Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2192 c.c. – Ricorso contro il decreto del giudice del registro
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2191 - Articolo 2191 Codice Civile: Cancellazione d’ufficio→Cod. civ. art. 2193 - Articolo 2193 Codice Civile: Efficacia dell’iscrizione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2190 Codice Civile: Iscrizione d’ufficio→Articolo 2194 Codice Civile: Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione→Articolo 2189 Codice Civile: Modalità dell’iscrizione→Articolo 2195 Codice Civile: Imprenditori soggetti a registrazione→Articolo 2188 Codice Civile: Registro delle imprese→Articolo 2196 Codice Civile: Iscrizione dell’impresa→Art. 2187 Codice Civile: Usi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2192 c.c. completa il sistema di controllo giurisdizionale sul registro delle imprese, assicurando all'interessato un rimedio impugnatorio contro i decreti emessi dal giudice del registro ai sensi degli articoli precedenti, in particolare contro la cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2191 c.c. La ratio è quella di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la necessità di correggere rapidamente iscrizioni illegittime per tutelare i terzi e la certezza del registro; dall'altro, la garanzia del diritto di difesa dell'interessato, che potrebbe essere inciso da un provvedimento erroneo o ingiusto. Il legislatore ha configurato un sistema a due livelli: il giudice del registro come primo organo di controllo, il tribunale come organo di revisione. La breve durata del termine (quindici giorni) riflette l'esigenza di definire rapidamente la situazione giuridica iscritta nel registro, a tutela della certezza del traffico commerciale.
Analisi
Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto del giudice del registro, non dalla sua emissione o dalla sua iscrizione. La comunicazione avviene nelle forme previste dalla normativa processuale applicabile ai procedimenti camerali. Il tribunale davanti al quale si ricorre è quello dal quale dipende l'ufficio del registro, ovvero il tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Camera di Commercio che gestisce il registro. Il procedimento innanzi al tribunale si svolge anch'esso in forma camerale, con le garanzie del contraddittorio. Il decreto pronunciato sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro: questa previsione garantisce che la decisione del tribunale sia conoscibile dai terzi e produca i propri effetti di pubblicità, aggiornando lo stato del registro.
Quando si applica
L'art. 2192 c.c. si applica ogni volta che il giudice del registro abbia emesso un decreto a norma degli articoli precedenti del capo I del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2188-2202 c.c.), in particolare: decreti di cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.) e decreti relativi ad altre questioni di legittimità delle iscrizioni. Il termine di quindici giorni è perentorio: la sua inosservanza comporta l'inoppugnabilità del decreto del giudice del registro. Legittimato al ricorso è l'«interessato», cioè chiunque sia direttamente inciso dal provvedimento: l'imprenditore, la società, i soci, oppure soggetti terzi che vantino un interesse giuridicamente rilevante all'iscrizione o alla sua cancellazione.
Connessioni
L'art. 2192 c.c. si collega direttamente all'art. 2191 c.c. (cancellazione d'ufficio) e più in generale a tutte le norme che attribuiscono poteri al giudice del registro nel quadro degli artt. 2188 ss. c.c. Il sistema di impugnazione si inserisce nel procedimento camerale disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. Il decreto pronunciato sul ricorso dal tribunale è a sua volta potenzialmente impugnabile con i mezzi ordinari previsti dalla legge per i provvedimenti camerali. Sul piano organizzativo rilevano il d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 9 e il d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, che disciplinano il funzionamento dell'ufficio del registro delle imprese e i rapporti con l'autorità giudiziaria.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il giudice del registro emette decreto di cancellazione dell'iscrizione della società di Tizio, ritenendo che l'atto costitutivo fosse privo dei requisiti formali. Tizio, convinto della regolarità dell'atto, propone ricorso al tribunale entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto. Il tribunale, esaminati gli atti, accoglie il ricorso e dispone la reiscrizione della società; il relativo decreto viene iscritto d'ufficio nel registro.
Caso 2: Caso 2
Caio riceve la comunicazione del decreto di cancellazione della propria impresa individuale dal giudice del registro il 10 marzo. Il termine di quindici giorni per proporre ricorso scade il 25 marzo. Non essendo riuscito a reperire un difensore in tempo utile, Caio presenta il ricorso il 26 marzo: il tribunale lo dichiara inammissibile per tardività, rendendo definitiva la cancellazione disposta dal giudice del registro.
Domande frequenti
Entro quanto tempo si può impugnare il decreto del giudice del registro?
Il termine è di quindici giorni dalla comunicazione del decreto. È un termine perentorio: il suo mancato rispetto rende inoppugnabile il provvedimento del giudice del registro, che acquista efficacia definitiva.
A quale tribunale va proposto il ricorso?
Il ricorso va proposto al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro delle imprese. Si tratta del tribunale nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la Camera di Commercio che gestisce il registro, cioè il tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa o la società.
Il decreto del tribunale sul ricorso è definitivo?
Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso viene iscritto d'ufficio nel registro e produce effetti di pubblicità legale. È potenzialmente impugnabile con i mezzi previsti dalla legge per i provvedimenti camerali, secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al caso concreto.
Chi può proporre il ricorso ex art. 2192 c.c.?
Può proporre ricorso l'«interessato», cioè il soggetto direttamente inciso dal decreto del giudice del registro. Di norma si tratta dell'imprenditore o della società oggetto del provvedimento, ma anche terzi con interesse giuridicamente rilevante possono essere legittimati, a seconda della fattispecie.
Cosa succede al registro durante il procedimento di ricorso?
La legge non prevede espressamente una sospensione automatica degli effetti del decreto impugnato durante il giudizio sul ricorso. Tuttavia, il tribunale potrebbe, in presenza dei presupposti, adottare misure cautelari volte a sospendere temporaneamente l'efficacia del provvedimento del giudice del registro fino alla decisione definitiva.