Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2193 c.c. Efficacia dell’iscrizione

In vigore

I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

In sintesi

  • I fatti soggetti a iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese, se non iscritti, non sono opponibili ai terzi da chi aveva l'obbligo di iscriverli.
  • Chi doveva iscrivere può tuttavia provare che i terzi erano comunque a conoscenza del fatto non iscritto.
  • Dal momento dell'iscrizione, i terzi non possono invocare l'ignoranza dei fatti iscritti.
  • La norma disciplina il doppio effetto della pubblicità legale: tutela del terzo ignorante del fatto non iscritto e opponibilità del fatto iscritto.
  • Sono salve le disposizioni particolari che prevedano regimi speciali di pubblicità.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2193 c.c. costituisce il fulcro normativo dell'efficacia del registro delle imprese come strumento di pubblicità legale. La ratio è duplice. Da un lato, la norma tutela i terzi che non conoscono un fatto per il quale era obbligatoria l'iscrizione: chi aveva l'obbligo di richiedere l'iscrizione e vi ha omesso non può far valere quel fatto a proprio vantaggio nei confronti di chi ne ignorava l'esistenza. Dall'altro lato, una volta avvenuta l'iscrizione, i terzi non possono più invocare l'ignoranza del fatto iscritto: l'iscrizione crea una presunzione assoluta di conoscenza legale. Questo meccanismo bilancia l'interesse dei soggetti obbligati a rendere pubblici i fatti rilevanti con l'interesse dei terzi a fare affidamento sul registro come fonte di informazioni attendibili e aggiornate. Il principio è fondamentale per la sicurezza del traffico commerciale.

Analisi

Il primo comma dell'art. 2193 c.c. stabilisce la regola dell'inopponibilità dei fatti non iscritti: se un fatto soggetto a obbligo di iscrizione non è stato iscritto, chi aveva l'obbligo di richiederne l'iscrizione non può opporlo ai terzi. La norma prevede però un'eccezione: l'obbligo di iscrizione non costituisce il solo mezzo di prova; chi aveva l'obbligo può dimostrare che il terzo aveva comunque conoscenza effettiva del fatto non iscritto. In tal caso, l'inopponibilità cede, perché la ratio protettiva del terzo viene meno. Il secondo comma stabilisce la regola simmetrica: dal momento dell'iscrizione, i terzi non possono opporre l'ignoranza del fatto iscritto. Si tratta di una presunzione legale assoluta (iuris et de iure) di conoscenza: il terzo che affermi di non sapere è comunque vincolato dall'iscrizione. Il terzo comma salva le disposizioni particolari, che per specifici tipi di atti o soggetti possono prevedere regimi diversi (es. pubblicità costitutiva per le società di capitali).

Quando si applica

L'art. 2193 c.c. si applica a tutti i fatti per i quali la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese: costituzione, modificazione e scioglimento di imprese e società, nomina e revoca di amministratori, procuratori e institori, trasferimento di sede, cambiamento di oggetto sociale e così via. La norma opera nei rapporti tra il soggetto obbligato all'iscrizione e i terzi, non nei rapporti interni tra i soci o tra la società e i propri organi. Il regime si differenzia a seconda che l'iscrizione abbia effetto meramente dichiarativo (come per la maggior parte degli atti dell'imprenditore individuale) o effetto costitutivo (come per la costituzione delle società di capitali, dove l'iscrizione è condizione di esistenza della persona giuridica).

Connessioni

L'art. 2193 c.c. è strettamente correlato agli artt. 2188-2196 c.c. che regolano il registro delle imprese. In particolare, si collega all'art. 2194 c.c. (sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di iscrizione) e agli artt. 2195-2196 c.c. (soggetti e modalità dell'iscrizione obbligatoria). Per le società di capitali rilevano gli artt. 2331 c.c. (acquisto della personalità giuridica con l'iscrizione), 2436 c.c. (iscrizione delle modifiche statutarie) e 2484 c.c. (cause di scioglimento). Sul piano processuale, l'inopponibilità del fatto non iscritto è rilevabile d'ufficio o su eccezione del terzo convenuto. La norma va coordinata con la disciplina dell'affidamento incolpevole e della buona fede nelle contrattazioni commerciali.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è socio accomandatario di una s.a.s

e viene revocato dall'amministrazione con delibera regolarmente adottata, ma la revoca non viene iscritta nel registro delle imprese. Successivamente Caio contrae un'obbligazione con Tizio, che si presenta come rappresentante della società. La società non può opporre a Caio la revoca di Tizio, poiché non iscritta, salvo che provi che Caio era già a conoscenza della revoca prima di contrarre.

Caso 2: Sempronio costituisce una s.r.l

con Mevio e iscrive la società nel registro delle imprese il 15 maggio. Filano, che il 20 maggio consulta il registro e trova l'iscrizione, non può in seguito sostenere di ignorare l'esistenza della società o la qualità di soci di Sempronio e Mevio: l'iscrizione produce una presunzione assoluta di conoscenza nei confronti di tutti i terzi dal momento della sua avvenuta pubblicazione.

Domande frequenti

Cosa significa che un fatto non è opponibile ai terzi?

Significa che il soggetto obbligato a iscrivere quel fatto nel registro non può farlo valere contro i terzi che ne ignoravano l'esistenza. Ad esempio, se la revoca di un amministratore non è stata iscritta, la società non può opporre tale revoca a chi ha contrattato in buona fede con l'ex amministratore ritenendolo ancora in carica.

Un terzo può essere vincolato da un fatto che non ha iscritto nel registro?

No. La regola dell'art. 2193 c.c. riguarda chi aveva l'obbligo di iscrivere: è questo soggetto che non può opporre il fatto non iscritto al terzo. Il terzo, invece, dal momento in cui un fatto è iscritto, è presunto legalmente a conoscenza di esso e non può invocare la propria ignoranza.

È possibile provare che il terzo conosceva il fatto anche se non era iscritto?

Sì. Il primo comma dell'art. 2193 c.c. prevede espressamente questa possibilità: chi aveva l'obbligo di iscrivere può dimostrare che il terzo aveva comunque conoscenza effettiva del fatto non iscritto, con qualsiasi mezzo di prova. In quel caso, la protezione del terzo viene meno e il fatto gli diventa opponibile.

Da quando decorre l'opponibilità ai terzi di un fatto iscritto?

In linea di principio, l'opponibilità decorre dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta nel registro delle imprese. Dal quel momento i terzi sono presunti a conoscenza del fatto iscritto, senza necessità di ulteriori formalità o comunicazioni individuali.

Esistono eccezioni al regime dell'art. 2193 c.c.?

Sì, il terzo comma dell'art. 2193 c.c. salva «le disposizioni particolari della legge», che possono prevedere regimi speciali. Per esempio, per le società di capitali l'iscrizione ha efficacia costitutiva (non solo dichiarativa), e specifiche disposizioni del codice civile o di leggi speciali regolano modalità e termini di opponibilità di singoli atti in modo diverso dalla regola generale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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