Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2182 c.c. – Conferimento del bestiame
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2181 - Art. 2181 c.c.: Prelevamento e divisione al termine del contratto→Cod. civ. art. 2183 - Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferit…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto→Art. 2184 c.c.: Divisione del bestiame, dei prodotti e degli uti→Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti→Art. 2185 Codice Civile: Rinvio→Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spese→Articolo 2186 Codice Civile: Nozione e norme applicabili→Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2182 c.c. apre la disciplina della soccida parziaria, che si distingue dalla soccida semplice per la struttura del conferimento. Mentre nella soccida semplice solo il soccidante apporta il bestiame, nella soccida parziaria entrambi i contraenti contribuiscono alla costituzione del patrimonio zootecnico. La ratio è quella di consentire una forma di collaborazione più equilibrata, in cui entrambe le parti hanno un interesse proprietario diretto sul bestiame, con conseguente condivisione più simmetrica dei rischi e degli utili della gestione.
Analisi
La norma stabilisce due effetti fondamentali del contratto di soccida parziaria. Da un lato, definisce l'oggetto del conferimento: il bestiame è apportato da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute, che possono essere le più varie (metà ciascuno, due terzi e un terzo, ecc.). Dall'altro lato, individua l'effetto giuridico di tale conferimento: le parti diventano comproprietarie del bestiame in proporzione al conferimento effettuato. La comproprietà è dunque una conseguenza automatica del doppio conferimento, non una scelta facoltativa. Le quote di comproprietà rispecchiano esattamente le proporzioni di conferimento.
Quando si applica
L'art. 2182 c.c. si applica ogni volta che si stipuli un contratto qualificabile come soccida parziaria, vale a dire ogni volta che entrambe le parti contribuiscano al conferimento del bestiame. La norma stabilisce il regime proprietario del bestiame durante tutta la vigenza del contratto. In fase di liquidazione finale, la comproprietà si scioglie secondo le regole dell'art. 2184 c.c. che disciplina la divisione di bestiame, prodotti e utili.
Connessioni
L'art. 2182 c.c. va letto insieme all'art. 2184 c.c. sulla divisione finale di bestiame, prodotti e utili, e all'art. 2183 c.c. sul recesso in caso di perimento del bestiame nella prima metà del contratto. Si contrappone strutturalmente agli artt. 2170 ss. c.c. sulla soccida semplice, in cui il conferimento è unilaterale. Le regole sulla comproprietà rinviano agli artt. 1100 ss. c.c. sulla comunione in generale, salvo le deroghe specifiche della disciplina della soccida.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio stipulano un contratto di soccida parziaria: Tizio conferisce 60 bovini e Caio ne conferisce 40, con proporzioni rispettivamente del 60% e del 40%. Per effetto dell'art. 2182 c.c., entrambi diventano comproprietari dell'intero gregge nelle stesse proporzioni: 60% Tizio e 40% Caio. Gli utili e le perdite si ripartiscono nelle medesime quote.
Caso 2: Caso 2
Sempronio e Mevio costituiscono una soccida parziaria conferendo bestiame in parti uguali. Mevio cura gli animali nella sua azienda. Dopo due anni, un terzo vuole acquistare uno dei capi: essendo il bestiame in comproprietà, entrambi devono consentire alla vendita o, in alternativa, è necessario sciogliere la comunione su quel capo prima della cessione.
Domande frequenti
Cosa distingue la soccida parziaria da quella semplice?
Nella soccida semplice il bestiame è conferito solo dal soccidante. Nella soccida parziaria entrambe le parti conferiscono bestiame nelle proporzioni convenute e diventano comproprietarie dell'intero patrimonio zootecnico in misura corrispondente al proprio apporto.
Le proporzioni di conferimento devono essere uguali?
No. L'art. 2182 c.c. prevede che il bestiame sia conferito nelle proporzioni liberamente convenute dalle parti. Possono essere uguali (50% ciascuno) oppure differenziate (es. 70% e 30%), a seconda di quanto stabilito nel contratto.
Come si determina la quota di comproprietà?
La quota di comproprietà di ciascuna parte corrisponde esattamente alla proporzione del proprio conferimento. Se Tizio conferisce il 60% del bestiame e Caio il 40%, entrambi sono comproprietari nelle stesse proporzioni: 60% e 40%.
Cosa succede al bestiame acquistato durante la soccida parziaria?
I capi acquisiti durante il contratto entrano in comunione tra le parti nelle medesime proporzioni, salvo diversa previsione contrattuale. La comproprietà si estende agli accrescimenti del patrimonio zootecnico.
Le norme sulla comunione ordinaria si applicano alla comproprietà del bestiame?
Sì, in quanto compatibili. La comproprietà del bestiame nella soccida parziaria è regolata anzitutto dalle norme specifiche degli artt. 2182 ss. c.c. e, in via integrativa, dalle disposizioni generali sulla comunione (artt. 1100 ss. c.c.).