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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2170 c.c. Nozione

In vigore

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto. PARAGRAFO II – Della soccida semplice

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In sintesi

  • Definizione di soccida: contratto associativo tra soccidante e soccidario per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame con divisione dei proventi.
  • Oggetto: una certa quantita' di bestiame conferita per l'allevamento, lo sfruttamento e le attivita' connesse.
  • Accrescimento: comprende sia i parti sopravvenuti durante il contratto, sia il maggior valore intrinseco del bestiame alla scadenza.
  • Divisione degli utili: accrescimento e altri prodotti e utili sono ripartiti tra le parti secondo le quote pattuite.
  • Apertura della soccida semplice: la disposizione introduce il Paragrafo II della Sezione IV, dedicato alla soccida semplice.

La soccida: un contratto agrario associativo per l'allevamento

L'art. 2170 c.c. introduce la soccida, un antico istituto giuridico di origine medievale che il Codice Civile del 1942 ha codificato e modernizzato. La soccida e' un contratto associativo in cui due soggetti — il soccidante e il soccidario — si uniscono per allevare e sfruttare una determinata quantita' di bestiame, dividendo poi i frutti di questa attivita'. A differenza della compravendita o dell'affitto, la soccida crea un legame di tipo partecipativo: entrambe le parti condividono il rischio dell'impresa zootecnica e ne spartiscono i risultati.

I soggetti: soccidante e soccidario

Il soccidante e' tipicamente il proprietario del bestiame (nella soccida semplice) o colui che apporta il contributo principale (nella soccida parziaria). Il soccidario e' colui che si occupa materialmente dell'allevamento, prestando il proprio lavoro e spesso anche altri contributi. La terminologia tradizionale riflette l'origine rurale dell'istituto: 'soccida' deriva dal latino 'soccidam' o dall'italiano antico, e indica storicamente un'associazione per il bestiame comune. Oggi le parti possono essere persone fisiche o giuridiche, e la soccida puo' integrarsi in strutture imprenditoriali piu' complesse (societa' agricole, cooperative zootecniche).

L'accrescimento: parti e maggior valore

Il concetto chiave dell'art. 2170 e' l'accrescimento, definito in modo bipartito: comprende i parti sopravvenuti durante il contratto (i cuccioli o animali nati) e il maggior valore intrinseco del bestiame al termine del contratto rispetto alla stima iniziale. Questa definizione ampia garantisce che entrambe le forme di incremento patrimoniale — la moltiplicazione del bestiame e il suo apprezzamento di valore — vengano equamente distribuite tra le parti. Ad esempio, se Tizio soccidante e Caio soccidario avviano il contratto con 50 bovini stimati 500 euro ciascuno, e alla scadenza il gregge conta 65 capi stimati 600 euro ciascuno, l'accrescimento comprende sia i 15 vitelli nati sia il maggior valore di 100 euro per capo dei bovini originari.

Le attivita' connesse

La norma include nell'oggetto della soccida non solo l'allevamento in senso stretto, ma anche le 'attivita' connesse'. Si tratta di tutte quelle attivita' strumentali o complementari all'allevamento che le parti abbiano incluso nell'accordo: la produzione di latte, la lavorazione delle carni, la vendita diretta, la produzione di lana, la gestione dei pascoli. Questa clausola aperta consente alla soccida di adattarsi alle diverse realta' produttive del settore zootecnico, senza irrigidirsi in un modello unico.

Le varianti della soccida: semplice, parziaria e improntata

L'art. 2170 formula la definizione generale valida per tutte le varianti di soccida. Il codice distingue poi tra: soccida semplice (artt. 2171-2183), in cui il bestiame e' conferito dal solo soccidante; soccida parziaria (artt. 2184-2186), in cui entrambe le parti conferiscono bestiame; e soccida con conferimento di pascolo o improntata, disciplinata dall'art. 2187. Ogni variante ha regole proprie sulla proprieta' del bestiame, sulle quote di accrescimento e sulle obbligazioni delle parti.

Domande frequenti

Cos'e' la soccida?

E' un contratto associativo in cui soccidante e soccidario si uniscono per allevare e sfruttare una certa quantita' di bestiame, dividendo l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

Cosa si intende per 'accrescimento' del bestiame?

L'accrescimento comprende due componenti: i parti sopravvenuti durante il contratto (animali nati) e il maggior valore intrinseco del bestiame al termine del contratto rispetto alla stima iniziale.

Quali sono le varianti della soccida previste dal Codice Civile?

Il codice disciplina tre varianti: la soccida semplice (bestiame conferito solo dal soccidante), la soccida parziaria (entrambe le parti conferiscono bestiame) e la soccida con conferimento di pascolo (art. 2187).

Chi sono il soccidante e il soccidario?

Il soccidante e' tipicamente il proprietario del bestiame che lo mette a disposizione; il soccidario e' chi si occupa materialmente dell'allevamento, prestando lavoro e spesso altri contributi. Entrambi partecipano ai risultati.

Le 'attivita' connesse' all'allevamento rientrano nella soccida?

Si'. La norma include nell'oggetto della soccida anche le attivita' connesse all'allevamento (produzione di latte, lavorazione delle carni, gestione dei pascoli, ecc.) che le parti abbiano incluso nell'accordo.

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Redazione Legge in Chiaro
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