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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2191 c.c. Cancellazione d’ufficio

In vigore

Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

In sintesi

  • Il giudice del registro può cancellare d'ufficio iscrizioni illegittime, cioè avvenute senza le condizioni previste dalla legge.
  • Prima di emettere il decreto di cancellazione, il giudice deve sentire l'interessato, garantendo il contraddittorio.
  • Il procedimento è attivato d'ufficio, senza necessità di istanza di parte terza.
  • La cancellazione ripristina la correttezza e l'affidabilità del registro delle imprese.
Ratio

L'art. 2191 c.c. persegue l'obiettivo di garantire la veridicità e l'attendibilità del registro delle imprese come strumento di pubblicità legale. Il registro delle imprese svolge una funzione di certezza giuridica nei confronti dei terzi: le iscrizioni producono effetti di conoscibilità legale (art. 2193 c.c.) e, in certi casi, effetti costitutivi. Se un'iscrizione è avvenuta in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, per errore, per dolo o per qualunque altra ragione, essa genera una situazione di falsa apparenza giuridica che pregiudica i terzi e l'ordinamento nel suo complesso. Il legislatore ha pertanto attribuito al giudice del registro un potere di intervento officioso correttivo, al fine di eliminare senza indugio le iscrizioni illegittime e ripristinare la coerenza del registro con la realtà giuridica sottostante. Questo potere officioso si giustifica anche con la rilevanza pubblicistica del registro, che non è un semplice archivio privato ma uno strumento di ordine pubblico economico.

Analisi

La norma prevede che, quando un'iscrizione sia avvenuta «senza che esistano le condizioni richieste dalla legge», il giudice del registro, ovvero il giudice designato presso il tribunale competente per territorio, possa intervenire d'ufficio. Il presupposto è l'assenza ab origine delle condizioni di legge: non rileva che l'iscrizione sia diventata successivamente illegittima per fatti sopravvenuti (in quel caso si applicano altri rimedi), ma che al momento in cui fu eseguita mancassero i requisiti normativi. Il procedimento si svolge con decreto e richiede che l'interessato, cioè il soggetto direttamente inciso dal provvedimento, solitamente l'imprenditore o la società, venga previamente sentito. Questo adempimento garantisce il rispetto del contraddittorio minimo anche nei procedimenti camerali, in linea con i principi del giusto processo. Il decreto di cancellazione è un provvedimento di natura amministrativa-giurisdizionale che produce effetti immediati sull'iscrizione.

Quando si applica

L'art. 2191 c.c. si applica ogni volta che risulti accertato, anche su segnalazione della Camera di Commercio, di un terzo o d'ufficio, che un'iscrizione nel registro delle imprese è stata eseguita in mancanza dei presupposti di legge. Casi tipici: iscrizione di un soggetto non legittimato (es. imprenditore agricolo non commerciale iscritto per errore come commerciale), iscrizione di atti nulli o inesistenti, iscrizione di modifiche societarie deliberate in assenza di quorum o di altri requisiti formali. Non si applica quando i presupposti esistevano al momento dell'iscrizione ma sono venuti meno successivamente, né quando l'iscrizione sia semplicemente irregolare ma non illegittima nel suo presupposto sostanziale. Il rimedio è distinto dall'azione ordinaria di cancellazione su istanza di parte.

Connessioni

L'art. 2191 c.c. va letto in stretto collegamento con l'art. 2192 c.c., che disciplina il ricorso contro il decreto del giudice del registro da parte dell'interessato, e con l'art. 2193 c.c., che regola l'efficacia delle iscrizioni nei confronti dei terzi. Il sistema delle impugnazioni è completato dal rinvio al tribunale in composizione collegiale o monocratica secondo le norme processuali applicabili. Rilevano inoltre le disposizioni del d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 9 (norme sul registro delle imprese) e del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento di attuazione del registro). Sul piano processuale, il procedimento rientra nella giurisdizione volontaria camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.

Domande frequenti

Cosa si intende per cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese?

La cancellazione d'ufficio è il potere del giudice del registro di eliminare un'iscrizione avvenuta senza i presupposti di legge, senza bisogno di un'istanza di parte. Il giudice agisce autonomamente quando rileva l'illegittimità dell'iscrizione, ma deve sempre sentire l'interessato prima di emettere il decreto.

Chi è il giudice del registro delle imprese?

Il giudice del registro è un magistrato togato del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro delle imprese, generalmente presso la Camera di Commercio. È nominato dal presidente del tribunale e sovrintende alla tenuta del registro e alla legittimità delle iscrizioni.

L'interessato può opporsi alla cancellazione d'ufficio?

Sì. Ai sensi dell'art. 2192 c.c., l'interessato può ricorrere al tribunale entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cancellazione. Il tribunale riesamina la questione e il suo decreto viene a sua volta iscritto d'ufficio nel registro.

Quali iscrizioni possono essere cancellate d'ufficio?

Possono essere cancellate le iscrizioni avvenute ab origine senza i requisiti di legge: ad esempio iscrizioni di soggetti non legittimati, atti nulli o inesistenti, o iscrizioni eseguite in violazione di norme imperative. Non rientrano nell'art. 2191 c.c. le ipotesi in cui i presupposti esistevano al momento dell'iscrizione ma sono venuti meno in seguito.

La cancellazione d'ufficio produce effetti retroattivi?

In linea di principio la cancellazione elimina l'iscrizione illegittima e ripristina la situazione giuridica corretta. Tuttavia, i terzi di buona fede che abbiano fatto affidamento sull'iscrizione potrebbero essere tutelati in base ai principi generali sull'affidamento e alla disciplina dell'art. 2193 c.c. La questione è controversa in dottrina e dipende dal tipo di effetto (dichiarativo o costitutivo) dell'iscrizione cancellata.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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