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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2162 c.c. Efficacia probatoria del libretto colonico

In vigore

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente. Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato. In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte. Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s’intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Efficacia probatoria bilaterale: le annotazioni fanno prova a favore e contro entrambi i contraenti.
  • Termine di reclamo: il mezzadro deve reclamare entro 90 giorni dalla consegna del libretto per contestare le annotazioni.
  • Esemplare unico: se una parte non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato dall'altra.
  • Prova contro il redattore: le annotazioni fanno in ogni caso prova contro chi le ha scritte.
  • Conto approvato: la sottoscrizione annuale rende il conto colonico approvato, impugnabile solo per errori materiali, omissioni, falsita' o duplicazioni entro 90 giorni.

L'efficacia probatoria delle annotazioni non contestate

L'art. 2162 c.c. disciplina il valore probatorio delle annotazioni contenute nel libretto colonico, completando la disciplina dell'art. 2161 c.c. La norma introduce un meccanismo di silenzio-assenso: le annotazioni fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto da parte del concedente. Il legislatore ha scelto di attribuire valore probatorio rafforzato allo strumento contabile della mezzadria, analogamente a quanto avviene per le scritture contabili dell'imprenditore (art. 2710 c.c.).

Il termine di novanta giorni e il reclamo

Il reclamo deve essere presentato entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro. Si tratta di un termine di decadenza: decorso inutilmente, le annotazioni acquistano piena efficacia probatoria bilaterale. Il reclamo non e' soggetto a forme particolari — puo' essere fatto per iscritto o verbalmente — ma deve essere inequivoco nel contestare specifiche voci. Caio, mezzadro, che riceve il libretto il 15 novembre e non contesta alcuna annotazione entro il 13 febbraio, non puo' piu' disconoscere le poste registrate.

L'esemplare unico come prova suppletiva

Se una delle parti non presenta il proprio esemplare del libretto, fa fede quello presentato dall'altra. La disposizione disciplina l'ipotesi in cui un esemplare sia andato perduto, distrutto o sia stato dolosamente sottratto. L'esemplare superstite assume piena efficacia probatoria, ponendo a carico della parte inadempiente il rischio dell'assenza di prove contrarie. Questa regola costituisce un incentivo per entrambe le parti a conservare diligentemente il proprio libretto.

Prova contro chi ha scritto: il principio dell'autografia

In ogni caso — a prescindere dalla consegna e dal reclamo — le annotazioni fanno prova contro chi le ha scritte. Si tratta di un'applicazione del principio generale per cui la dichiarazione scritta e' opponibile al suo autore: se e' il concedente ad aver annotato un debito verso il mezzadro, quella annotazione fa prova contro il concedente anche qualora il mezzadro abbia omesso di reclamare entro novanta giorni da un'eventuale modifica successiva.

La chiusura annuale: conto approvato e motivi di impugnazione

Con la sottoscrizione di entrambe le parti alla chiusura annuale del conto colonico, il conto s'intende approvato. Da quel momento le risultanze sono impugnabili solo per vizi specifici: errori materiali, omissioni, falsita' e duplicazioni di partite, entro il termine di novanta giorni dalla consegna del libretto. La tassativita' dei motivi di impugnazione e il termine breve di decadenza rendono il conto colonico approvato un titolo di accertamento dei reciproci rapporti con valore quasi dispositivo.

Coordinamento processuale

Il libretto colonico e' un documento privato; la sua efficacia probatoria e' disciplinata in deroga parziale all'art. 2702 c.c. La norma speciale prevale su quella generale: le annotazioni fanno prova anche a favore di chi le ha redatte (mentre il documento privato ordinario fa prova solo contro il sottoscrittore), purche' non siano state contestate nei termini. In giudizio, il giudice deve valutare le annotazioni tenendo conto dell'eventuale mancata consegna del libretto o del reclamo tempestivo.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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