Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2179 c.c. – Morte di una delle parti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2158.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2178 - Articolo 2178 Codice Civile: Accrescimenti prodotti, utili e spes…→Cod. civ. art. 2180 - Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame→Art. 2181 c.c.: Prelevamento e divisione al termine del contratto→Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito→Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame→Articolo 2175 Codice Civile: Perimento del bestiame→Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito→Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2179 c.c. risponde all'esigenza di garantire la continuità del contratto di soccida di fronte agli eventi successori che possono colpire le parti. Il legislatore ha scelto di non assimilare la soccida a quei contratti intuitu personae che si sciolgono automaticamente con la morte di uno dei contraenti. La ratio è di natura economica e produttiva: la soccida implica la gestione di un patrimonio zootecnico che richiede cura continuativa, e lo scioglimento automatico alla morte del soccidante sarebbe pregiudizievole per il bestiame e per gli equilibri economici del contratto già in corso di esecuzione.
Analisi
La norma distingue due ipotesi. Per la morte del soccidante, il contratto prosegue senza soluzione di continuità: gli eredi subentrano nella sua posizione contrattuale e diventano titolari dei diritti e degli obblighi del dante causa. Per la morte del soccidario, invece, il codice non prevede una prosecuzione automatica ma rinvia alle disposizioni dell'art. 2158, commi 2, 3 e 4, che disciplinano il recesso anticipato del mezzadro e gli effetti sugli eredi. Il rinvio è parziale («in quanto applicabili»), a significare che il giudice deve valutare la compatibilità di ciascuna disposizione con la struttura della soccida.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che, durante la vigenza di un contratto di soccida (semplice, parziaria o con conferimento del bestiame), sopravvenga la morte di una delle parti. In caso di morte del soccidante, il contratto prosegue tra gli eredi e il soccidario senza necessità di alcun atto formale di subentro. In caso di morte del soccidario, gli eredi devono essere coinvolti secondo le modalità dell'art. 2158 c.c.; se non intendono o non possono proseguire, possono recedere secondo le forme ivi previste.
Connessioni
L'art. 2179 c.c. si collega strettamente all'art. 2158 c.c., che disciplina il recesso del mezzadro e le sue conseguenze per gli eredi, applicato qui per rinvio. Va letto in combinato con gli artt. 2170 ss. c.c. che regolano la soccida semplice, e con le disposizioni generali sulla successione nei contratti (artt. 1406 ss. c.c.). Rilevano anche le norme del codice civile sulla comunione ereditaria quando più eredi subentrano al soccidante o al soccidario.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è soccidante e stipula un contratto quinquennale di soccida con Caio
Al terzo anno Tizio muore. I suoi eredi, Sempronio e Mevio, subentrano automaticamente nella posizione di soccidante e il contratto prosegue fino alla scadenza pattuita. Caio continua a gestire il bestiame e a rendere conto agli eredi nelle medesime forme previste dal contratto originario.
Caso 2: Filano è soccidario in un contratto triennale
Muore al secondo anno. L'erede unico Tizio valuta se continuare o recedere: poiché non conosce l'allevamento e non può garantire la cura degli animali, esercita il recesso secondo le modalità dell'art. 2158 c.c., con effetto a fine anno. Il bestiame viene diviso tra le parti secondo le regole contrattuali.
Domande frequenti
La soccida si scioglie automaticamente se muore il soccidante?
No. L'art. 2179 c.c. prevede espressamente che la morte del soccidante non determini lo scioglimento del contratto. Gli eredi subentrano nella sua posizione e il rapporto prosegue fino alla scadenza pattuita.
Cosa succede se muore il soccidario?
In caso di morte del soccidario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2158 c.c. Gli eredi possono subentrare nel contratto o esercitare il recesso nelle forme previste da quelle disposizioni.
Gli eredi del soccidante devono sottoscrivere un nuovo contratto?
No. Il subentro è automatico per effetto della successione ereditaria. Non è necessario stipulare un nuovo contratto: gli eredi assumono i diritti e gli obblighi del soccidante defunto senza soluzione di continuità.
Qual è la differenza di trattamento tra morte del soccidante e morte del soccidario?
Per la morte del soccidante il contratto prosegue automaticamente. Per la morte del soccidario il codice rinvia all'art. 2158 c.c., che prevede un meccanismo più articolato con la possibilità di recesso per gli eredi che non possano o non vogliano continuare.
L'art. 2179 c.c. si applica anche alla soccida parziaria?
Sì. Le norme sulla soccida semplice, incluso l'art. 2179 c.c., si applicano alla soccida parziaria in quanto compatibili con la struttura di quel contratto, salvo deroghe espresse previste dagli artt. 2182 ss. c.c.