Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2176 c.c. Reintegrazione del bestiame conferito

In vigore

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell’età. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

In sintesi

  • La norma si applica solo alle soccide stipulate per un periodo non inferiore a tre anni.
  • Il soccidario può richiedere la reintegrazione del bestiame se la maggior parte perisce durante la prima metà del contratto.
  • La perdita deve essere causata da eventi non imputabili al soccidario (forza maggiore, epidemia, calamità).
  • La reintegrazione deve avvenire con capi di valore intrinseco pari a quello iniziale, valutato per numero, razza, qualità, sesso, peso ed età.
  • Se il soccidante non provvede, il soccidario può recedere dal contratto.
Indice dei contenuti

Ratio

L'articolo 2176 c.c. risponde all'esigenza di tutelare il soccidario, parte economicamente più debole del contratto di soccida, dal rischio di dover continuare un rapporto contrattuale privato della sua base produttiva per cause a lui non imputabili. La soccida è un contratto agrario associativo in cui il soccidante conferisce il bestiame e il soccidario lo alleva, dividendosi poi utili e perdite. Se il bestiame perisce in misura prevalente per cause di forza maggiore, il soccidario si troverebbe a prestare la propria attività senza alcuna prospettiva di guadagno, con evidente squilibrio economico del sinallagma contrattuale. La norma mira dunque a ripristinare l'equilibrio originario del contratto, garantendo la continuità produttiva e la corretta allocazione del rischio tra le parti, in coerenza con i principi generali di buona fede nell'esecuzione dei contratti.

Analisi

La disposizione subordina il diritto alla reintegrazione a tre condizioni cumulative: (i) la soccida deve avere una durata contrattuale non inferiore a tre anni; (ii) la perdita della maggior parte del bestiame deve verificarsi durante la prima metà del periodo contrattuale; (iii) la causa della perdita non deve essere imputabile al soccidario. Il concetto di «maggior parte» va inteso in senso numerico come oltre la metà dei capi inizialmente conferiti. La non imputabilità richiama i criteri generali dell'art. 1218 c.c.: il soccidario deve dimostrare che la perdita è avvenuta per causa a lui non imputabile, ovvero per forza maggiore o caso fortuito. La reintegrazione deve riguardare capi di «valore intrinseco eguale» a quello iniziale, con riferimento a sei parametri specifici enumerati dalla norma stessa: numero, razza, qualità, sesso, peso ed età. Tale analitica determinazione del valore serve a prevenire controversie interpretative sul quantum della reintegrazione. Il secondo comma introduce il rimedio del recesso come conseguenza dell'inadempimento del soccidante all'obbligo di reintegrazione, senza necessità di ricorrere alla risoluzione giudiziale.

Quando si applica

La norma trova applicazione esclusivamente nei contratti di soccida, semplice o parziaria, aventi durata pari o superiore a tre anni. Non si applica alle soccide a breve termine, né ad altri contratti agrari associativi (mezzadria, colonia parziaria). Il presupposto temporale della prima metà del contratto è tassativo: se la perdita massiccia del bestiame si verifica nella seconda metà del periodo contrattuale, il soccidario non potrà avvalersi di questo istituto. La causa non imputabile comprende eventi quali epizoozie, eventi atmosferici estremi, alluvioni, siccità straordinaria, e in generale qualunque evento che rientri nel concetto di forza maggiore. La reintegrazione è un diritto del soccidario che deve essere esercitato mediante apposita richiesta al soccidante; solo in caso di rifiuto o inerzia del soccidante nasce il diritto di recesso unilaterale.

Connessioni

L'art. 2176 c.c. va letto in correlazione con le disposizioni generali sulla soccida (artt. 2164-2175 c.c.), e in particolare con l'art. 2170 c.c. che disciplina la ripartizione delle perdite tra le parti, e con l'art. 2175 c.c. che regola il perimento del bestiame in via generale. Il rimedio del recesso richiama i principi dell'art. 1373 c.c. sul recesso unilaterale. La non imputabilità della causa si raccorda con l'art. 1218 c.c. sull'impossibilità della prestazione. Con riferimento alla quantificazione del valore dei capi da reintegrare, trovano applicazione i principi generali in materia di stima dei beni (artt. 1349 e ss. c.c.). Il diritto alla reintegrazione può essere oggetto di rinuncia preventiva solo nei limiti in cui tale rinuncia non determini un eccessivo squilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio stipula con Caio un contratto di soccida della durata di quattro anni, conferendo 80 bovini da latte. Al termine del primo anno, un'epizoozia colpisce l'allevamento causando la morte di 55 capi. Caio, soccidario, non è in alcun modo responsabile della diffusione della malattia. Caio richiede formalmente a Tizio la reintegrazione con 55 nuovi bovini di razza, peso ed età equivalenti a quelli periti. Tizio si rifiuta di provvedere; Caio esercita legittimamente il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 2176, comma 2, c.c.

Caso 2: Caso 2

Sempronio e Mevio concludono una soccida triennale per l'allevamento di 120 ovini. A metà del secondo anno una violenta grandinata distrugge i pascoli, provocando la morte per stenti di 70 ovini. Mevio chiede la reintegrazione, ma Sempronio contesta che la perdita dipenda da negligenza di Mevio nell'approvvigionamento dei foraggi invernali. La controversia verte sull'imputabilità della causa: se il giudice accerta la responsabilità di Mevio, il diritto alla reintegrazione viene escluso.

Caso 3: Filano conferisce 50 suini a Tizio con soccida biennale

Dopo otto mesi una pestilenza causa la morte di 40 capi. Tizio vorrebbe richiedere la reintegrazione, ma la durata contrattuale (due anni) è inferiore alla soglia triennale prevista dall'art. 2176 c.c.; la norma non è applicabile e Tizio non può avvalersi del diritto alla reintegrazione né del conseguente recesso.

Domande frequenti

Quando scatta il diritto alla reintegrazione del bestiame nella soccida?

Il diritto sorge se il contratto dura almeno tre anni, se la maggior parte del bestiame perisce nella prima metà del periodo contrattuale e se la perdita non è imputabile al soccidario. Tutte e tre le condizioni devono ricorrere contemporaneamente.

Cosa si intende per «valore intrinseco eguale» ai fini della reintegrazione?

La legge specifica che il valore deve essere determinato tenendo conto di numero, razza, qualità, sesso, peso ed età dei capi periti al momento dell'inizio del contratto. Non si considera il valore di mercato al momento della perdita, ma quello originario.

Cosa succede se il soccidante si rifiuta di reintegrare il bestiame?

Il soccidario può recedere dal contratto. Il recesso è un rimedio unilaterale stragiudiziale che scioglie il contratto senza necessità di ricorrere al giudice per la risoluzione.

La norma si applica anche alle soccide di durata inferiore a tre anni?

No. L'art. 2176 c.c. si applica esclusivamente alle soccide stipulate per un tempo non inferiore a tre anni. Per i contratti più brevi non è previsto questo diritto alla reintegrazione.

La perdita per malattia del bestiame è considerata causa non imputabile al soccidario?

In linea generale sì, purché il soccidario dimostri di aver adottato tutte le precauzioni ordinarie nella cura degli animali. Se l'epizoozia è stata favorita da negligenza nella gestione sanitaria, la causa potrebbe essere ritenuta parzialmente imputabile al soccidario.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.