Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2187 c.c. – Usi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2186 - Articolo 2186 Codice Civile: Nozione e norme applicabili→Cod. civ. art. 2188 - Articolo 2188 Codice Civile: Registro delle imprese→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2185 Codice Civile: Rinvio→Articolo 2189 Codice Civile: Modalità dell’iscrizione→Art. 2184 c.c.: Divisione del bestiame, dei prodotti e degli uti→Articolo 2190 Codice Civile: Iscrizione d’ufficio→Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito→Articolo 2191 Codice Civile: Cancellazione d’ufficio→Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2187 c.c. riconosce il ruolo degli usi come fonte integrativa del contratto nelle associazioni agrarie (mezzadria, colonia parziaria, soccida). La ratio è duplice: da un lato tutela la tradizione consuetudinaria agraria, profondamente radicata nelle diverse realtà territoriali italiane; dall'altro colma le inevitabili lacune che possono emergere in rapporti complessi e di lunga durata. Il legislatore ha consapevolmente scelto di non uniformare totalmente la disciplina, lasciando spazio alla lex loci per le materie non coperte dalla legge o dalla convenzione delle parti.
Analisi
La norma individua un preciso ordine di priorità: (1) le disposizioni di legge espresse delle sezioni II, III e IV; (2) la convenzione delle parti; (3) gli usi locali. Solo in assenza di convenzione (e, implicitamente, di norma di legge) opera il richiamo agli usi. Per «usi» si intendono le consuetudini locali in materia agraria, raccolte nelle apposite raccolte provinciali o camerali. Non si tratta di usi negoziali (art. 1340 c.c.) né di usi normativi (art. 1 disp. prel. c.c.), ma di pratiche consuetudinarie specificamente richiamate dalla legge come fonte integrativa del contratto agrario.
Quando si applica
La norma si applica ai rapporti di mezzadria (sezione II), colonia parziaria (sezione III) e soccida (sezione IV) per le questioni non coperte da norma espressa e non regolate dalle parti in contratto. In mancanza di convenzione, l'interprete deve ricercare l'uso locale applicabile consultando le raccolte degli usi camerali del territorio dove il rapporto si svolge. La norma è residuale e opera solo dopo aver verificato l'assenza sia di disposizione di legge specifica sia di accordo contrattuale.
Connessioni
L'art. 2187 c.c. si coordina con gli artt. 1340 c.c. (usi nei contratti) e con l'art. 1 delle disposizioni preliminari al c.c. (gerarchia delle fonti). Nel sistema delle associazioni agrarie, il richiamo agli usi completa la disciplina della mezzadria (artt. 2141-2163 c.c.), della colonia parziaria (artt. 2164-2170 c.c.) e della soccida (artt. 2170-2186 c.c.). La norma precede il Capo III sul registro delle imprese, segnando il passaggio dal diritto agrario al diritto commerciale nel Libro V del c.c.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio (mezzadro) e Caio (concedente) stipulano un contratto di mezzadria senza disciplinare le modalità di raccolta delle olive. Sorge una controversia sulla ripartizione dei costi di raccolta. In mancanza di convenzione sul punto, si ricorre ex art. 2187 c.c. agli usi agrari locali della provincia di riferimento, che prevedono la tradizionale ripartizione delle spese tra le parti in misura pari.
Caso 2: Caso 2
Sempronio e Mevio hanno un contratto di soccida che non disciplina le modalità di pesatura e valutazione del bestiame al termine del rapporto. In assenza di accordo contrattuale, per determinare i criteri di stima degli animali si applicano ex art. 2187 c.c. gli usi della camera di commercio locale, che fissano criteri oggettivi di valutazione del bestiame al termine dei contratti di soccida.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 2187 del Codice Civile?
L'art. 2187 c.c. stabilisce che nelle associazioni agrarie (mezzadria, colonia parziaria, soccida), per le materie non espressamente regolate dalla legge, in mancanza di convenzione tra le parti si applicano gli usi locali. È una norma di chiusura che valorizza le consuetudini agrarie territoriali.
Quando si applicano gli usi nelle associazioni agrarie?
Gli usi operano solo in via residuale: prima si applicano le disposizioni di legge, poi la convenzione delle parti. Solo in assenza di entrambe si ricorre agli usi locali. Il meccanismo segue la gerarchia delle fonti del diritto privato.
Cosa sono gli usi agrari richiamati dall'art. 2187 c.c.?
Sono le consuetudini locali in materia di associazioni agrarie, raccolte nelle apposite tavole degli usi predisposte dalle Camere di commercio provinciali. Non coincidono con gli usi negoziali dell'art. 1340 c.c., ma sono espressamente richiamati dalla legge come fonte integrativa del contratto.
L'art. 2187 c.c. si applica anche alla soccida?
Sì. La norma richiama espressamente i rapporti regolati dalle sezioni II, III e IV del Capo II, che includono rispettivamente la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida. Per tutte e tre le associazioni, in assenza di convenzione, operano gli usi locali.
Gli usi prevalgono sulla legge nei contratti agrari?
No. Gli usi operano in via subordinata rispetto alla legge e alla convenzione delle parti. La legge viene sempre prima; la convenzione delle parti viene prima degli usi. Solo in assenza di entrambe gli usi locali integrano il contratto agrario.