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Art. 2168 c.c. Morte di una delle parti
In vigore
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La regola della continuita' in caso di morte del concedente
L'art. 2168 c.c. affronta uno dei profili piu' delicati dei contratti agricoli di lunga durata: l'effetto della morte di una delle parti sul vincolo contrattuale. La soluzione adottata dal legislatore per la colonia parziaria e' ispirata al principio di stabilita': la morte del concedente non scioglie il contratto. Gli eredi del concedente subentrano nella sua posizione contrattuale e il rapporto prosegue alle stesse condizioni originarie. Questa scelta legislativa riflette la natura prevalentemente reale del contratto: e' il fondo, non la persona del concedente, il fulcro dell'accordo, e il mutamento del proprietario non altera la sostanza dell'obbligazione.
La morte del colono e il rinvio all'art. 2158
Sul lato opposto, la morte del colono determina conseguenze diverse, gestite attraverso il rinvio ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2158 c.c. (dettato per la mezzadria). Tale disposizione riconosce agli eredi del colono un diritto di continuazione del contratto, purche' tra loro vi siano persone idonee a proseguire il lavoro; prevede altresi' la facolta' di recesso da parte degli eredi entro un termine predeterminato, consentendo loro di uscire dal rapporto senza incorrere in responsabilita' per inadempimento. In mancanza di recesso tempestivo e in presenza di eredi capaci, il contratto continua con la famiglia del colono defunto.
Il carattere personale parziale del contratto
La norma rivela una tensione interna al contratto di colonia parziaria: da un lato e' un contratto personale quanto alla prestazione del colono (che deve lavorare di persona), dall'altro e' un contratto reale quanto alla posizione del concedente (legato al fondo piu' che alla persona). Cosi', mentre la morte del concedente non incide sulla continuita', la morte del colono impone una verifica sull'idoneita' degli eredi a proseguire la prestazione lavorativa. Se nessun erede e' in grado o disposto a lavorare il fondo, il contratto si sciogliera' per impossibilita' sopravvenuta della prestazione.
Esempio pratico
Tizio e' concedente, Caio e' colono in un contratto di colonia parziaria su un vigneto. Se Tizio muore, il contratto prosegue senza interruzione con gli eredi di Tizio (es. la figlia Mevia che eredita il fondo). Se invece muore Caio, i suoi eredi, ad esempio il figlio Sempronio, gia' esperto di viticoltura, potranno scegliere di continuare il contratto o di recedere nei termini previsti dall'art. 2158. Se nessun erede e' in grado di coltivare il vigneto, il contratto si sciogliera'.
Coordinamento con la legislazione speciale
Va ricordato che la disciplina codicistica e' stata nel tempo integrata e in parte modificata dalla legislazione speciale sui contratti agrari. Le norme del Codice Civile mantengono valore residuale e sistematico, ma il professionista deve sempre verificare se al caso concreto si applichino disposizioni legislative successive che abbiano ampliato o modificato i diritti degli eredi del colono o del concedente.
Domande frequenti
La colonia parziaria si scioglie se muore il concedente?
No. L'art. 2168 c.c. prevede espressamente che la colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. Gli eredi subentrano nella posizione contrattuale e il rapporto prosegue.
Cosa succede se muore il colono?
Agli eredi del colono si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158 c.c. (dettato per la mezzadria): possono continuare il contratto se idonei, oppure recedere entro i termini previsti.
Perche' la morte del concedente non scioglie il contratto?
Perche' la colonia parziaria e' ancorata al fondo piu' che alla persona del concedente. Il mutamento del proprietario non altera la sostanza del rapporto, che continua con gli eredi alle stesse condizioni.
Gli eredi del colono sono obbligati a continuare il contratto?
No. Gli eredi hanno la facolta' di recedere entro il termine previsto dall'art. 2158. Se non recedono e sono idonei a lavorare il fondo, il contratto prosegue con loro.
Se nessun erede del colono e' in grado di lavorare il fondo, cosa accade?
Il contratto si scioglie per impossibilita' sopravvenuta della prestazione. La continuazione presuppone che vi siano eredi capaci e disposti a proseguire l'attivita' agricola.