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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2193 c.c. Efficacia dell’iscrizione

In vigore

I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

In sintesi

  • I fatti soggetti a iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese, se non iscritti, non sono opponibili ai terzi da chi aveva l'obbligo di iscriverli.
  • Chi doveva iscrivere può tuttavia provare che i terzi erano comunque a conoscenza del fatto non iscritto.
  • Dal momento dell'iscrizione, i terzi non possono invocare l'ignoranza dei fatti iscritti.
  • La norma disciplina il doppio effetto della pubblicità legale: tutela del terzo ignorante del fatto non iscritto e opponibilità del fatto iscritto.
  • Sono salve le disposizioni particolari che prevedano regimi speciali di pubblicità.
Ratio

L'art. 2193 c.c. costituisce il fulcro normativo dell'efficacia del registro delle imprese come strumento di pubblicità legale. La ratio è duplice. Da un lato, la norma tutela i terzi che non conoscono un fatto per il quale era obbligatoria l'iscrizione: chi aveva l'obbligo di richiedere l'iscrizione e vi ha omesso non può far valere quel fatto a proprio vantaggio nei confronti di chi ne ignorava l'esistenza. Dall'altro lato, una volta avvenuta l'iscrizione, i terzi non possono più invocare l'ignoranza del fatto iscritto: l'iscrizione crea una presunzione assoluta di conoscenza legale. Questo meccanismo bilancia l'interesse dei soggetti obbligati a rendere pubblici i fatti rilevanti con l'interesse dei terzi a fare affidamento sul registro come fonte di informazioni attendibili e aggiornate. Il principio è fondamentale per la sicurezza del traffico commerciale.

Analisi

Il primo comma dell'art. 2193 c.c. stabilisce la regola dell'inopponibilità dei fatti non iscritti: se un fatto soggetto a obbligo di iscrizione non è stato iscritto, chi aveva l'obbligo di richiederne l'iscrizione non può opporlo ai terzi. La norma prevede però un'eccezione: l'obbligo di iscrizione non costituisce il solo mezzo di prova; chi aveva l'obbligo può dimostrare che il terzo aveva comunque conoscenza effettiva del fatto non iscritto. In tal caso, l'inopponibilità cede, perché la ratio protettiva del terzo viene meno. Il secondo comma stabilisce la regola simmetrica: dal momento dell'iscrizione, i terzi non possono opporre l'ignoranza del fatto iscritto. Si tratta di una presunzione legale assoluta (iuris et de iure) di conoscenza: il terzo che affermi di non sapere è comunque vincolato dall'iscrizione. Il terzo comma salva le disposizioni particolari, che per specifici tipi di atti o soggetti possono prevedere regimi diversi (es. pubblicità costitutiva per le società di capitali).

Quando si applica

L'art. 2193 c.c. si applica a tutti i fatti per i quali la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese: costituzione, modificazione e scioglimento di imprese e società, nomina e revoca di amministratori, procuratori e institori, trasferimento di sede, cambiamento di oggetto sociale e così via. La norma opera nei rapporti tra il soggetto obbligato all'iscrizione e i terzi, non nei rapporti interni tra i soci o tra la società e i propri organi. Il regime si differenzia a seconda che l'iscrizione abbia effetto meramente dichiarativo (come per la maggior parte degli atti dell'imprenditore individuale) o effetto costitutivo (come per la costituzione delle società di capitali, dove l'iscrizione è condizione di esistenza della persona giuridica).

Connessioni

L'art. 2193 c.c. è strettamente correlato agli artt. 2188-2196 c.c. che regolano il registro delle imprese. In particolare, si collega all'art. 2194 c.c. (sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di iscrizione) e agli artt. 2195-2196 c.c. (soggetti e modalità dell'iscrizione obbligatoria). Per le società di capitali rilevano gli artt. 2331 c.c. (acquisto della personalità giuridica con l'iscrizione), 2436 c.c. (iscrizione delle modifiche statutarie) e 2484 c.c. (cause di scioglimento). Sul piano processuale, l'inopponibilità del fatto non iscritto è rilevabile d'ufficio o su eccezione del terzo convenuto. La norma va coordinata con la disciplina dell'affidamento incolpevole e della buona fede nelle contrattazioni commerciali.

Domande frequenti

Cosa significa che un fatto non è opponibile ai terzi?

Significa che il soggetto obbligato a iscrivere quel fatto nel registro non può farlo valere contro i terzi che ne ignoravano l'esistenza. Ad esempio, se la revoca di un amministratore non è stata iscritta, la società non può opporre tale revoca a chi ha contrattato in buona fede con l'ex amministratore ritenendolo ancora in carica.

Un terzo può essere vincolato da un fatto che non ha iscritto nel registro?

No. La regola dell'art. 2193 c.c. riguarda chi aveva l'obbligo di iscrivere: è questo soggetto che non può opporre il fatto non iscritto al terzo. Il terzo, invece, dal momento in cui un fatto è iscritto, è presunto legalmente a conoscenza di esso e non può invocare la propria ignoranza.

È possibile provare che il terzo conosceva il fatto anche se non era iscritto?

Sì. Il primo comma dell'art. 2193 c.c. prevede espressamente questa possibilità: chi aveva l'obbligo di iscrivere può dimostrare che il terzo aveva comunque conoscenza effettiva del fatto non iscritto, con qualsiasi mezzo di prova. In quel caso, la protezione del terzo viene meno e il fatto gli diventa opponibile.

Da quando decorre l'opponibilità ai terzi di un fatto iscritto?

In linea di principio, l'opponibilità decorre dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta nel registro delle imprese. Dal quel momento i terzi sono presunti a conoscenza del fatto iscritto, senza necessità di ulteriori formalità o comunicazioni individuali.

Esistono eccezioni al regime dell'art. 2193 c.c.?

Sì, il terzo comma dell'art. 2193 c.c. salva «le disposizioni particolari della legge», che possono prevedere regimi speciali. Per esempio, per le società di capitali l'iscrizione ha efficacia costitutiva (non solo dichiarativa), e specifiche disposizioni del codice civile o di leggi speciali regolano modalità e termini di opponibilità di singoli atti in modo diverso dalla regola generale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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