero conoscere con certezza chi, in seguito allo scioglimento della società, fosse legittimato ad agire in suo nome e per suo conto, evitando situazioni di incertezza sulla rappresentanza legale dell'ente in fase di liquidazione. La riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha abrogato la disposizione, rifondendo la materia negli artt. 2487 e 2487-bis c.c. che oggi costituiscono il riferimento normativo vigente. La ratio sottostante è rimasta invariata: garantire la certezza dei rapporti giuridici nella delicata fase di passaggio dalla gestione ordinaria alla liquidazione, tutelando i terzi che debbano interloquire con la società sciolta da incertezze sulla legitimazione dei soggetti che la rappresentano.
Analisi
Il quadro normativo vigente è articolato su due disposizioni. L'art. 2487 c.c. disciplina la nomina e i poteri dei liquidatori: l'assemblea dei soci, contestualmente alla delibera di scioglimento o successivamente, nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri (inclusa eventualmente la firma congiunta per atti di valore superiore a una certa soglia), ne fissa il compenso e stabilisce le modalità di liquidazione. Se l'assemblea non provvede, o non si riesce a costituire, la nomina spetta al tribunale su istanza di qualunque interessato. I liquidatori possono essere persone fisiche o giuridiche e non devono necessariamente essere soci. L'art. 2487-bis c.c. disciplina invece la pubblicità: la nomina dei liquidatori deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni, con indicazione delle generalità complete, dei poteri attribuiti a ciascuno e della firma depositata. Il termine decorre dalla nomina assembleare o dal provvedimento del tribunale. L'iscrizione ha efficacia dichiarativa: non è costitutiva della nomina (che avviene con la delibera assembleare), ma la rende opponibile ai terzi. Prima dell'iscrizione, la società non può opporre ai terzi in buona fede l'avvenuta nomina: atti compiuti dagli amministratori uscenti nella finestra tra la delibera di scioglimento e l'iscrizione dei liquidatori restano efficaci verso i terzi che ignoravano il cambiamento. Dopo l'iscrizione, i terzi non possono più eccepire di non essere a conoscenza dei poteri dei liquidatori: la pubblicità fa scattare una presunzione legale di conoscenza. Le limitazioni ai poteri dei liquidatori, se iscritte nel registro delle imprese, sono opponibili ai terzi; quelle non iscritte non lo sono, salvo prova che il terzo ne era effettivamente a conoscenza. I liquidatori, una volta iscritti, sostituiscono integralmente gli amministratori nella rappresentanza e nella gestione, con la differenza funzionale che i loro atti devono essere finalizzati alla liquidazione: non possono intraprendere nuove attività economiche, ma possono compiere tutti gli atti necessari per completare le operazioni in corso e convertire l'attivo in disponibilità monetarie da ripartire tra i creditori e, residualmente, tra i soci.
Quando si applica
La disciplina della pubblicità della nomina dei liquidatori si applica ogni volta che una S.p.A. entra in liquidazione, nelle ipotesi di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. (decorso del termine, raggiungimento o impossibilità dell'oggetto sociale, impossibilità di funzionamento dell'assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, delibera assembleare, pronuncia del tribunale, altre cause previste dall'atto costitutivo). Si applica anche quando i liquidatori originariamente nominati vengano revocati e sostituiti con nuovi, poiché ogni mutamento deve essere iscritto nel registro.
Connessioni
La norma abrogata va letta nel contesto degli artt. 2487 e 2487-bis c.c. che la sostituiscono, nonché degli artt. 2484 (cause di scioglimento), 2485 (obblighi degli amministratori al verificarsi della causa di scioglimento), 2486 (poteri degli amministratori dopo lo scioglimento), 2492 (bilancio finale di liquidazione) e 2496 (cancellazione dal registro delle imprese). Sul piano degli effetti pubblicitari, si coordina con il principio generale di opponibilità delle iscrizioni ex art. 2193 c.c. Per le società in crisi, si raccorda con le disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019) sulle procedure di regolazione della crisi che possono interferire con la liquidazione volontaria.
Casi pratici
Caso 1: Nomina del liquidatore e iscrizione tempestiva
L'assemblea di Tizio S.p.A. delibera lo scioglimento per decorso del termine statutario e nomina Caio come liquidatore unico, con firma libera per atti fino a 500.000 euro e firma congiunta con un avvocato per importi superiori. Il notaio verbalizzante deposita la delibera al registro delle imprese entro trenta giorni. Dall'iscrizione, Caio è l'unico soggetto legittimato a rappresentare la società; gli amministratori cessano automaticamente dalla carica. I terzi che intendano contrattare con la società in liquidazione devono rivolgersi a Caio e possono verificare i suoi poteri consultando il registro.
Caso 2: Atti compiuti dagli amministratori prima dell'iscrizione del liquidatore
L'assemblea di Sempronio S.r.l. delibera lo scioglimento il 1° marzo. Il liquidatore viene nominato ma l'iscrizione avviene solo il 15 aprile. Il 20 marzo, l'amministratore uscente Mevio sottoscrive un contratto di fornitura con Filano S.r.l., che non era a conoscenza dello scioglimento. Il contratto è efficace verso Filano, terzo in buona fede, poiché l'atto è avvenuto prima dell'iscrizione del liquidatore. Sempronio S.r.l. è vincolata dal contratto, e il liquidatore dovrà tenerlo in considerazione nella gestione della liquidazione.
Domande frequenti
L'art. 2450-bis c.c. è ancora in vigore?
No. L'art. 2450-bis c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 6/2003). La materia della pubblicità della nomina dei liquidatori nelle S.p.A. è oggi regolata dagli artt. 2487 e 2487-bis c.c.
Entro quanto tempo deve essere iscritta la nomina del liquidatore?
Ai sensi dell'art. 2487-bis c.c., la nomina dei liquidatori deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla nomina. Il deposito è a cura degli amministratori uscenti o del notaio che ha verbalizzato la delibera di scioglimento.
Cosa succede se la nomina del liquidatore non viene iscritta tempestivamente?
Prima dell'iscrizione, la nomina non è opponibile ai terzi in buona fede. Atti compiuti dagli amministratori uscenti in questo periodo restano efficaci verso i terzi che ignoravano il cambio di rappresentanza. Il ritardo nell'iscrizione espone inoltre gli amministratori uscenti a responsabilità.
I poteri del liquidatore possono essere limitati?
Sì. La delibera assembleare può stabilire limitazioni ai poteri dei liquidatori (es. firma congiunta per atti superiori a una certa soglia). Una volta iscritte nel registro delle imprese, queste limitazioni sono opponibili ai terzi; quelle non iscritte non lo sono, salvo prova che il terzo ne era a conoscenza.
Il liquidatore può compiere qualsiasi atto in nome della società?
I liquidatori sostituiscono gli amministratori nella rappresentanza legale, ma i loro poteri sono funzionalmente orientati alla liquidazione: non possono intraprendere nuove attività economiche, ma possono compiere tutti gli atti utili alla liquidazione del patrimonio sociale, compresi quelli necessari per completare operazioni in corso.