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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2167 c.c. Obblighi del colono

In vigore

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

In sintesi

  • Obbligo di lavoro personale: il colono deve prestare la propria opera secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.
  • Custodia del fondo: il colono è tenuto a custodire il fondo e a mantenerlo in normale stato di produttività.
  • Custodia delle cose affidate: deve conservare con diligenza anche le altre cose consegnategli dal concedente.
  • Standard di diligenza: la norma adotta il parametro del buon padre di famiglia per la custodia dei beni del concedente.
  • Doppio vincolo: il colono risponde sia verso il fondo (produttività) sia verso i beni mobili affidatigli (conservazione).

Il contenuto degli obblighi del colono

L'art. 2167 c.c. disciplina gli obblighi che gravano sul colono nel contratto di colonia parziaria, delineando un duplice vincolo: da un lato la prestazione lavorativa, dall'altro la cura conservativa del patrimonio aziendale del concedente. La norma si inserisce nella logica associativa del contratto, in cui il colono non e' un mero dipendente ma un compartecipe ai risultati, e per questo la legge gli impone standard comportamentali precisi.

La prestazione di lavoro e le direttive del concedente

Il primo obbligo e' la prestazione del lavoro 'proprio', cioe' personale. Il colono non puo' delegare integralmente ad altri il proprio contributo lavorativo senza il consenso del concedente; puo' pero' avvalersi di familiari o ausiliari occasionali secondo gli usi locali. Il lavoro va svolto seguendo le direttive del concedente, il quale mantiene un potere direttivo sulle scelte fondamentali di coltivazione (tipo di colture, tempi di lavorazione, tecniche da adottare). Questa direttivita' distingue la colonia dalla mezzadria, dove il vincolo familiare e' piu' intenso, e dall'affitto, dove il conduttore gode di piena autonomia gestionale. Le direttive devono pero' rispettare le 'necessita' della coltivazione': il concedente non puo' impartire ordini tecnicamenteillogici o controproducenti, e il colono conserva un margine di discrezionalita' operativa nell'esecuzione.

La custodia del fondo e la produttivita'

Il secondo obbligo riguarda la custodia del fondo e il suo mantenimento in 'normale stato di produttivita''. Questa espressione impone al colono di preservare la fertilita' e l'efficienza produttiva del terreno: deve evitare pratiche che impoveriscano il suolo, eseguire le lavorazioni necessarie, segnalare tempestivamente al concedente eventuali problemi (parassiti, danni da eventi atmosferici, cedimenti strutturali di opere sul fondo). Se Caio colono, per trascuratezza, omette di irrigare le colture nei periodi critici provocando un calo di resa strutturale, risponde del danno verso Tizio concedente, anche se il prodotto di quell'annata fosse comunque stato suddiviso tra le parti.

La custodia delle altre cose affidate: la diligenza del buon padre di famiglia

L'art. 2167 estende gli obblighi di custodia anche alle 'altre cose' che il concedente abbia affidato al colono: attrezzi agricoli, macchinari, scorte vive e morte, sementi, prodotti stoccati. Per questi beni lo standard di diligenza richiesto e' quello del 'buon padre di famiglia' (oggi da intendere come l'agente modello ragionevolmente diligente), una formula tradizionale del diritto civile italiano che indica un livello medio-alto di cura, adeguato alla natura del bene e alle circostanze concrete. Il colono non risponde del deterioramento fisiologico dei beni (usura normale degli attrezzi, morte naturale degli animali), ma risponde per la perdita o il danneggiamento imputabile a negligenza, imprudenza o inosservanza delle istruzioni ricevute.

Responsabilita' e rimedi in caso di inadempimento

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 2167 puo' integrare un inadempimento contrattuale che legittima il concedente a chiedere la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) e il risarcimento del danno. La gravita' dell'inadempimento va valutata in concreto: la giurisprudenza ha ritenuto che non ogni singola inosservanza delle direttive giustifichi la risoluzione, ma che occorra valutare l'incidenza complessiva sulla produttivita' del fondo e sull'economia del rapporto. Il colono, a sua volta, puo' opporre l'eccezione di inadempimento se il concedente non abbia adempiuto ai propri obblighi (es. mancata fornitura dei beni promessi o impossibili direttive).

Domande frequenti

Il colono puo' farsi sostituire da terzi nel lavoro sul fondo?

No, il colono deve prestare il lavoro 'proprio', cioe' personale. Puo' avvalersi di familiari o ausiliari occasionali secondo gli usi, ma non puo' delegare integralmente la propria prestazione senza il consenso del concedente.

In cosa consiste l'obbligo di mantenere il fondo in normale stato di produttivita'?

Il colono deve preservare la fertilita' del suolo, eseguire le lavorazioni necessarie e segnalare tempestivamente al concedente eventuali problemi che possano compromettere la resa del fondo.

Con quale standard di diligenza il colono deve custodire i beni affidatigli?

Lo standard e' quello del buon padre di famiglia, vale a dire un livello medio-alto di cura adeguato alla natura del bene. Il colono non risponde dell'usura normale, ma risponde per danni da negligenza o inosservanza delle istruzioni.

Il concedente puo' impartire qualsiasi direttiva al colono?

No. Le direttive devono rispettare le necessita' della coltivazione. Il concedente non puo' imporre pratiche tecnicamente irrazionali o controproducenti, e il colono conserva una discrezionalita' operativa nell'esecuzione.

Cosa rischia il colono che non rispetta gli obblighi dell'art. 2167?

Il concedente puo' chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno. La gravita' dell'inadempimento va valutata in concreto, tenendo conto dell'incidenza sulla produttivita' del fondo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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