Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2189 c.c. – Modalità dell’iscrizione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato.
Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.
Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2188 - Articolo 2188 Codice Civile: Registro delle imprese→Cod. civ. art. 2190 - Articolo 2190 Codice Civile: Iscrizione d’ufficio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2187 Codice Civile: Usi→Articolo 2191 Codice Civile: Cancellazione d’ufficio→Articolo 2186 Codice Civile: Nozione e norme applicabili→Art. 2192 c.c.: Ricorso contro il decreto del giudice del regist→Art. 2185 Codice Civile: Rinvio→Articolo 2193 Codice Civile: Efficacia dell’iscrizione→Art. 2184 c.c.: Divisione del bestiame, dei prodotti e degli uti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2189 c.c. disciplina il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, bilanciando due esigenze contrapposte: la semplicità e celerità dell'accesso al registro (interesse del richiedente) e la veridicità e legittimità dei dati pubblicati (interesse dei terzi e del mercato). La norma attribuisce all'ufficio del registro un potere-dovere di controllo preventivo, trasformando il registro da mero ricettore passivo di istanze in un organo di verifica attiva. La garanzia procedurale del ricorso al giudice del registro assicura che il rifiuto ingiustificato possa essere tempestivamente rimosso.
Analisi
Il procedimento si articola in tre fasi: (1) presentazione della domanda di iscrizione firmata dall'interessato; (2) controllo dell'ufficio del registro sull'autenticità della sottoscrizione (oggi garantita dalla firma digitale o dall'autentica notarile) e sui requisiti legali per l'iscrizione; (3) iscrizione o rifiuto motivato. Il rifiuto deve essere comunicato con raccomandata, requisito di forma che assicura la prova della comunicazione e fa decorrere il termine per impugnare. Il termine di otto giorni per il ricorso è perentorio: decorso inutilmente, il rifiuto diventa definitivo. Il giudice del registro decide con decreto, che può ordinare l'iscrizione se il rifiuto era ingiustificato.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che viene presentata una domanda di iscrizione, modifica o cancellazione nel registro delle imprese. In caso di rifiuto dell'ufficio, l'interessato ha otto giorni dalla ricezione della raccomandata per proporre ricorso al giudice del registro. Oggi le iscrizioni avvengono prevalentemente in forma telematica tramite la Comunicazione Unica (d.l. 112/2008), ma i principi dell'art. 2189 c.c. rimangono il fondamento procedurale del sistema.
Connessioni
L'art. 2189 c.c. va letto in collegamento con l'art. 2188 c.c. (istituzione del registro), l'art. 2190 c.c. (iscrizione d'ufficio come rimedio alternativo) e l'art. 2193 c.c. (effetti dell'iscrizione). Sul piano procedurale, si coordina con il d.P.R. 581/1995 (regolamento del registro delle imprese) e con il d.l. 112/2008, conv. in l. 133/2008 (Comunicazione Unica per l'avvio d'impresa). Il giudice del registro è oggi il giudice del tribunale delle imprese nelle sedi in cui è istituita la sezione specializzata.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio presenta domanda di iscrizione della propria impresa individuale di commercio al dettaglio nel registro delle imprese. L'ufficio del registro, verificata l'autenticità della firma digitale e la correttezza della documentazione, procede all'iscrizione. Tizio ottiene la visura con il numero di iscrizione REA e può ora operare regolarmente come imprenditore commerciale con opponibilità ai terzi della propria posizione.
Caso 2: Caso 2
Caio presenta domanda di iscrizione di una modifica dell'oggetto sociale della propria s.r.l. L'ufficio del registro rifiuta l'iscrizione perché rileva che il verbale assembleare allegato non è stato autenticato dal notaio come richiesto dalla legge, e comunica il rifiuto con raccomandata. Caio, ritenendo il rifiuto illegittimo, propone ricorso al giudice del registro entro gli otto giorni previsti dall'art. 2189 c.c., che con decreto ordina l'iscrizione dopo aver verificato la regolarità degli atti.
Domande frequenti
Come si chiede l'iscrizione nel registro delle imprese?
L'iscrizione si chiede con domanda sottoscritta dall'interessato (oggi tramite firma digitale in via telematica). La domanda va presentata all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, allegando la documentazione richiesta dalla legge per il tipo di iscrizione.
Cosa controlla l'ufficio del registro prima di iscrivere?
L'ufficio verifica l'autenticità della sottoscrizione (firma digitale o autentica notarile) e la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione. Non può compiere valutazioni di merito sulla convenienza dell'atto, ma solo un controllo formale di legittimità.
Come viene comunicato il rifiuto di iscrizione?
Il rifiuto deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. La raccomandata è necessaria per garantire la prova della comunicazione e per far decorrere il termine di otto giorni entro cui proporre ricorso al giudice del registro.
Entro quanto tempo si può impugnare il rifiuto di iscrizione?
Il richiedente può proporre ricorso al giudice del registro entro otto giorni dalla ricezione della raccomandata di rifiuto. Il termine è perentorio: decorso inutilmente, il rifiuto diviene definitivo e la domanda di iscrizione deve essere ripresentata.
Chi decide sul ricorso contro il rifiuto di iscrizione?
Decide il giudice del registro, che provvede con decreto. Nelle sedi dove è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (tribunale delle imprese), la competenza spetta a tale sezione. Il decreto può ordinare l'iscrizione se il rifiuto era illegittimo.