Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2170 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2169 - Art. 2169 Codice Civile: Rinvio→Cod. civ. art. 2171 - Art. 2171 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2168 Codice Civile: Morte di una delle parti→Articolo 2172 Codice Civile: Durata del contratto→Articolo 2167 Codice Civile: Obblighi del colono→Art. 2173 c.c.: Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’op→Articolo 2166 Codice Civile: Obblighi del concedente→Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario→Art. 2165 Codice Civile: Durata
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In sintesi
Indice dei contenuti
La soccida: un contratto agrario associativo per l'allevamento
L'art. 2170 c.c. introduce la soccida, un antico istituto giuridico di origine medievale che il Codice Civile del 1942 ha codificato e modernizzato. La soccida e' un contratto associativo in cui due soggetti, il soccidante e il soccidario, si uniscono per allevare e sfruttare una determinata quantita' di bestiame, dividendo poi i frutti di questa attività. A differenza della compravendita o dell'affitto, la soccida crea un legame di tipo partecipativo: entrambe le parti condividono il rischio dell'impresa zootecnica e ne spartiscono i risultati.
I soggetti: soccidante e soccidario
Il soccidante e' tipicamente il proprietario del bestiame (nella soccida semplice) o colui che apporta il contributo principale (nella soccida parziaria). Il soccidario e' colui che si occupa materialmente dell'allevamento, prestando il proprio lavoro e spesso anche altri contributi. La terminologia tradizionale riflette l'origine rurale dell'istituto: 'soccida' deriva dal latino 'soccidam' o dall'italiano antico, e indica storicamente un'associazione per il bestiame comune. Oggi le parti possono essere persone fisiche o giuridiche, e la soccida può integrarsi in strutture imprenditoriali più complesse (società agricole, cooperative zootecniche).
L'accrescimento: parti e maggior valore
Il concetto chiave dell'art. 2170 e' l'accrescimento, definito in modo bipartito: comprende i parti sopravvenuti durante il contratto (i cuccioli o animali nati) e il maggior valore intrinseco del bestiame al termine del contratto rispetto alla stima iniziale. Questa definizione ampia garantisce che entrambe le forme di incremento patrimoniale, la moltiplicazione del bestiame e il suo apprezzamento di valore, vengano equamente distribuite tra le parti. Ad esempio, se Tizio soccidante e Caio soccidario avviano il contratto con 50 bovini stimati 500 euro ciascuno, e alla scadenza il gregge conta 65 capi stimati 600 euro ciascuno, l'accrescimento comprende sia i 15 vitelli nati sia il maggior valore di 100 euro per capo dei bovini originari.
Le attività connesse
La norma include nell'oggetto della soccida non solo l'allevamento in senso stretto, ma anche le 'attività connesse'. Si tratta di tutte quelle attività strumentali o complementari all'allevamento che le parti abbiano incluso nell'accordo: la produzione di latte, la lavorazione delle carni, la vendita diretta, la produzione di lana, la gestione dei pascoli. Questa clausola aperta consente alla soccida di adattarsi alle diverse realtà produttive del settore zootecnico, senza irrigidirsi in un modello unico.
Le varianti della soccida: semplice, parziaria e improntata
L'art. 2170 formula la definizione generale valida per tutte le varianti di soccida. Il codice distingue poi tra: soccida semplice (artt. 2171-2183), in cui il bestiame e' conferito dal solo soccidante; soccida parziaria (artt. 2184-2186), in cui entrambe le parti conferiscono bestiame; e soccida con conferimento di pascolo o improntata, disciplinata dall'art. 2187. Ogni variante ha regole proprie sulla proprietà del bestiame, sulle quote di accrescimento e sulle obbligazioni delle parti.
Domande frequenti
Cos'e' la soccida?
È un contratto associativo in cui soccidante e soccidario si uniscono per allevare e sfruttare una certa quantita' di bestiame, dividendo l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
Cosa si intende per 'accrescimento' del bestiame?
L'accrescimento comprende due componenti: i parti sopravvenuti durante il contratto (animali nati) e il maggior valore intrinseco del bestiame al termine del contratto rispetto alla stima iniziale.
Quali sono le varianti della soccida previste dal Codice Civile?
Il codice disciplina tre varianti: la soccida semplice (bestiame conferito solo dal soccidante), la soccida parziaria (entrambe le parti conferiscono bestiame) e la soccida con conferimento di pascolo (art. 2187).
Chi sono il soccidante e il soccidario?
Il soccidante e' tipicamente il proprietario del bestiame che lo mette a disposizione; il soccidario e' chi si occupa materialmente dell'allevamento, prestando lavoro e spesso altri contributi. Entrambi partecipano ai risultati.
Le 'attività connesse' all'allevamento rientrano nella soccida?
Si'. La norma include nell'oggetto della soccida anche le attività connesse all'allevamento (produzione di latte, lavorazione delle carni, gestione dei pascoli, ecc.) che le parti abbiano incluso nell'accordo.