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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2166 c.c. Obblighi del concedente

In vigore

Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.

In sintesi

  • Il concedente nel contratto di colonia parziaria deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione cui è destinato.
  • L'obbligo riguarda la condizione strutturale del fondo: edifici rurali, impianti, infrastrutture agricole.
  • La consegna in stato di idoneità è una condizione essenziale: inadempimento del concedente legittima il colono a rifiutare il fondo o a chiedere la riduzione del canone.
  • La colonia parziaria è oggi anch'essa soppressa dalla l. 203/1982 come contratto nuovo.
  • L'obbligazione di consegna ha analogie con quella del locatore nell'affitto agrario.
L'obbligo di consegna nella colonia parziaria

L'articolo 2166 del Codice Civile impone al concedente nella colonia parziaria l'obbligo di consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato. La colonia parziaria (artt. 2164-2170 cc) è un contratto agrario in cui il concedente mette a disposizione un fondo e il colono (detto anche «colono compartecipante» o «mezzadro in variante») vi lavora con la propria famiglia, dividendo i prodotti in una quota non necessariamente pari tra le parti. È strutturalmente simile alla mezzadria ma con alcune differenze nel riparto dei prodotti e dei rischi.

L'obbligo di consegna del fondo in stato idoneo è una prestazione principale del concedente: non si tratta solo di consegnare fisicamente le chiavi, ma di garantire che il fondo sia nelle condizioni necessarie per avviare e condurre la produzione agricola cui è destinato. Se il fondo è destinato alla viticoltura, devono essere in buono stato le viti, i filari, i sistemi di sostegno; se all'allevamento, le stalle, gli abbeveratoi, le recinzioni. Se è destinato a cereali, i terreni devono essere bonificati e privi di infestanti che impediscano la semina.

Contenuto dell'obbligo e conseguenze dell'inadempimento

L'obbligo di consegna non implica la perfezione del fondo, ma la sua idoneità funzionale: il fondo deve poter produrre con le ordinarie tecniche agricole. Difetti minori che non impediscono la produzione non integrano inadempimento; difetti strutturali che rendono impossibile o gravemente svantaggiosa la coltivazione sì. Il colono che riceve un fondo inidoneo può: rifiutare la consegna e chiedere la risoluzione del contratto; accettare la consegna con riserva e chiedere la riduzione della quota dovuta al concedente; accettare la consegna e chiedere il risarcimento del danno.

L'obbligo di consegna si estende anche alle pertinenze del fondo: gli edifici rurali (casa colonica, fienile, stalla, magazzino), gli strumenti e le macchine eventualmente previsti dal contratto, i canali di irrigazione, i viottoli di accesso. Tutti questi elementi devono essere in stato di funzionalità al momento della consegna.

Analogie con l'affitto agrario e residualità attuale

Il parallelo più significativo è con l'obbligo del locatore nel contratto di affitto agrario (art. 1575 cc, applicabile in via analogica): anche l'affittante deve consegnare il fondo in buono stato di manutenzione, idoneo all'uso convenuto, e mantenerlo in tale stato per tutta la durata del contratto. La colonia parziaria, come la mezzadria, è stata soppressa dalla l. 203/1982 come contratto di nuova costituzione. Le disposizioni degli artt. 2164-2170 cc trovano applicazione residuale per le colonie in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Domande frequenti

Qual è l'obbligo del concedente nella colonia parziaria ex art. 2166 cc?

Deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione cui è destinato: edifici rurali, impianti, infrastrutture e terreni devono essere idonei a consentire l'avvio dell'attività agricola.

Cosa può fare il colono se il fondo consegnato è inidoneo?

Può rifiutare la consegna e chiedere la risoluzione del contratto, oppure accettare con riserva chiedendo la riduzione della quota dovuta, o accettare e chiedere il risarcimento del danno.

L'obbligo di consegna comprende anche gli edifici rurali e le pertinenze?

Sì: l'obbligo si estende a tutti gli elementi funzionali del fondo, inclusi casa colonica, stalle, magazzini, impianti di irrigazione, macchinari eventualmente previsti dal contratto.

La colonia parziaria esiste ancora nel diritto italiano?

Non come contratto nuovo: la l. 203/1982 ne ha vietato la costituzione. Le colonie in essere al 1982 sono state convertite in affitto agrario. L'art. 2166 cc ha oggi solo rilevanza residuale.

Qual è la differenza tra colonia parziaria e mezzadria?

Strutturalmente simili, si distinguono per il riparto dei prodotti: nella mezzadria è tendenzialmente paritario (50/50), nella colonia può essere diverso. Entrambe sono contratti a partecipazione ai prodotti agricoli.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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