Testo dell'articoloVigente
Art. 2163 c.c. – Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d’uso.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione dell'assegnazione delle scorte
L'art. 2163 c.c. disciplina le modalità di assegnazione delle scorte al termine della mezzadria, regolando così la fase liquidatoria del rapporto colonico. Le scorte, beni mobili destinati all'esercizio dell'azienda agricola, sono di norma conferite dal concedente all'inizio del rapporto e gestite in comune con il mezzadro per tutta la sua durata. Al termine occorre determinare come questi beni vengano restituiti o liquidati, tenendo conto delle variazioni quantitative e qualitative intervenute.
Le scorte vive: animali e bestiame
Per le scorte vive, principalmente bestiame, il criterio principale e' la restituzione in natura secondo specie, sesso, numero, qualità e peso. Tizio, concedente, che all'inizio aveva conferito dieci vacche da latte di razza Frisona del peso medio di 600 kg, ha diritto di ricevere al termine del contratto un numero equivalente di animali della stessa razza e peso. Se tale determinazione non e' possibile (ad esempio per morte o vendita degli animali), si ricorre al valore, calcolando la differenza tra il valore al tempo del conferimento e quello al momento della riconsegna.
Le scorte morte circolanti: sementi, concimi, carburanti
Le scorte morte circolanti sono beni consumabili o fungibili destinati all'esercizio agricolo (sementi, concimi, antiparassitari, carburante). La restituzione avviene per quantita' e qualità; eventuali eccedenze (scorte superiori a quelle conferite) o diminuzioni (scorte inferiori) sono valorizzate ai prezzi di mercato vigenti nel momento della riconsegna. Il criterio di mercato alla riconsegna assicura che il concedente non subisca ne' profitti ingiustificati ne' perdite per le variazioni di prezzo intervenute durante il rapporto.
Le scorte morte fisse: macchine e attrezzi
Le scorte morte fisse comprendono i beni strumentali non consumabili: trattrici, aratri, sistemi di irrigazione, magazzini mobili. Per questi beni la restituzione avviene per specie, quantita', qualità e, elemento peculiare, stato di uso. Quest'ultimo criterio impone di valutare il deprezzamento subito dagli attrezzi durante il rapporto e di attribuire al mezzadro la quota di usura corrispondente all'utilizzo, evitando che il concedente riceva indietro beni a valore nominale quando in realtà sono stati parzialmente consumati.
Derogabilita' e autonomia privata
La norma opera «salvo diverse disposizioni della convenzione o degli usi». Le parti possono quindi pattuire criteri diversi di assegnazione, più favorevoli o più restrittivi rispetto a quelli legali, purche' non violino le norme inderogabili a tutela del mezzadro. Gli usi locali, rilevanti soprattutto nelle zone ad agricoltura specializzata, possono integrare o sostituire i criteri codicistici, a condizione di essere provati in giudizio dalla parte che li invoca.
Profili processuali
In caso di contestazione sulle modalità di assegnazione delle scorte, il giudice può nominare un perito agricolo per la stima. Il libretto colonico costituisce il documento di riferimento per ricostruire le scorte conferite al momento dell'inizio del rapporto; eventuali inventari redatti dalle parti completano il quadro probatorio. La norma si applica anche al termine anticipato del contratto per scioglimento ex art. 2159 c.c.
Domande frequenti
Come vengono restituite le vacche al termine della mezzadria?
Le scorte vive si restituiscono in natura per specie, sesso, numero, qualità e peso; se cio' non e' possibile si ricorre al valore con calcolo della differenza tra conferimento e riconsegna.
Chi sopporta il deprezzamento delle macchine agricole usate durante la mezzadria?
Il criterio dello stato di uso per le scorte morte fisse consente di attribuire al mezzadro la quota di usura corrispondente all'utilizzo, evitando che il concedente riceva i beni a valore pieno.
Come si valutano le eccedenze di sementi o concimi alla fine del contratto?
Le scorte morte circolanti in eccedenza rispetto a quelle conferite si valorizzano ai prezzi di mercato vigenti al momento della riconsegna.
Le parti possono stabilire criteri diversi per la restituzione delle scorte?
Si'. L'art. 2163 c.c. e' derogabile per convenzione o usi locali, purche' non si violi la disciplina inderogabile a tutela del mezzadro.
Il libretto colonico e' utile per l'assegnazione delle scorte?
Si', e' il documento di riferimento per ricostruire la tipologia e il valore delle scorte conferite all'inizio del rapporto e le variazioni intervenute durante la mezzadria.